Pierfrancesco Bartolomucci
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Professore Aggregato in “Istituzioni di diritto privato” e “Regolamentazione del mercato e tutela dei consumatori” nell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Dipartimento di studi economici e giuridici

Ricercatore universitario confermato per il settore scientifico-disciplinare IUS-01 (Diritto privato) nell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Dipartimento di studi economici e giuridici.

Membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Il diritto dei servizi nell’ordinamento italiano ed europeo”, nell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

E’ membro effettivo dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), Collegio di Napoli, nominato – su designazione del C.N.C.U. – con delibera del Governatore della Banca d’Italia n. 110 del 2016

Dal marzo 2013 al febbraio 2016 è stato membro effettivo dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), Collegio di Napoli, nominato – su designazione del C.N.C.U. – con delibera del Governatore della Banca d’Italia n. 110 del 2013

Dal settembre 2012 al marzo 2013 è stato membro supplente dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), Collegio di Napoli, nominato – su designazione del C.N.C.U. – con delibera del Governatore della Banca d’Italia n. 600 del 2012

E’ stato inserito nell’elenco degli esperti nel settore giuridico costituito dall’Autorità per la regolazione dei trasporti, con delibera n. 74/2016 del 20 giugno 2016.

E’ stato consulente dell’Unione Italiana delle Camere di Commercio (Unioncamere) sui temi della regolazione del mercato e delle ADR

Ha partecipato, in qualità di relatore, a numerose iniziative convegnistiche organizzate in ambito accademico

E’ autore di numerose pubblicazioni, anche monografiche, sui temi del diritto civile con particolare riguardo alla tutela dei consumatori e alla risoluzione alternativa delle controversie

Collabora con importanti istituti ed associazioni di ricerca e formazione

Ha pubblicato su FCHub:

Giurisprudenza

In relazione ad un contratto di finanziamento, il ricorrente lamentava l’usurarietà genetica, ovvero quella sopravvenuta, del tasso applicato e chiedeva la restituzione degli interessi, nonché delle spese e delle commissioni illegittimamente percepite dall’intermediario. Quest’ultimo, ritualmente costituito, dopo aver sollevato l’eccezione di irricevibilità del ricorso in quanto avente ad oggetto un contratto stipulato in un periodo esorbitante la competenza temporale dell’Arbitro bancario finanziario, deduceva nel merito la piena conformità del costo del finanziamento alle disposizioni vigenti al momento della conclusione del finanziamento e, in particolare, di quelle relative alla fissazione del tasso soglia antiusura; chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.