Filippo Fiordiponti
Fiordiponti

Filippo Fiordiponti ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, 110 con lode, presso l’Università degli Studi di Perugia. Successivamente si è laureato en Derecho, presso l’Universidad de Castilla la Mancha. Ha poi proseguito gli studi fino all’ottenimento del titolo di Dottore di ricerca in Diritto dell’Economia, presso l’Università Politecnica delle Marche e sempre nel medesimo Ateneo è diventato ricercatore.

Ha ottenuto l’abilitazione e la contestuale iscrizione all’Albo degli Avvocati. È parte degli Arbitri della Camera Arbitrale, Leone Levi di Ancona. Ha maturato esperienze di insegnamento come docente di Diritto Commerciale, Diritto Privato e Diritto dell’Arbitrato presso l’Università Politecnica delle Marche. È autore di lavori monografici, contributi e saggi minori.

Ha pubblicato su FCHub:

Politica Economica

La decisione di applicare in via eccezionale i meccanismi di golden power in massima scala, con difesa rivolta anche ad investitori appartenenti all’Unione europea, è eccessiva? No:appartiene al legislatore nazionale la decisione di adottare meccanismi di selezione anche per gli investimenti intracomunitari, derogando a principi fondanti dell’Unione, quali appunto la libertà di stabilimento, oltreché la libertà di movimento di capitali

Banche

Alla vecchia banca locale subentra una spa a controllo pubblico,con risorse mobilitate dallo Stato attraverso l'MCC, e dal sistema creditizio, attraverso il FITD. Ma la Ue non è sempre stata contraria al salvataggio degli enti utilizzando il denaro dei contribuenti? Ecco la differenza: le risorse sono sì destinate al recupero dell’equilibrio economico patrimoniale dell’Istituto in amministrazione, ma secondo valutazioni che obbediscono alle regole di mercato. Proprio come è accaduto per la tedesca Norddeutsche Landesbank

Regolazione

Il Fir entra in campo in caso di "violazioni massive" da parte delle banche. Ma ora il d.l. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. «decreto crescita», immette modificazioni rilevanti nella procedura di accesso al FIR. Dove il carattere massivo torna a misurarsi con il singolo pregiudizio procurato.

Filippo Fiordiponti
Fintech

Il peer to peer lending, nelle varie modalità applicative che sta sviluppando, ha guadagnato rapidamente l’attenzione di Autorità, operatori del settore e di nuovi attori, che detengono importanti liquidità e forza economica per investire in tecnologia, i c.d. players over the top (OTT), addirittura in grado di offrire un servizio gratuito, almeno in fase iniziale, alla clientela retail. Sembra così avviato a costituire il più rilevante canale alternativo di accesso al credito, rivolto ai consumatori (peer to consumer) e alle imprese (peer to business), forte dei caratteri di semplicità, velocità, che appartengono al mondo digitale, cui unisce un rendimento, che stimola l’afflusso di risorse.

Giurisprudenza

La pronuncia è rilevante indicatore del nuovo sviluppo, che si sta manifestando negli orientamenti ermeneutici della Suprema Corte in relazione al contratto asimmetrico. Le esigenze di tutela del contraente debole pongono la necessità di accertare sul piano concreto l’effettività della protezione accordata. In quest’ottica il giudizio muove dal profilo funzionale della norma, per verificarne l’obiettiva realizzazione, orientando così l’analisi sul rispetto dei requisiti di forma previsti, in rapporto alle finalità di riequilibrio informativo e contrattuale perseguite.

Regolazione

L’intervento normativo d.l. 23 dicembre 2016, n. 237 rende cogenti le previsioni che le comunicazioni della Commissione hanno posto per ridurre l’impatto degli aiuti sulla concorrenza. Si attua il principio di condivisione delle perdite nella copertura degli oneri con azionisti e creditori, ma con diverso perimetro rispetto al bail-in. Viene introdotto un regime ordinario per le garanzie ma anche un percorso specifico per situazioni di maggiore impegno. Viene regolato un procedimento bifasico che coinvolge Autorità nazionale e Commissione e poi articolate le modalità di escussione. Con la ricapitalizzazione si vuole il burden sharing ma è inserita la possibile transazione. Questa è prefigurata nelle conseguenze e assistita dallo Stato che fornisce le risorse sostituite. Regole di tutela per gli investitori, che restano però soggetti ad una valutazione di accesso agli effetti dell’accordo, o piuttosto norma di pericolo, attenta alle conseguenze del rischio di contestazione e perciò alla stabilità dei mercati.

