Associate Professor of Financial Markets Law, Department of Law, University of Rome, Tor Vergata.
Visiting Fellow at London School of Economics, Department of Law (September 2016 /June 2017)
Adjunct Professor of Financial Market Law and Regulation, Faculty of Economics, Luiss.
Co-Lecturer of Business Law, with prof. Raffaele Lener, Faculty of Economics, Luiss–Guido Carli University.
Member of Editorial Board of the following Reviews: Giurisprudenza Commerciale; Banca, borsa e titoli di credito; Rivista del diritto bancario; Istituto per il governo societario.
Member of the Scientific Committee of CASMEF.
Member of ADDE, Associazione dei Docenti di Diritto dell’Economia.
Vice-President of AdiR Board.
In base al Single Supervisory Mechanism gli spazi di intervento delle autorità di vigilanza in materia di governance bancaria sono già molto ampi. Ora nella recente Proposta della Commissione UE di modifica delle regole prudenziali per le banche, alle autorità di vigilanza è attribuito un potere ad hoc per richiedere alle banche di rivedere i piani o di ridurre i rischi di un eventuale disallineamento rispetto agli obiettivi climatici dell’Unione Europea. Ci si chiede se il sistema bancario possa sopravvivere all’alluvione di provvedimenti di hard e soft law funzionali alla realizzazione di una «sana e prudente gestione sostenibile»
L’applicazione dei sistemi DLT alla gestione delle infrastrutture di negoziazione e post-trading rappresenta una importante opportunità per l’industria FinTech. La compatibilità degli scenari possibili con il complesso quadro normativo in tema di negoziazione, clearing e settlement non è certa. Il regolatore europeo è orientato a creare delle regulatory sandboxes che permettano alle imprese di sperimentare le nuove soluzioni tecnologiche con flessibilità, consentendo la mappatura dei rischi delle nuove piattaforme.
Il legislatore europeo punta sulle central counterparties e sui trade repositories per migliorare vigilanza e trasparenza delle negoziazioni. Ma non è certo che sia la strada giusta. Tra i rischi, disincentivo al monitoraggio dell'affidabilità delle controparti e aumento delle asimmetrie informative sul mercato