approfondimenti/Mercato finanziario
Velocità in natura

Consentono di trasferire rapidamente il patrimonio. E permettono un risparmio di tempo e denaro. Sono i versamenti in conto capitale in natura. Un utile strumento per le società a responsabilità limitata. Da maneggiare tenendo conto di non pochi dettagli tecnici.

Piergiorgio Vella
Vella

I versamenti in conto capitale sono uno strumento estremamente duttile che trova applicazione in ogni momento della vita della s.r.l., consentendo al socio apportante di incrementare il patrimonio sociale senza modificare il capitale sociale. In termini applicativi l’apporto a patrimonio può essere un sostituto del conferimento a capitale, ove il punto di osservazione sia il patrimonio netto nel suo complesso e non la singola posta del capitale.

L’apporto è un negozio giuridico che ha natura consensuale ed effetti reali, poiché trasferisce il diritto di proprietà dal socio apportante alla società e viene concluso dal socio apportante con l’organo amministrativo della società. Sono previsti requisiti di forma (atto pubblico, necessario ai fini della pubblicità immobiliare e nel Registro Imprese) ove l’apporto abbia ad oggetto diritti reali immobiliari, beni mobili registrati o aziende. Ove invece abbia ad oggetto denaro (come avviene nella maggior parte dei casi), tali versamenti non hanno alcun requisito di forma.

L’utilizzo dei versamenti in conto capitale in natura consente di patrimonializzare una società con asset non oggetto di perizia del revisore, con risparmi di tempo e di onorario (circa 15 mila euro per ogni milione di asset periziato) rispetto al conferimento, e risulta particolarmente utile per le società che hanno esigenza di spostare velocemente patrimonio, come le società di real estate, e nelle operazioni infragruppo.

Apporto a patrimonio e capitale

Le operazioni sul capitale continuano ad essere centrali nella vita giuridico/contabile delle società di capitali, nonostante il capitale abbia ormai una funzione solo organizzativa.

In termini applicativi, quindi, il capitale continua ad essere una posta del patrimonio netto che vive direttamente degli incrementi o decrementi di ricchezza della società (pensiamo agli aumenti, onerosi e gratuiti, e alle riduzioni, reali e nominali del capitale), con tutte le (costose) conseguenze giuridiche (la modifica del capitale richiede sempre una assemblea dei soci con verbale notarile, ed il conferimento in natura richiede la perizia del revisore legale).

Tassinari (2013 “Gli apporti dei soci e la disciplina del capitale sociale tra attualità e prospettive”, Rivista del notariato, 1/2013.) infatti afferma “il capitale sociale è divenuto del tutto estraneo alle questioni attinenti all’interesse dei soci all’investimento ed al disinvestimento, essendosi ridotto, relativamente all’originaria funzione produttivistica, ad una mera costosa ed inutile appendice burocratica fine a se stessa”.

I Criteri di Basilea 3

I criteri utilizzati dal sistema bancario, conformemente a Basilea 3, per la determinazione del rating sono indici che valutano l’importo complessivo del Patrimonio netto. Rileva quindi l’insieme dei mezzi propri dell’impresa, non la singola posta del capitale. Gli indici utilizzati sono infatti:

  • Patrimonio netto/debiti;
  • Patrimonio netto/attivo;
  • (Patrimonio netto + debiti)/Patrimonio netto;
  • Utile/Patrimonio netto;

I principi contabili

Il Principio Contabile Oic 28 – (Il Patrimonio Netto, pg. 7; Agosto 2014), distingue i versamenti in quattro categorie:

  • Versamenti in conto aumento di capitale che rappresentano una riserva di capitale, con un preciso vincolo di destinazione, la quale accoglie gli importi di capitale sottoscritti dai soci, in ipotesi di aumento di capitale scindibile, quando la procedura di aumento del capitale sia ancora in corso alla data di chiusura del bilancio.
  • Versamenti in conto futuro aumento di capitale che rappresentano una riserva di capitale avente uno specifico vincolo di destinazione, nella quale sono iscritti i versamenti non restituibili effettuati dai soci in via anticipata, in vista di un futuro aumento di capitale.
  • Versamenti in conto capitale che rappresentano una riserva di capitale che accoglie il valore di nuovi apporti operati dai soci, pur in assenza dell’intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale.
  • Versamenti a copertura perdite effettuati dopo che si sia manifestata una perdita; in tal caso, la riserva che viene a costituirsi presenta una specifica destinazione.

