Alfonso Parziale si occupa di diritto bancario e finanziario con specifico riguardo alle operazioni di finanziamento, sia nazionali che transnazionali. Ha esperienza specifica nelle operazioni di ristrutturazione del debito e gestione di non performing loans, incluse operazioni di dismissione e valorizzazione sia di portafogli di crediti che di single name. A tale ultimo riguardo, Alfonso ha lavorato su operazioni di massimo rilievo nazionale nelle dismissioni di portafogli e deleveraging bancario.
Si è laureato con lode presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nel 2010. Nel 2008 è stato Visiting Student presso la Law and Business School dell’Università di Warwick, in Inghilterra. Ha conseguito inoltre un dottorato di ricerca nel 2017 e dal 2020 ed è ad oggi assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Collabora presso un primario studio legale italiano ed è stato inoltre consulente presso la Banca Europea degli Investimenti (Lussemburgo).
È inoltre docente presso l’Università LUM Jean Monnet di Bari, la LUISS Guido Carli di Roma e l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
La Direttiva Npl doveva essere recepita entro il 2023. Ora il Tesoro ha emanato uno Schema di consultazione per introdurre nel nostro sistema regole europee sui servizi di acquisto e gestione dei crediti deteriorati prestati da soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari. Ecco quali sono le novità
In Parlamento quattro proposte di legge intervengono in materia di crediti non performing oggetto di cessione sul c.d. mercato secondario. L'obiettivo è quello di “agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto”. Ma un'analisi approfondita evidenzia molti aspetti critici (e criticabili). Non ultimo, che lo Stato italiano potrebbe finire per pagare i debiti bancari di cittadini ed imprese
Il recepimento in Italia delle norme sulla gestione dei crediti non-performing sta attirando l’attenzione e le preoccupazioni degli operatori del mercato, ma sarà davvero una rivoluzione? Una prima lettura delle norme europee sembra ridimensionare i timori sollevati da alcuni attori del mercato, ma la strada verso il recepimento è ancora lunga. E forse anche accidentata
Tra le numerose “sorprese” dell’ultima Legge sulla Concorrenza approvata in Parlamento figura una piccola regola di rilevanza epocale “nascosta” in un codicillo del testo (art. 1 commi da 136 – 140): si tratta della compiuta qualificazione civilistica del contratto di leasing.
I contratti derivati over the counter (OTC) sono stati, negli ultimi anni, grandi protagonisti della vita giudiziaria del nostro Paese, generando un contenzioso variegato che ha messo di fronte clienti ed intermediari-contraenti. L’indagine sui derivati è ben lontana dall’essersi esaurita ma, sino ad ora, le Corti si sono dimostrate sensibili alle novità dottrinali e giurisprudenziali, interpretando la fattispecie alla luce delle più recenti tendenze dell’analisi giuridica. Le pronunce sono, alle volte, in parziale disaccordo ma sono intervenute sui temi di maggiore attualità del contenzioso: senza voler considerare il filone dei contratti derivati stipulati dalla pubblica amministrazione, si possono richiamare provvedimenti in tema di nullità per difetto di causa concreta, di collegamento negoziale, di natura dei contratti aleatori. In tutti i casi, i Tribunali hanno cercato di individuare, partendo da riflessioni di natura generale, la soluzione del caso concreto, valorizzando le peculiarità che caratterizzano la fattispecie: questa vasta esperienza può essere ricostruita illustrando i principali argomenti affrontati nelle pronunce più recenti in materia. Si tratta di un percorso non sempre lineare, che mette in luce progressi e discrasie nel settore dei derivati “tailor made”.
C’è un paragrafo del Testo Unico Bancario sul quale si consuma da alcuni anni una battaglia politica e (forse) ideologica: si tratta, come noto, del comma 2 dell’articolo 120, in materia di “anatocismo bancario”. Sino a pochi anni fa, la materia aveva vissuto una “salutare” dialettica tra aule di Tribunale e Legislatore, fatta di azioni e reazioni e risposte puntuali ai problemi sorti nella prassi. Alcuni famosi arresti della Corte di Cassazione del 1999 avevano ritenuto illegittimo l’anatocismo nei rapporti bancari; così, il Legislatore provvide a legittimare questo tipo di operazioni attraverso l’introduzione del comma 2 all’articolo 120 e con l’emanazione di una famosa delibera del CICR del 2000. Vi era stata poi una famosa norma “salva banche” sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale e ritenuta, come si ricorderà, viziata per eccesso di delega. A un certo punto, però, si è assistito ad una accelerazione della produzione legislativa che, con moto ondivago, ha prodotto alcune norme differenti nello stile e contraddittorie nel significato.
