Esperto di diritto societario comparato e diritto del Giappone, è partner di un primario studio fiscale e legale americano dove si occupa principalmente di M&A e corporate law.
Nel 2014 è stato visiting fellow presso la Keio University di Tokyo dove ha svolto attività di ricerca in materia di corporate governance. È membro della Commissione Legislazione Europea e Internazionale dell’Ordine degli Avvocati di Roma e dell’Osservatorio Internazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.
Assistente universitario e cultore della materia presso le cattedre di Diritto Commerciale, Diritto dei Mercati Finanziari e Diritto Privato Comparato all’Università Tor Vergata. Laurea in Giurisprudenza, Università Tor Vergata di Roma; Dottorato con lode in Diritto Societario Comparato, Università Tor Vergata.
È trascorso ormai oltre un lustro da quando l’eterogeneo fenomeno del Fintech si è imposto all’attenzione della scienza giuseconomica. Ancora oggi, tuttavia, non vi è una definizione universalmente riconosciuta che possa riassumere le plurime e variegate modalità in cui tale fenomeno si estrinseca tanto nelle manifestazioni del presente quanto, a maggior ragione, del futuro [Schueffel P., «Taming the Beast: A Scientific Definition of FinTech», in Journal of Innovation Management, 4, pp. 32-54]. Qualche punto fermo lo si può ricavare da un’interpretazione letterale della locuzione stessa, dalla quale a sua volta si evince la sussistenza di un collegamento applicativo-funzionale tra tecnologia (Tech) e finanza (Fin). Qualcuno potrà obiettare l’ovvietà di un approccio siffatto e ritenere tale affermazione nulla più che una tautologia. Così non è.
Il 27 giugno 2014 il Giappone ha approvato un’interessante riforma della governance delle public companies, che può essere riassunta in quattro punti fondamentali: rafforzamento del ruolo degli outside directors e introduzione del principio “comply or explain” per la governance delle società quotate; introduzione di un nuovo sistema di governance incentrato sull’Audit Committee; maggiori poteri al collegio sindacale; rafforzamento dei limiti agli aumenti di capitale autorizzati in sede di consiglio di amministrazione.