Arbitro per le controversie finanziarie

tra risparmiatori e intermediari

Le decisioni in pillole

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Riguardo alle commissioni pagate per l’acquisto delle quote di un fondo, possono essere sottoposte alla cognizione dell’Arbitro le questioni relative alla trasparenza delle informazioni sui costi commissionali applicati dalla società di gestione, mentre è preclusa la possibilità di svolgere un sindacato sulla congruità dei corrispettivi pattuiti per la prestazione dei servizi di investimento. Ciò almeno sintantoché la eventuale sproporzione di tale entità non sconfini nella violazione delle regole di correttezza e di protezione dell’investitore.

Decisione n. 6419
Ricorso ID: 8786
Anno 2023
Data: 17 Marzo 2023
Voce principale: competenza dell'ACF
Voci secondarie: costi commissionaliinsindacabilità della congruitàtrasparenza

Non sussiste la nullità del contratto quadro per l’assenza di forma scritta e per l’assenza della sottoscrizione dell’Intermediario quando risultano agli atti l’accordo negoziale, sottoscritto da entrambi i ricorrenti con l’intermediario in occasione dell’apertura del rapporto cointestato, nonché il modulo di adesione contenente, tra l’altro, la dichiarazione dei ricorrenti di aver ricevuto le relative “Condizioni Generali”. Come sottolineato più volte dall’Arbitro, affinché sia soddisfatto il requisito della forma scritta richiesto ad substantiam dall’art. 23 del TUF, non è necessario che tutte le informazioni pertinenti siano contenute in un unico modulo contrattuale, potendosi ritenere sufficiente che le stesse siano riportate in modulistica accessoria, ove debitamente richiamata in atti sottoscritti dal cliente. Inoltre, è orientamento consolidato dell’Arbitro, conformemente a quanto sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 16 gennaio 2018, n. 898, che, nei contratti quadro relativi alla prestazione di servizi di investimento, il requisito della forma scritta di cui all’art. 23 del TUF deve considerarsi rispettato con la redazione per iscritto del contratto e la consegna di un esemplare al cliente, senza che sia necessaria la sottoscrizione da parte dell’intermediario (contratto c.d. “monofirma”), poiché la predetta nullità è ascrivibile alla categoria delle nullità c.d. di protezione previste a tutela del contraente in quanto beneficiario di una tutela rafforzata che, quindi, viene meno soltanto nell’ipotesi in cui sia mancante specificamente la firma di quest’ultimo.

Decisione n. 6147
Ricorso ID: 8555
Anno 2023
Data: 16 Marzo 2023
Voce principale: contratto quadro
Voci secondarie: contratto monofirmaesclusione della nullitàforma scritta ex art. 23 TUFpluralità di moduli contrattualitutela del contraente debole

Sussiste la competenza dell’ACF a decidere le controversie relative al servizio di investimento accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti quando è prevalente il profilo di investimento dell’operazione: ossia quando, in applicazione del principio della domanda, il ricorrente contesta profili che riguardano l’impossibilità di negoziare strumenti finanziari a causa del loro mancato o tardivo trasferimento da un dossier titoli ad un altro. Nel caso di specie, non può non rilevarsi che un lasso temporale di oltre tre mesi per effettuare il trasferimento di un dossier titoli non può dirsi ragionevole, atteso anche che l’Intermediario non ha segnalato particolari problematiche tecniche o operative emerse in tale periodo, determinate da circostanze esterne alla sua volontà che hanno determinato la dilatazione dei tempi necessari al trasferimento del dossier titoli.

Decisione n. 6295
Ricorso ID: 8461
Anno 2023
Data: 2 Febbraio 2023
Voce principale: servizio di custodia e amministrazione di titoli
Voci secondarie: cmpetenza dell’ACFimpossibilità di negoziareirragionevolezza del tempo impiegato dall’intermediariotardivo trasferimento del dossier titoli

