Daniele de Ferra
DeFerra

Laureato con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma Tre nel 2014. Durante gli studi universitari ha svolto diverse esperienze all’estero e ha conseguito un Postgraduate Certificate in International Finance Law presso la Queen Mary University of London.
Dal 2016 collabora con il gruppo “Financial Services” di Freshfields Bruckhaus Deringer LLP e si occupa principalmente di diritto dei mercati finanziari, diritto bancario e regolamentazione dell’attività bancaria e finanziaria. Precedentemente ha collaborato per circa due anni in un primario studio italiano, dove si è occupato di operazioni di finanza e finanziamenti e mercati dei capitali.

Ha pubblicato su FCHub:

Giurisprudenza

Una serie di pronunce dei giudici di merito e dell'ACF estende la legittimazione passiva nei contenziosi relativi agli illeciti commessi dalle "quattro-banche" anche agli enti-ponte costituiti dalla Banca d'Italia nei relativi procedimenti di risoluzione. A fronte del risarcimento che viene riconosciuto ai creditori delle banche in dissesto, sembra opportuno ricostruire il quadro in cui magistrati e membri dell'ACF sono stati chiamati a pronunciarsi. Gli effetti di questi provvedimenti e l'estensione di responsabilità agli enti-ponte non è senza conseguenze per il Fondo di Risoluzione Nazionale e per il sistema creditizio.

Grazia Bonante, Daniele de Ferra
Regolazione

La Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (Legge di Stabilità 2017) ha introdotto i “piani individuali di risparmio a lungo termine” o “PIR”, che rappresentano una forma di investimento innovativa per le persone fisiche residenti in Italia. Secondo quanto indicato dal MEF, i PIR hanno da subito riscosso un notevole successo e si stima che la raccolta superi i due miliari di Euro nel 2017. I PIR costituiscono una forma di investimento che mira a canalizzare il risparmio delle persone fisiche verso il sistema imprenditoriale italiano, attraverso investimenti stabili e duraturi in strumenti finanziari emessi da imprese operanti in Italia. Negli auspici, l’elemento che dovrebbe decretarne il successo è l’esenzione dalla tassazione dei redditi finanziari generati dagli investimenti. L’ esenzione, tuttavia, è subordinata al rispetto dei vincoli di investimento previsti dalla legge e di un vincolo di detenzione per un periodo minimo di cinque anni. Vista la particolare complessità dei vincoli agli investimenti, la normativa impone il coinvolgimento di operatori qualificati (intermediari abilitati e imprese di assicurazione), ai fini dell’istituzione dei piani individuali di risparmio. I PIR costituiscono un’occasione anche per banche, imprese di investimento, società di gestione del risparmio e imprese di assicurazione, che possono arricchire la propria offerta di soluzioni di investimento con un nuovo prodotto dedicato al pubblico retail.

Giurisprudenza

La crisi che ha colpito il sistema finanziario globale ha portato in alcuni casi alla nazionalizzazione di enti creditizi privati, attraverso misure emergenziali di sostegno pubblico. Nell’ambito dell’Unione europea, gli interventi dei singoli Stati membri avevano lo scopo di limitare il propagarsi del dissesto dei singoli istituti all’intera economia nazionale o comunitaria. Come è noto, tuttavia, queste misure hanno imposto agli azionisti e ai creditori subordinati la condivisione degli oneri derivanti dalla crisi (cd. burden sharing). Attraverso la sentenza dell’8 novembre 2016 (Dowling et al. C-41/15), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito la legittimità di una misura di ricapitalizzazione realizzata contro il volere dell’assemblea degli azionisti. In particolare, attraverso questa pronuncia è stata affermata la prevalenza dell’interesse pubblico sulla tutela degli azionisti in situazioni di crisi per l’economia nazionale e comunitaria.