Laurea in giurisprudenza, cum laude, presso l’Università degli Studi di Catania (1986); Dottorato di Ricerca in Diritto Commerciale – Università di Roma, Bari e Catania (1992) – Internship presso il Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht.
Luciano Vasques vanta una significativa esperienza nei settori del diritto della concorrenza, della tutela dei consumatori, dell’energia e altre questioni regolatorie. In qualità di funzionario dell’Antitrust ha gestito istruttorie e altre attività investigative nel settore del petrolio, dell’energia, del gas, della distribuzione dell’acqua, dello smaltimento dei rifiuti (rifiuti domestici e industriali) e dei servizi pubblici.
Assiste i propri clienti su tematiche relative alla concorrenza (public e private enforcement), agli aiuti di Stato, alle telecomunicazioni, e alle questioni regolatorie afferenti l’elettricità e il gas, nonché le questioni antitrust sul controllo preventivo delle operazioni di concentrazione.
È autore di vari saggi e articoli (pubblicati nelle principali riviste italiane e internazionali) afferenti il diritto della concorrenza, la concorrenza sleale e il diritto commerciale ed è autore di una monografia sulla applicazione dei principi antitrust in materia di servizi pubblici locali.
L’Avv. Vasques è avvocato dal 1993, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma dal 1997 e ammesso al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori.
Riconosciuto da diverse guide internazionali come esperto nazionale di diritto comunitario e nazionale della concorrenza (Chambers, Euromoney, Legal Business, Legal 500).
È socio fondatore dello studio legale DDPV (www.ddpvlex.com )
La recente riforma delle banche di credito cooperativo (Decreto Legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito in Legge 8 aprile 2016, n. 49, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2016) ha introdotto un obbligo di aggregazione societaria per la formazione di uno o più gruppi bancari tra BCC con soglie minime di capitalizzazione. Il meccanismo di costituzione del controllo assegnato a una capogruppo può essere realizzato, secondo quanto previsto dal legislatore, tramite un contratto di dominazione (definito dal legislatore come contratto di coesione), ai sensi del quale le singole BCC (che saranno anche azioniste della capogruppo) si assoggetteranno alla direzione e controllo degli organi gestori della capogruppo. In questa breve nota s’intende, in via del tutto preliminare, e senza alcuna pretesa di completezza, verificare se la costituzione di un gruppo di BCC possa essere inquadrata come operazione di concentrazione, ai sensi della disciplina antitrust. Ricordiamo che una “concentrazione”, qualora vengano superate determinate soglie dimensionali previste dalla normativa nazionale o comunitaria sul merger control, può dar luogo a obblighi di notifica preventiva. Svolgeremo inoltre alcune osservazioni preliminari su alcuni profili della regolazione delle BCC che riteniamo un’autorità antitrust dovrà tenere in considerazione allorché sia chiamata a verificare se la creazione di un “gruppo” di BCC, qualora quest’ultima sia soggetta ad obblighi di notifica, possa favorire la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante. La conclusione cui si perviene è che in linea teorica si potrebbe anche prospettare, in situazioni limite, la possibilità che la costituzione del gruppo di BCC non dia luogo a controllo ai sensi della disciplina sul controllo delle concentrazioni; tuttavia tale ipotesi ha carattere teorico e residuale e, se perseguita, imporrebbe comunque al gruppo gravi limitazioni gestionali e rischi di investigazioni antitrust.