Nel caso di clientela che pone in essere, con una certa frequenza e ripetitività, investimenti aventi ad oggetto strumenti finanziari caratterizzati da un apprezzabile profilo di rischio, la diligenza professionale dell’intermediario deve esprimersi in modo rafforzato e più efficace, tramite un supporto informativo e un modus operandi sempre coerenti con il profilo effettivo del cliente e con le caratteristiche dello strumento finanziario. Ciò comporta l’acquisizione di informazioni di dettaglio più pregnanti, in particolare a beneficio di quella clientela per la quale può riscontrarsi un  disallineamento tra “l’apprendimento esperienziale”, sviluppato attraverso l’operatività posta in essere, e il grado verosimile di financial literacy e di conoscenza in virtù del background personale, a titolo esemplificativo, verificando la comprensione del meccanismo finanziario e/o giuridico che rende un determinato strumento finanziario particolarmente rischioso, ovvero caratterizzato da peculiari specificità. Da un tale modus procedendi non possono che derivare benefici comuni: la riduzione per l’intermediario del rischio di porre in essere comportamenti non conformi nella sostanza con il quadro normativo di riferimento, una motivata consapevolezza da parte del cliente circa le caratteristiche effettive degli strumenti finanziari d’interesse e delle relative implicazioni in termini di rischio sotteso.

Decisione n. 6282
Ricorso ID: 8320
Anno 2023
Data: 30 Gennaio 2023
Voce principale: servizio di consulenza
Voci secondarie: informativa rafforzataobblighi informativioperatività reiterata su prodotti rischiosi

Nel caso di prestazione dei servizi tramite l’App per IPhone, le caratteristiche dell’operatività del ricorrente che ha posto in essere numerose operazioni, talora anche con frequenza infragiornaliera, nell’arco di quasi due anni, unitamente alla circostanza che per disporre le operazioni era necessario inserire le credenziali personali di autenticazione, valgono evidentemente a smentire la tesi che egli sia stato indotto in errore sulla natura meramente dimostrativa e non reale delle operazioni disposte. Nel caso di specie, la piena consapevolezza del ricorrente sul fatto che si trattava di operazioni reali, fonte di perdite, è confermata dalla circostanza che questi, pochi mesi dopo l’inizio dell’operatività contestata, ha contattato il servizio clienti chiedendo informazioni in ordine alla chiusura delle operazioni disposta dall’intermediario. Ne discende che, pur non avendo l’intermediario dato prova di aver reso al ricorrente informazioni sulle condizioni di utilizzo dell’App, il suo impiego continuo e ripetuto per un prolungato arco di tempo oltre a denotare, in fatto, un evidente grado di consapevolezza del ricorrente circa le modalità operative dell’applicativo, vale in ogni caso ad interrompere il nesso causale tra il parziale inadempimento informativo del resistente e le perdite sofferte dal ricorrente.

Decisione n. 6222
Ricorso ID: 7798
Anno 2022
Data: 27 Dicembre 2022
Voce principale: prestazione dei servizi mediante utilizzo di app
Voci secondarie: caratteristiche dell’operativitàconsapevolezza del clienteinterruzione del nesso causale tra inadempimento e dannoutilizzo di credenziali

Si profila un uso opportunistico dell’eccezione di falsità della firma quando il ricorrente si limita a denunciare il carattere apocrifo delle sottoscrizioni solo per le operazioni concluse con perdite e non anche rispetto a operazioni che fanno parte della stessa asserita gestione di fatto e occulta, che presentano profili di rischiosità analoghi a quelli delle operazioni contestate, ma che hanno, tuttavia, determinato l’acquisizione di proventi anche significativi. Nel caso di specie, la perizia grafologica depositata agli atti per dimostrare il carattere apocrifo delle sottoscrizioni non è sufficiente per contestare la riferibilità degli ordini al ricorrente: se anche si volesse assumere provata la falsità della sottoscrizione, e ritenere dunque dimostrato che le relative operazioni sono state eseguite su iniziativa del consulente, la circostanza che tali operazioni fossero, comunque, ben note da tempo al ricorrente, anche in ragione della regolare trasmissione dei rendiconti da parte dell’intermediario, consente di ritenere che le stesse siano state, comunque, ratificate, rendendo così del tutto tardivo l’opportunistico disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce agli ordini.

Decisione n. 6220
Ricorso ID: 7464
Anno 2022
Data: 27 Dicembre 2022
Voce principale: domanda di nullità
Voci secondarie: eccezione di falsità della firmaperizia grafologicaratifica del clienteregolare trasmissione dei rendicontiselezione delle operazioniuso opportunistico dell’eccezione