Tra le modifiche introdotte nel Testo Unico della Finanza, con il d.lgs. 129/2017 (che segna il recepimento in Italia della direttiva MiFID II) una di quelle che ha fatto, e farà, più discutere è stata l’introduzione dell’art. 30 – bis. Tale disposizione, infatti, nell’ampliare le modalità di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti da parte dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza, pone numerosi interrogativi. In un ottica di bilanciamento di interessi, se da un lato il legislatore, con tale norma, ha voluto riconosce l’interesse dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza ad operare fuori sede, dall’altro sembra aver “compresso” l’interesse dell’investitore e del mercato ad una completa e totale tutela nell’attività fuori sede.