In data 7 aprile 2025 l’ESMA ha pubblicato nuove Q&A per definire l’ambito di applicazione di alcune disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR).
In particolare, dato che il Regolamento MiCAR non definisce i “copy trading services” o “auto trading services” l’ESMA si propone di definire i servizi relativi alle cripto-attività effettivamente prestati dai fornitori di servizi di cripto-attività.
Infatti, l’art. 3, par. 1, punto 16 MiCAR elenca i servizi rilevanti ai fini dell’applicazione del regolamento stesso, tra cui figurano la prestazione di consulenza su cripto-attività e la gestione di portafogli di cripto-attività. Tuttavia, la norma non menziona i copy trading services.
L’ESMA richiama precedenti interventi da essa pubblicati in merito nel quadro normativo di MiFID II, sottolineando il parallelismo tra le definizioni dei servizi di investimento quali la “consulenza in materia di investimenti” e la “gestione di portafogli” ai sensi della MiFID II e dei servizi relativi alle cripto-attività quali la “prestazione di consulenza su cripto-attività” e la “gestione di portafogli di cripto-attività” ai sensi del MiCAR. Pertanto, sottolinea che tali definizioni debbano essere interpretate in modo coerente.
L’ESMA ritiene che le indicazioni fornite nel contesto della MiFID II nei precedenti Q&A (ESMA/2012/382) e nel briefing di vigilanza (ESMA 35-42-1428) sopra richiamati siano applicabili anche ai copy trading services nel contesto del MiCAR, limitatamente alla qualificazione della tipologia di servizio relativo alle cripto-attività fornito. Pertanto, sono da ritenersi rilevanti:
(i) l’intera Domanda 9 delle Q&A sull’esecuzione automatica dei segnali di trading; e
(ii) le sezioni 2.1 e 2.2 del briefing di vigilanza.
Sulla base di tali indicazioni, i CASP dovranno valutare caso per caso quale tipo di servizio relativo alle cripto-attività venga effettivamente prestato, sulla base dei modelli operativi adottati.
Qui il link al Q&A