approfondimenti/regolazione
OCF/ parla Marco Tofanelli
Vi spiego la nuova mission per vigilare sul mercato

Uomini contro robot. Una rete di 56 mila consulenti finanziari contro l’onda crescente del fintech e dei robot advisor, a difesa della propria identità professionale. È questo lo scenario in cui si è svolto l’appuntamento per la relazione annuale dell’Ocf, l’organismo a cui è affidata la tenuta dell’albo dei professionisti che offrono la propria expertise - sia in maniera autonoma sia organizzati in reti - per affiancare le scelte di investimento dei risparmiatori, ed anche la responsabilità della vigilanza sul settore. La presidente, Carla Bedogni Rabitti, ha illustrato le nuove sfide dell’organismo (vedi la relazione in allegato), dettate in primo luogo dall’evolversi della normativa europea e nazionale, ma indotte anche dall’evolversi della crisi finanziaria, che da un lato apre nuovi orizzonte tecnologici (il fintech appunto), dall’altro disegna un nuovo terreno di rapporti tra clienti e consulenti, tutto di ricostruire. Un rapporto fiduciario basato sulla trasparenza ha come presupposto l’affidabilità e la competenza: è per dare questa garanzia che diventa cruciale la nuova mission di Ocf, come spiega in questa intervista il vicepresidente Marco Tofanelli, delegato alla progettazione delle funzioni di vigilanza.

Paola Pilati

Le nuove funzioni di tenuta dell’Albo e di vigilanza sul settore, varate da un punto di vista regolamentare nella seconda metà del 2017, diventeranno pienamente operative dal primo dicembre 2018. Di quali competenze vi state dotando?

«Nell’ambito delle previsioni della legge di stabilità per il 2016 sono state assegnate all’OCF le funzioni di tenuta dell’albo, di vigilanza e di sanzione nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, trasferendole dalla Consob e, per la prima volta, nei confronti di attori del mercato al momento non vigilati, cioè i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria. In tale contesto, il TUF ha quindi conferito all’Organismo poteri di vigilanza informativa e poteri di vigilanza ispettiva. L’attività di vigilanza consisterà quindi nello svolgimento delle istruttorie finalizzate all’adozione di provvedimenti di sospensione cautelare nonché nell’accertamento della violazione, nell’individuazione dei soggetti responsabili e nella formulazione delle lettere di contestazione degli addebiti e nella decisione sui provvedimenti sanzionatori».

Qual è il mandato che vi ha affidato la Consob?

«La normativa regolamentare secondaria della Consob sancisce che la vigilanza sui consulenti finanziari da parte dell’OCF ha il fine di assicurare il rispetto della disciplina loro applicabile e la tutela degli investitori e di salvaguardare la fiducia del sistema finanziario. Il processo di vigilanza OCF sarà orientato quindi, in buona sostanza, all’azione di contrasto delle violazioni dei principi di trasparenza e correttezza dei comportamenti degli iscritti all’albo ed improntata ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, nonché agli altri criteri della imparzialità, della trasparenza e della pubblicità richiamati dalla legge 241/90 e dai principi della legge 689/81».

Con quali criteri interverrete? Ci sarà una vigilanza preventiva o solo ex post?

«L’attività di vigilanza in concreto sarà svolta ad evento, sulla base delle segnalazioni di possibili ipotesi di illecito, secondo un sistema di vigilanza preventiva basato su un modello di risk-based e su base programmatica».

Come funzionerà la vigilanza preventiva?

«Per quel che in particolare riguarda l’attività di vigilanza preventiva sugli iscritti all’albo, il modello di vigilanza risk-based si basa sull’individuazione di appositi indicatori di anomalia; gli indicatori di anomalia costituiscono un flusso informativo riguardante l’operatività degli iscritti ed avente oggetto un set di dati, utile per individuare specifici rischi di violazione qualora, una volta elaborati sulla base di determinati algoritmi, superino un valore soglia ritenuto indice di probabili comportamenti scorretti. Gli indicatori di anomalia, in ogni caso, rappresentano meri indizi di una possibile situazione di pericolo, il cui concreto riscontro necessita un attento approfondimento dell’operatività del soggetto vigilato. Ovviamente, sono stati differenziati per consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, da un lato, e per consulenti finanziari autonomi e società di consulenza finanziaria, dall’altro, sulla base di una mappatura dei rischi delle attività degli stessi; nel primo caso, infatti, vi è già un controllo, si passi il termine, di prima linea effettuato dagli intermediari per conto dei quali operano, mentre nel secondo la vigilanza sarà “immediata” da parte dell’OCF».

La vigilanza preventiva richiederà costi di sistema importanti?

«Riteniamo di no; anzi, è bene precisare che uno degli obiettivi che ha guidato l’implementazione della vigilanza preventiva, anche attraverso incontri dedicati con le rappresentanze della categoria, è stato proprio quello di individuare un sistema che non comportasse costi aggiuntivi, per quelli già soggetti a tale sistema, o significativi per le categorie ancora non soggette al flusso di dati, perseguendo quindi un criterio di efficienza economica nella “creazione” del sistema e che, nel corso del tempo, in funzione dei risultati e delle esigenze, sarebbe stato possibile implementare ulteriormente».

Il commissario della Consob Paolo Ciocca ha affermato che “la messa in atto di un’architettura di controllo su due livelli, l’allargamento del perimetro di azione anche a soggetti attualmente non vigilati e la responsabilizzazione delle stesse componenti di rappresentanza degli operatori”, “richiede che, a regime, l’insieme della nuova architettura produca nei suoi effetti un livello di vigilanza – e quindi di protezione dell’investitore – nettamente accresciuto rispetto a quello attuale. Ciò sia a livello di sistema che di singolo investitore, e senza duplicazioni (secondo criteri di proporzionalità ed economicità, come da dettato legislativo). Gli effetti positivi dovranno essere chiaramente misurabili sia in termini qualitativi che quantitativi, e dovranno rappresentare l’obiettivo della vigilanza della Commissione sull’OCFLa sentite come una sfida?

«È evidente che siamo di fronte ad una grande evoluzione del sistema che ha richiesto e sta richiedendo importanti investimenti di risorse, sia dal lato dell’Ente e sia dal lato istituzionale e quindi della Consob: siamo perfettamente d’accordo anzi, di più, è il nostro obiettivo comune che tutto ciò porti ad una maggiore efficienza dell’azione. D’altronde, il sistema a due livelli porta con sé lo svolgimento della cd “microvigilanza” da parte dell’Organismo, ossia una vigilanza specializzata e, nel contempo, libera risorse per la Consob, permettendo di concentrare l’attività unicamente sull’Ente. Il perimetro dei controlli è poi ben disegnato dalla normativa primaria e secondaria; la Consob vigilerà sull’Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell’azione di controllo, e con la finalità di verificare l’adeguatezza delle procedure interne adottate da OCF per lo svolgimento dei compiti a questo affidati».

Vedi il Discorso del Presidente OCF