Il Legislatore ha di nuovo messo mano al Testo Unico della Finanza, un articolato ormai in perpetua mutazione. Questa volta, però, il risultato sembra in linea con le aspettative degli operatori e apporta chiarimenti sostanziali per favorire l’afflusso di risorse – in forma di capitale di debito – verso il nostro Paese. Una riforma che sembra andare nella direzione più opportuna, nonostante scelte sistematiche che appaiono non sempre impeccabili...
Italia ed Unione Europea hanno trovato un accordo per la gestione dei non-performing loans. Una notizia buona, anzi ottima, che probabilmente affronta una delle questioni di maggior rilievo emerse negli ultimi anni e dovrebbe aiutare le banche nostrane nel processo di “pulizia” dei propri bilanci. Lo Stato sosterrà le banche a condizioni di mercato assumendo, questa volta, un ruolo di “supplente” del settore privato.
Il Tribunale di Milano accoglie l’istanza di sospensione presentata, ai sensi dell’art. 182-bis, comma 6, l.fall., da una SGR, “in qualità di Società di Gestione del Fondo Comune di Investimento immobiliare di tipo chiuso” che presenta una situazione di “crisi”. Così facendo, il collegio milanese presuppone che una società di gestione del risparmio possa accedere ad una procedura di composizione negoziale della crisi e ritiene ammissibile che la procedura di composizione non abbia ad oggetto l’indebitamento direttamente contratto dalla SGR, bensì quello proprio del fondo comune di investimento che, a seguire l’indicazione giurisprudenziale oggi maggioritaria, non è dotato di una propria autonoma soggettività. La decisione “rivoluzionaria” del Tribunale milanese merita però di essere valutata con particolare scrupolo.
Recenti riforme hanno autorizzato alcune categorie di fondi di investimento ad erogare finanziamenti: il quadro normativo non agevole da ricostruire e alcune incertezze sul trattamento dei fondi comuni costituiti all’estero rischiano però di depotenziare un’iniziativa lodevole per superare l’attuale fase di crisi economica.
Una ordinanza del Tribunale di Bergamo elabora in modo originale i principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione. Il risultato solleva qualche dubbio ma dimostra la vivacità delle Corti territoriali in un settore in cui ci sono ancora molte questioni su cui occorre riflettere.
Si è consumato presso il Tribunale di Perugia l’ultimo episodio della guerra sanguinosa tra risparmiatori e banche/intermediari finanziari, una lotta senza esclusione di colpi che nel corso degli anni ha generato un florido e vivacissimo contenzioso ed ha contribuito alla nascita di veri e propri filoni giurisprudenziali
Il Governo dice di voler stimolare gli investimenti. Ma le modalità di intervento sono sempre le stesse. Decreti omnibus che includono misure la cui efficacia è tutta da dimostrare.
Saggi di interesse negativi per i depositi presso la Bce. Per spingere le banche a impiegare liquidità nel sistema. Ma il trend si estende al mercato interbancario. Con il rischio che raggiunga risparmiatori e mutui. In un ordinamento che non prevede il segno meno…
La nuova Commissione europea presenta il suo programma politico basato su continuità, revisione e innovazione. E i Vicepresidenti dell’istituzione si votano a un periodo di assestamento piuttosto che di ulteriore produzione legislativa. Ma la frenetica evoluzione dei mercati impone di riadattare il quadro normativo esistente. Un compito impegnativo per il nuovo commissario.
La Corte di Karlsruhe si pronuncia sul Meccanismo europeo di stabilità rispetto alle previsioni della Costituzione tedesca. Alla prova l’integrazione comunitaria.
L’Alta Corte tedesca chiede alla Corte di Giustizia europea la verifica di legittimità del programma Omt della Bce. Qualunque esso sia il verdetto finale avrà effetti rilevanti.