Biancamaria Raganelli è Professore Universitario di Diritto dell’Economia e dei Mercati finanziari presso l’Università di Roma Tor Vergata, Ordinario abilitato in Diritto Amministrativo.
Titolare dei corsi di European Institutions Law and Markets, Diritto pubblico dell’economia e Istituzioni finanziarie europee. Jean Monnet Grant EU 2022 – 2025 European Innovative and Sustainable Law Module. Avvocato sezione speciale Prof. Universitari e Avvocati Cassazionisti.
Svolge attività scientifica su temi di regolazione e vigilanza su mercati finanziari, diritto amministrativo, public procurement and sustanability. Ha oltre 20 anni di esperienza professionale come esperto e consulente legale a livello nazionale e internazionale (OECD, European Union, World Bank).
In Europa le spinte protezionistiche connesse alla paura che accompagna la pandemia si sono tradotte in poteri speciali in capo allo Stato. Che ora si espongono a un intervento della Corte di Giustizia dell’Ue. Come superare le ambiguità di uno strumento emergenziale, che in Italia rischia di alimentare derive dirigistiche?
A fronte di una condivisione del debito, occorre offrire garanzie al suo rimborso futuro. E quindi condividere poteri decisionali in materia di gettito fiscale. La questione di fondo, insomma, è: siamo pronti a delegare all’Europa altri ambiti di sovranità fino ad oggi attribuiti alle singole amministrazioni nazionali e locali?
Il 29 Maggio scorso la Consob ha approvato le modifiche al procedimento sanzionatorio regolato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 per ampliare le garanzie di partecipazione e contraddittorio nei procedimenti sanzionatori dell’Autorità, rispondendo così alle istanze espresse dalla dottrina, dal mercato e dalla stessa giurisprudenza (sul punto si veda il documento pubblicato su FCHub elaborato da un gruppo di accademici e professionisti del settore e trasmesso alla Consob nel seno della consultazione). La nuova disciplina presenta, tuttavia, ancora dei limiti evidenti che incidono in modo significativo sul riconoscimento del diritto di difesa e di contraddittorio nei procedimenti sanzionatori dell’Autorità (Cons. St., sez. VI, 26 marzo 2015, nn. 1595 e 1596). Una contrazione del diritto di difesa deriva dall’aver voluto limitare l’obbligo di trasmettere la relazione dell’Ufficio sanzioni solo ai soggetti che nella fase istruttoria abbiano presentato le deduzioni scritte, ovvero abbiano richiesto e partecipato all’audizione dinanzi all’Ufficio sanzioni amministrative. Inoltre, la possibilità di godere del diritto al contraddittorio nella fase decisoria dinanzi al Collegio, per il tramite dell’accesso alle valutazioni conclusive dell’ufficio sanzioni amministrative e dell’eventuale possibile presentazione di controdeduzioni finali, viene di fatto subordinata a una manifestazione di interesse alla partecipazione al procedimento, che si impone debba necessariamente essere esplicitata nella fase istruttoria.
Secondo i giudici amministrativi del Lazio i procedimenti sanzionatori dell’authority non violano il diritto a un equo processo. Ma gli intermediari coinvolti ricorrono al Consiglio di Stato. Nel frattempo però le sanzioni contestate sono esecutive