La legislazione fiscale

Esiste nel sistema anche un dato normativo positivo che legittima il versamento in conto capitale in natura; infatti l’art. 88 T.u.i.r., prevede, al comma 4 (da ultimo modificato dal D.l. 22 giugno 2012, n. 83.):

4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni, ne’ la riduzione dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell’associato in partecipazione. In caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84.

Nello stesso senso anche l’art. 46 del T.u.i.r. in materia di Redditi da Capitale che distingue i versamenti fatti dai soci quando sono finanziamenti e quando sono in conto capitale.

La targa nella riserva

Il versamento in conto capitale in natura confluisce una riserva “doppiamente” targata nel patrimonio netto. E’ necessaria una targa in favore del socio apportante e una targa negativa che impedisca l’uso della riserva per un aumento gratuito. La presenza della doppia targa garantisce il socio anche nella fase del recesso o dell’esclusione. La riserva così formata non è utilizzabile per un aumento gratuito del capitale.

La ricapitalizzazione mediante apporti non periziati

La ripatrimonializzazione di una società con perdite azzeranti o ultra azzeranti mediante un versamento in conto capitale in natura non periziato è un’operazione ai limiti delle norme sulla composizione del capitale sociale, perché riporta in bonis la società senza perizia. In assenza di precedenti sul punto è preferibile ritenere questa operazione non realizzabile.

Scissione e fusione

Ove l’s.r.l. in oggetto voglia scindersi o fondersi in altra società di capitali, in merito alla riserva costituitasi con il patrimonio immobiliare non periziato, si possono ipotizzare due soluzioni:

  • si effettua la perizia degli immobili, il cui valore, in tutto o in parte va a capitale della beneficiaria della scissione/fusione
  • si inserisce nel compendio patrimoniale oggetto di scissione denaro, proveniente dal patrimonio della scissa, sufficiente a coprire il valore del capitale sociale della beneficiaria, che avrà così nel proprio patrimonio l’immobile, a valore di bilancio della scissa e senza alcun bisogno di una perizia (giacché detto valore resta in una riserva del patrimonio netto).

Aumento gratuito

In assenza di un mercato liquido (come per le quotate) in grado di assorbire “l’inflazione da nuovi titoli” di un aumento gratuito, l’utilità dell’aumento gratuito resta assai marginale nella s.r.l.. Sul punto si rimanda alla dottrina anglosassone che interpreta l’aumento gratuito come un aumento di ricchezza solo “psicologico” (B. J. Epstein, Ralph Nach, Steven M. Bragg 2009 Wiley GAAP 2010: Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Principles, Paperback – 23 Oct 2009, John Wiley & Sons publisher, Revised edition.). Pertanto avere riserve indisponibili per l’aumento gratuito del capitale sociale è una limitazione irrilevante in una s.r.l., che non emette titoli destinati alla circolazione.

A sostegno di questa interpretazione, nata su basi empiriche, è possibile analizzare l’andamento del titolo Atlantia, quotato presso la Borsa di Milano. Infatti a seguito di un aumento gratuito per 31 milioni di euro nel giugno 2012, il corso del titolo è passato da circa 10 a 9 euro, salvo poi tornare a 10 euro dopo appena 1 mese dall’aumento. Gli azionisti hanno quindi ottenuto un guadagno complessivo di 310 milioni di euro semplicemente con una operazione contabile all’interno del patrimonio netto di Atlantia, senza alcuna distribuzione di ricchezza dalla società ai soci; ciò in quanto esiste una forza del mercato azionario di assorbire un aumento del flottante mantenendo il prezzo del titolo per piccoli quantitativi (31 milioni di aumento gratuito su un capitale nominale di 630 milioni di euro). Ove invece la società non sia quotata, l’aumento gratuito non è uno strumento idoneo a creare ricchezza per i soci.

* Lo studio è parte di una più ampia analisi destinata a Cendon Book.