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Usura: la parola di Bankitalia e quella dei giudici

L’usura è una tematica che abbraccia diversi campi dell’ordinamento giuridico italiano. L’istituto è stato profondamente riformato dal legislatore nel 1996 eppura ancora oggi persistono rilevanti problemi che ruotano intorno ad esso. L’attenzione va posta principalmente sul ruolo svolto da organismi come la Banca d’Italia e sulle regole dagli stessi applicati. In particolare desta qualche perplessità la circostanza che vede esclusi dal calcolo del così detto tasso soglia gli interessi moratori, che pure stando al dettato legislativo ed alla giurisprudenza più recente andrebbero ricompresi.

Angelica Bonoli
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L’usura può definirsi un istituto trasversale, che abbraccia sia l’ambito civilistico che quello penalistico. Il termine compare nell’art. 1815 c.c. ed è altresì la rubrica dell’art. 644 c.p. ai sensi del quale è la legge a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari, il c.d. tasso soglia.

Gli articoli richiamati sono stati profondamente modificati dalla legge 108/1996 con cui si è voluto colpire duramente il creditore e creare un efficace deterrente rispetto a fenomeni di tipo usurario.Il legislatore ha mostrato di accogliere una concezione oggettiva dell’usura basata sul superamento del tasso soglia.

L’attenzione va posta essenzialmente sul co. 4 dell’art. 644 c.p. ai sensi del quale per determinare il tasso di interesse usurario si deve tenere conto di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, con esclusione di imposte e tasse collegate all’erogazione del credito.Dal chiaro tenore letterale della norma si evince che sono determinanti tutti gli oneri sopportati da un utente legati all’uso del credito.

Il parametro di riferimento per calcolare il tasso soglia è tuttavia un dato legislativo extrapenale cui ovviamente la norma rinvia quando dispone, al co. 3, che è la legge a stabilire il limite oltre il quale si ha usura. La norma non indica il calcolo da effettuare per la definizione del tasso soglia, determinazione compiuta dall’art. 2 della legge 108/1996, poi modificato dal d.l. 70/2011. Tralasciando il meccanismo tecnico matematico per la rilevazione del tasso usurario ciò che preme evidenziare è come in concreto il Ministro del Tesoro, oggi Ministro dell’Economia e delle Finanza, demandi alla Banca d’Italia il compito della rilevazione trimestrale del TEGM. Tuttavia la legge 108/1996 prevede che sia il Ministro dell’Economia e delle Finanze a effettuare la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio, sentita la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano cambi. La Banca d’Italia dovrebbe dunque assumere un ruolo marginale nella determinazione della soglia di usura, che potremmo definire di consigliere del Ministro dell’Economia. In realtà fin dai primi decreti ministeriali si è attribuito alla Banca centrale il compito di effettuare le rilevazioni trimestrali. Compito che è stato assolto tramite l’emanazione di Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura.

Le Istruzioni contengono innanzitutto l’indicazione delle categorie oggetto di rilevazione e di quelle escluse, vengono poi indicati i dati che le banche e gli intermediari devono comunicare, e quali operazioni sono da segnalare. Vengono peraltro chiariti i metodi di calcolo del tasso effettivo globale che varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate. La Banca d’Italia specifica infine quali oneri e spese sono inclusi nel calcolo e quali invece risultano esclusi, tra questi rientrano ad esempio gli interessi moratori ed ogni altro onere assimilabile previsto per l’ipotesi di inadempimento di un obbligo.

La giurisprudenza si è interrogata su come debbano comportarsi gli intermediari e le banche, considerando i risvolti civili, ma soprattutto penali, legati alla pratica dell’usura. La conclusione cui è giunta la giurisprudenza di merito è che la banca non può operare in modo difforme dalle istruzioni dell’Organo di Vigilanza. Tale condotta è ritenuta assolutamente illegittima, né può pretendersi che questa venga influenzata da un eventuale orientamento difforme espresso dalla giurisprudenza: in tal caso infatti la banca disattenderebbe le Istruzioni della Banca d’Italia solo per non incorrere in una condanna per usura.

Accanto a questi principi espressi dalla giurisprudenza ve ne è anche un altro, ovvero l’affermazione che le Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia, non essendo fonti normative, non vincolano assolutamente il giudice. Questo il punto centrale ribadito dalla più recente giurisprudenza di merito. Le indicazioni fornite dalla Banca d’Italia non sono assolutamente vincolanti, costituendo solo una indicazione circa la metodologia cui fare riferimento. Pertanto la non inclusione ad esempio degli interessi moratori ai fini del calcolo del tasso soglia non rileva poiché è solo ed esclusivamente alla legge che occorre fare riferimento. Pertanto i tassi indicati dalla Banca d’Italia possono costituire un valido ancoraggio solo ed esclusivamente se coerenti con il dettato dell’art. 644 c.p. (Cass. pen., Sez. II, n. 12028/2010, n. 28743/2010 e n. 46669/2011). In senso contrario si registrano alcune sporadiche pronunce dei tribunali di merito, ad esempio Trib. di Treviso, 14 aprile 2016, che ritengono le istruzioni dell’organo di vigilanza vincolanti per il giudice, sul presupposto che non si tratta di meri atti amministrativi disapplicabili, ma di strumenti di integrazione della norma cui la legge stessa rinvia.

È evidente che la questione più controversa ruota tutta intorno all’applicazione delle regole anti usura, e dunque del tasso soglia, anche agli interessi moratori. Il prevalente indirizzo giurisprudenziale ritiene che anche tali interessi debbano rispettare il limite legale dell’usura. Simile assunto ha trovato conferma in una recente pronuncia della Suprema Corte che ha suscitato un vivace dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza (Cass. civ., Sez. I, sent. 350/2013).

La Corte ha chiaramente affermato che ai fini dell’applicazione degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il tasso soglia nel momento in cui sono promessi o convenuti a qualsiasi titolo, di conseguenza anche a titolo di interessi moratori.

A parere di chi scrive l’intero sistema appare per così dire appannato. Sarebbe auspicabile un intervento legislativo chiarificatore dei ruoli assunti dai diversi organi coinvolti nel calcolo del tasso di usura e delle procedure adottata, specie considerati i non pochi problemi che negli anni sono emersi.