Alessandra Protani
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Avvocato del Foro di Frosinone.

Laureata presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, in cui ha poi conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in “Diritto e Tutela: Esperienza contemporanea, Comparazione, Sistema giuridico-romanistico”, indirizzo “Tutela giurisdizionale dei diritti, Imprese, Amministrazioni”, discutendo una tesi dal titolo: “I principali problemi connessi ai contratti derivati: dalla struttura alla sottoscrizione”.

È stata assegnista di contributo alla ricerca nell’ambito del PRIN (Progetto di ricerca interesse nazionale) 2009 in tema di: “Strumenti di prevenzione e rimedi della crisi dei mercati finanziari e delle società: evoluzione delle fonti multilivello nel diritto europeo e statunitense”.

È cultore della materia presso la Cattedra di Diritto dei mercati finanziari dell’Università di Roma “Tor Vergata” Facoltà di Giurisprudenza (Prof. Raffaele Lener).

Ha pubblicato su FCHub:

Regolazione

Il carattere usurario dei contratti derivati potrebbe costituire un fronte di nuovo contenzioso tra enti locali o imprese e banche in quanto ci potrebbero essere problemi di validità dei contratti stipulati in questi anni sui derivati. La dottrina oggi è impegnata a capire se, dietro un derivato costruito e negoziato da una banca, possano celarsi i costi causati dal rischio di credito dato che in virtù degli artt. 115 ss. TUB una “operazione di finanziamento” bancario deve esplicitare “il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi (…) gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” e “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati”. Per rispondere al quesito, è necessario comprendere se e come i contratti derivati possano interferire con i principi dell’usura e con le norme inerenti la determinazione del relativo tasso. La questione, in verità, si inserisce inevitabilmente nel dibattito sulle componenti che costituiscono il TEG trimestralmente rilevato. Componenti che ad oggi sono state oggetto di opinioni diverse.

Giurisprudenza

Il Tribunale di Udine, con sentenza del 28 febbraio 2015, ha dichiarato nulli due trust perché i trust «non possono essere riconosciuti dal nostro ordinamento». La sentenza fa discutere perché l’Italia si è impegnata, ai sensi dell’art. 11 della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, in forza della legge 26 ottobre 1989, n. 364., a riconoscere nel proprio ordinamento gli effetti dei trusts che posseggono le caratteristiche di cui all’art. 2 della Convenzione, pur non avendo una disciplina interna della materia. Ci si chiede allora se la Convenzione dell’Aja debba essere considerata una mera norma di diritto internazionale privato o una legge materiale uniforme.

Mercato Finanziario

In principio, la giurisprudenza di merito tentava di “avvicinare” i contratti derivati ad alcuni dei contratti tipici disciplinati nel nostro ordinamento, considerando la causa come l’astratta e tipica ragione economico-giuridica del contratto, giustificatrice dell’operazione privata. Questa tesi, però, limitava le funzioni svolte da questi contratti alla mera copertura. È stato un intervento della Suprema Corte ad indurre, nel corso di questi ultimi anni, gli operatori del settore finanziario ad ampliare il mercato dei derivati finanziari anche in materie non proprio tradizionali, come la gestione del rischio assicurativo, energetico, atmosferico.

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Alessandra Protani
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