MiCAR e AIFMD: Q&A di ESMA sull'ambito di applicazione

Il 7 aprile 2025 ESMA ha pubblicato nuove Q&A che chiariscono l’ambito di applicazione di alcune disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività (MiCAR).

Le Q&A hanno l’obiettivo di chiarire se l’art. 60, par. 5 del Regolamento MiCAR si applichi anche nei confronti dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che beneficiano alla deroga prevista dall’art. 3 par. 2 della Direttiva 2011/61/UE (AIFMD). Infatti, tale disposizione prevede un regime semplificato dei GEFIA che gestiscono FIA entro soglie patrimoniali predefinite, esonerandoli dall’obbligo di autorizzazione prevista e prevedendo una semplice registrazione. Resta ferma la facoltà di imporre obblighi supplementari per gli Stati membri, ai sensi dell’art. 46 AIFMD.

Pertanto, l’ESMA chiarisce che i GEFIA a cui si applica l’esenzione prevista dall’art. 3 par. 2 della AIFMD, in quanto soggetti “registrati” e non sottoposti a formale autorizzazione, non possono accedere al meccanismo previsto dall’art. 60 par.5 MiCAR, che consente ai gestori autorizzati di offrire servizi relativi a cripto-attività sulla base della notifica all’autorità competente dello Stato membro d’origine.

Qui il link al Q&A