Regolazione

La legge di conversione del D.L. n. 18/2016 di riforma delle banche di credito cooperativo (BCC) stabilisce che l’esercizio dell’attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo sarà consentito solo alle BCC appartenenti ad un gruppo bancario cooperativo, un nuovo soggetto connotato da caratteri specifici: il connesso meccanismo di garanzia solidale, che ha l’effetto di costruire un’unica area di responsabilità patrimoniale, l’assetto proprietario della capogruppo e la proporzione dei poteri ad essa attribuiti e, soprattutto, l’obbligo di adesione, che sottrae la scelta all’autonomia privata, trasformandola in requisito per l’accesso all’attività creditizia. L’alternativa che si pone per le banche del settore è tra conservare l’attuale struttura e aderire ovvero abbandonarla, optando per le soluzioni consentite, che però, tutte, presuppongono l’uscita dal mondo della cooperazione di credito. Sotto il profilo dimensionale, è indicato un livello minimo di patrimonio netto per la capogruppo pari ad un miliardo. Il vincolo della partecipazione maggioritaria al capitale in favore delle BCC aderenti, previsto all’art. 37bis, c. 1, sub a), tub, le porta ad acquisire, nel loro insieme, la maggioranza dei voti in assemblea. Situazione che esprime una proprietà diffusa nella pluralità delle banche controllate ed incorpora l’obiettivo di indirizzare buona parte dei suoi risultati verso le finalità mutualistiche, che presiedono alla funzione creditizia nell’interpretazione cooperativa. Lo scopo, che caratterizza l’attività cooperativa, continua ad indirizzare le politiche di gestione delle banche aderenti e, per effetto del richiamo contenuto al comma 3, sub b), art. 37bis, tub, ad informare la costruzione del gruppo stesso, vincolando la determinazione dei poteri della capogruppo, a prescindere dall’equilibrio partecipativo, che si è descritto. Quel vincolo maggioritario si riflette invece sulle prerogative dell’assemblea e sull’esercizio dei diritti, che competono al socio, tra i quali, la nomina degli amministratori. Al contempo viene demandata all’autonomia statutaria la determinazione, necessaria, di un tetto di azioni con diritto di voto, detenibili da ciascun socio. É al contratto di coesione che il legislatore demanda la costruzione dei modi di esercizio del controllo. Attraverso lo strumento negoziale si definisce il rapporto tra capogruppo e controllate, informato al «rispetto delle finalità mutualistiche». La riforma ha modificato le previsioni contenute agli artt. 36 e 150bis, tub ed inserito una disposizione di carattere derogatorio all’art. 2, c. 3bis e ss. del decreto, per indirizzare i possibili percorsi di mutazione della veste societaria esclusivamente verso la società per azioni e confermare al contempo l’applicabilità degli obblighi di devoluzione del patrimonio effettivo.

Regolazione

Il c.d. salvabanche ha segnato la prima attuazione in Italia degli strumenti di risoluzione delle crisi bancarie, preoccupandosi però di evitare l’applicabilità del bail in. Si è realizzato così il concorso nell’assorbimento delle perdite delle banche sottoposte a risoluzione, da parte di azionisti e creditori, limitando il potere discrezionale della Banca d’Italia, in veste di Autorità di risoluzione, nella valutazione di appropriatezza e adeguatezza delle misure da adottare. Le quattro banche interessate, gli azionisti e i creditori hanno ottenuto in tal modo un trattamento, che non appare replicabile in futuro per casi analoghi. Una scelta condizionata dalla diversa interpretazione attribuita al ruolo dei sistemi di garanzia e che, oltre a costituire un precedente dedicato a specifica fattispecie, si espone al rischio di una determinazione del sacrificio dei diritti individuali, senza il pieno esercizio delle attività valutative poste a presidio del più adeguato equilibrio del concorso tra pubblico e privato nella copertura delle perdite, conducendo ad una conseguente individuazione delle categorie di creditori da coinvolgere e della misura del ricorso al Fondo di risoluzione.

Banche

La riforma delle banche popolari introduce un indicatore quantitativo quale discriminante per regolare la possibilità di esercizio dell’attività creditizia per il modello «popolare» (sul punto l’intervento di Ferri su FCHub). Il metodo adottato, basato su un numero di sintesi (con individuazione non motivata), appare insufficiente a spiegare l’esigenza di una trasformazione delle banche popolari in società per azioni. È discutibile elevare un numero ad indicatore di adeguatezza della forma societaria laddove, per quanto la dimensione dell’attivo sia di sicuro un indicatore di complessità, non è il solo. Secondo il ragionamento del legislatore sembrerebbe quasi che la mutualità si manifesti appena sotto gli otto miliardi, per scomparire oltre questo limite.

Banche

La rivalutazione delle quote di capitale della banca centrale risolve alcuni problemi ma ne lascia altri irrisolti. Uno, in particolare, si aggrava: il peso degli azionisti nella gestione operativa. Perché con la riforma le possibilità di ingerenza aumentano