approfondimenti/Mercato finanziario
La nuova imprenditoria parte dall’innovazione

Si prefiggono di creare opportunità di lavoro. Sono giovani, tecnologiche e finanziate dalla rete. Ecco le start up innovative. Un modello atipico di società sulle quali il legislatore ha scommesso. Senza però avere la certezza di un epilogo proficuo.

Alessandra Protani

Dopo il “fallimento” dell’impianto della s.r.l. semplificata e della s.r.l. con capitale pari ad 1 euro, il nostro legislatore non si è dato per vinto e con il decreto crescita n. 179/2012 (modificato dal decreto lavoro 76/2013), perseguendo l’obiettivo di creare nuove opportunità di lavoro per i giovani imprenditori, ha puntato tutto sulla start up innovativa.

Lo schema start up innovativa è incentrato principalmente su due aspetti: la giovane età della società (costituita al massimo da 48 mesi) ed il necessario oggetto sociale di alto contenuto tecnologico, per la cui realizzazione alla start up innovativa è riservato il “privilegio esclusivo” di raccogliere capitale di rischio tramite internet (c.d. crowdfunding).

Dal punto di vista formale, come sostenuto dalla dottrina, si tratta di un modello organizzativo eccezionale, precluso alle società di persone ma accessibile alle società di capitali (anche unipersonali), alle cooperative, nonché alle imprese transnazionali che rivestano la “forma” di Societas Europaea, purché residenti in Italia (art. 25 d.l. n. 179/2012).

Dal punto di vista sostanziale, invece, l’acquisizione dello status di start up innovativa richiede che la società non distribuisca o non abbia distribuito utili – nel caso in cui sia una società operante da non più di quarantotto mesi (art. 25, secondo comma, lett. b, d.l. n. 179/2012) – con conseguente accesso ad un regime agevolato consistente non solo nella esenzione nella fase d’avvio dal versamento dei diritti di segreteria e bollo per tutti gli atti della società ma anche nella disapplicazione di talune regole del diritto comune societario (artt. 26 e 30, d.l. n. 179/2012), deroghe che riguardano soprattutto la start up innovativa in forma di s.r.l.. In particolare, la disapplicazione dell’art. 2474 c.c., che vieta le operazioni sulle proprie partecipazioni (ex art. 26, sesto comma, d.l. n. 179/2012) consente di dare attuazione a piani di incentivazione, che prevedono la possibilità di attribuire quote ai dipendenti, ai collaboratori, agli amministratori e ai prestatori d’opera e servizi. La disapplicazione dell’articolo de quo rappresenta un’apertura più incisiva rispetto alla disciplina dettata per le s.p.a. nella medesima materia, in quanto per la società azionaria sono liberalizzati soltanto i prestiti e le garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie se concessi allo scopo di “favorire l’acquisto da parte dei dipendenti della società” (art. 2358, primo e ottavo comma, c.c.).

Sempre con riferimento alle deroghe al diritto comune societario in materia di s.r.l., degna di nota è la sostanziale apertura della start up innovativa costituita in forma di s.r.l. anche a soci non interessati alla diretta gestione della società. Infatti, è possibile ex art. 26 d.l. n. 179/2012 differenziare i diritti dei soci attraverso l’introduzione di categorie di quote, in deroga all’art. 2468, secondo e terzo comma, c.c. ed è altresì possibile privare le quote del diritto di voto, in deroga all’art. 2479, quinto comma, c.c.

Forse è ancora troppo presto per stabilire se la start up innovativa possa essere davvero il “cavallo vincente” per la ripresa economica del nostro Paese, come ritiene invece il legislatore, ma quello che è certo però è che a due anni dalla nascita di questo “modello atipico” di società la risposta nazionale è stata positiva. Infatti, già alla fine di gennaio 2014 le imprese iscritte nella sezione speciale del Registro imprese erano più di 1.580, nel giugno 2014 il numero è lievitato a più di 2.180 sino a raggiungere le 2.514 iscrizioni registrate lo scorso settembre.

Proprio tale successo ha indotto il Ministero dello Sviluppo Economico a formulare i quattro punti del mini-pacchetto sulle start up innovative che vorrebbe agganciare alla legge di stabilità, quasi sicuramente nell’ambito di un decreto legge collegato che conterrà misure sull’”Industrial compact”, anche se ancora si tratta soltanto di un work in progress.

A questo punto, con la speranza che non venga a crearsi una nuova palestra per mere esercitazioni dottrinali come è accaduto per la s.r.l. semplificata e la s.r.l. con capitale 1 euro, a causa delle sovrapposizioni normative che si sono susseguite in brevissimo tempo, non resta che incrociare le dita ed augurarsi che il binomio start up innovativa – crowdfunding possa essere, veramente, una “nuova luce di speranza” per i progetti di tanti giovani imprenditori.