Sussiste la responsabilità dell’intermediario per il ritardo nella trasmissione dell’ordine di rimborso alla SGR quando emerge che è stato violato il regolamento del fondo, là dove prevede, in coerenza con quanto prescritto nel Regolamento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 in tema di gestione collettiva del risparmio, che il rimborso deve avvenire entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione. Per andare in contrario avviso non si può far leva né sulla circostanza della tardiva ricezione della documentazione presso la sede, né sul fatto che l’evasione dell’ordine, riguardando almeno in parte investimenti ricevuti in via ereditaria, richiedesse anche il coinvolgimento dell’Ufficio Successioni dell’intermediario. Infatti, la consegna della documentazione al Family Baker basta per integrare, in ragione della sua posizione di ausiliario, l’acquisizione della stessa da parte dell’intermediario, ed eventuali ritardi di trasmissione dal primo al secondo costituiscono al più una disfunzione interna all’organizzazione dell’intermediario di cui deve rispondere nei confronti del cliente. Inoltre, la scelta organizzativa interna dell’intermediario di coinvolgere una articolazione specifica della sua struttura, per evadere le eventuali richieste di disinvestimento che coinvolgano strumenti caduti in successione, non vale a giustificare la disapplicazione di regole, quale quelle sui tempi di invio degli ordini di disinvestimento, che l’intermediario è obbligato a rispettare nei confronti del cliente.
La polizza che non contempli, diversamente dalle assicurazioni sulla vita tradizionali, la garanzia del rimborso del capitale versato è da ritenersi per definizione inadeguata rispetto ad un investitore con un profilo conservativo che si prefigga di proteggere il capitale investito, non valutando neanche minimamente la possibilità di subire delle perdite potenziali. Ciò soprattutto quando, come nel caso di specie, nel prospetto informativo si legge che il prodotto “non risulta adatto ai clienti con bassa conoscenza ed esperienza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento e con esigenza ed obiettivo di protezione del capitale investito”.
Nel caso di investimento cointestato l’intermediario, in coerenza con i principi generali fissati dall’ESMA, ha, non solo l’obbligo di svolgere la valutazione di adeguatezza con riferimento ad entrambi gli investitori, ma anche di condurla con particolare attenzione rispetto al profilo dell’investitore meno evoluto. Sotto questo profilo, dunque, la condotta dell’intermediario – che si è limitato a valutare l’adeguatezza unicamente rispetto al profilo del ricorrente – è senz’altro censurabile come poco diligente, dal momento che non ha dimostrato che la scelta del ricorrente, come unico soggetto rispetto al quale compiere tale valutazione, sia stata oggetto di un accordo frutto di specifica negoziazione tra le parti ovvero che la sua individuazione come termine di riferimento della valutazione sia avvenuta sulla base di procedure predisposte ex ante e che garantiscono che la scelta di uno solo tra i cointestatari sia compiuta su basi oggettive e razionalmente giustificabili. Sono, infatti, questi gli unici, stringenti, presupposti che, secondo gli orientamenti ESMA, possono rendere legittima, negli investimenti cointestati, la valutazione di adeguatezza condotta con riferimento ad uno soltanto degli investitori.
Nel caso di prestazione del servizio di consulenza, l’elevatissima frequenza delle operazioni, praticamente giornaliera, costituisce una circostanza obiettivamente anomala per un’operatività legata alla gestione dei risparmi di una famiglia. Sotto questo profilo la condotta del consulente, del cui operato l’intermediario risponde ai sensi del principio generale dettato dall’art. 1228 c.c., non risulta improntata a canoni di diligenza, dovendosi ritenere che, non solo la consulenza complessivamente svolta fosse non adeguata – non foss’altro che sotto il profilo dell’improprio aggravio dei costi commissionali, pure in sé pienamente legittimi – ma anche che la stessa abbia comportato, proprio per la frequenza, lo svolgimento in forma occulta da parte del consulente di un vero e proprio servizio di gestione individuale di portafogli.
A fronte di ciò, non può non assumere rilievo la circostanza che, nonostante l’elevatissima frequenza delle operazioni e il fatto che le stesse generassero perdite, i Ricorrenti non hanno fatto nulla per cercare di porre rimedio alla situazione ma, anzi, hanno tollerato che il consulente proseguisse in tale anomala operatività per altri tre anni, sino al momento in cui il consulente è passato presso un diverso intermediario. Sotto questo profilo il risarcimento deve essere ridotto, dovendosi ascrivere l’aggravamento delle perdite agli stessi ricorrenti ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Nel caso in cui l’intermediario proponga un prodotto di investimento assicurativo multi-opzione, ossia un prodotto che offre all’investitore al dettaglio diverse opzioni di investimento, per assolvere correttamente gli obblighi informativi deve, ai sensi agli articoli 10-15 del Regolamento delegato UE n. 653 del 2017, o (i) consegnare al cliente tanti KID quante sono le opzioni di investimento sottostanti, oppure (ii) consegnare un unico KID generico, contenente una descrizione generale del prodotto, ma recante uno specifico rinvio a documentazione contrattuale aggiuntiva e, soprattutto, a una serie di allegati tecnici contenenti le informazioni specifiche relative a rischi, performance e costi relativi ai sottostanti. Inoltre, se la sottoscrizione della polizza avviene previo riscatto di una precedente polizza, l’intermediario deve consentire al cliente di assumere una scelta di investimento consapevole: non può ritenersi idonea, a tal fine, una scheda che non esplicita il tasso di rendimento applicato alla prima polizza, una volta scaduti i dieci anni dal versamento iniziale, limitandosi a rimandare alle condizioni contrattuali, che non sono, però, ad essa allegate, sicché in assenza di tale indicazione è, di fatto, preclusa al cliente la possibilità di instaurare il confronto immediato tra le due polizze e valutare se il nuovo prodotto fosse di maggiore o minore convenienza. Ciò, soprattutto, quando l’operazione prospettata comporta il passaggio da un prodotto a capitale garantito ad un prodotto che investe, invece, la metà del premio in fondi anche a contenuto azionario.
Nel caso in cui la modifica della data target abbia assunto rilevanza sostanziale – in quanto ha comportato che al ricorrente sia stata imposta la prosecuzione in un investimento caratterizzato da un profilo dinamico e che, invece, avrebbe dovuto assumere una connotazione esclusivamente conservativa – incombe sull’intermediario l’obbligo di rendere al ricorrente un’informativa precisa e puntuale, si dà consentirgli di assumere una scelta consapevole sul “se” proseguire nell’investimento ovvero liquidarlo. Tale informativa non può ritenersi assolta tramite la messa a disposizione del documento informativo nell’area riservata del sito, non essendo stata in concreto fornita dall’intermediario alcuna prova del fatto che il documento versato in atti sia stato effettivamente pubblicato nell’area riservata e che il cliente vi abbia potuto avere accesso.