RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE
Una lacuna del Decreto Rilancio

Le agevolazioni messe in campo dal Decreto Rilancio del maggio 2020 per il rafforzamento patrimoniale delle imprese lasciano esposti alla clausola del "drag along" i soci, soprattutto di minoranza, che apportano nuove risorse di denaro. Serve un nuovo intervento legislativo

Flavia Cantiello

È con il Decreto-Legge n. 34 del 19 Maggio 2020, anche noto con il nome di Decreto Rilancio, che il Governo italiano si è impegnato nel fronteggiare le numerose difficoltà economiche coinvolgenti svariate imprese ed originatesi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, con il Decreto Rilancio si è voluto assicurare una serie di strumenti a favore delle imprese al fine di consentire un loro rafforzamento patrimoniale.  

I REQUISITI

Nel garantire un rafforzamento patrimoniale alle imprese di medie dimensioni, il legislatore italiano si è anzitutto premurato di specificare la categoria dei potenziali beneficiari a cui le iniziative del presente decreto sono rivolte. Potranno, infatti, valersi del piano economico le società di capitali e le cooperative, anche europee purché aventi sede legale in Italia, ad esclusione delle imprese di assicurazione, delle società di partecipazione finanziaria e non finanziaria di cui all’art. 162-bis del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) e degli intermediari finanziari.

Numerosi gli ulteriori requisiti oggettivi che tali destinatari dovranno, al contempo, possedere. Si prevede che potranno beneficiare delle iniziative volte a garantire un rafforzamento patrimoniale tutte quelle società che: (i) presentino un ammontare di ricavi, relativo al periodo di imposta 2019, superiore a cinque ovvero a dieci milioni di euro nel caso del Fondo Patrimonio PMI e fino a cinquanta milioni di euro; (ii) a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, abbiano subito nei mesi di marzo ed aprile 2020 una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi non inferiore al 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; (iii) abbiano deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato o, in alternativa, non inferiore a 250.000 euro per quanto concerne l’accesso al Fondo Patrimonio PMI.                                                                                                                        

Le imprese che soddisfino i requisiti potranno, quindi, beneficiare di specifici finanziamenti diretti a coprire i costi del personale o eventualmente destinati ad investimenti e capitale circolante.                                                                  

LE AGEVOLAZIONI FISCALI

Non termina qui l’elenco delle numerose iniziative a sostegno dell’economia. In primo luogo, sono riconosciute forme indirette di agevolazione fiscale a favore di tutte quelle imprese che rispettino le condizioni di cui all’art. 26 del presente testo normativo.

Le società conferitarie, che abbiano deliberato ed eseguito un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato entro l’arco temporale prestabilito, potranno infatti beneficiare di un credito di imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale a pagamento.

Non meno importanti i numerosi vantaggi accordati al socio conferente. Colui che abbia effettuato, fra la data di entrata in vigore del decreto ed il 31 dicembre 2020, conferimenti in denaro in esecuzione di aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel medesimo periodo potrà usufruire di un credito di imposta pari al 20% del conferimento già effettuato.                                                          

Assolutamente comprensibile il fine ultimo della norma: con l’adozione del recente Decreto Rilancio si mira, infatti, a incentivare l’apporto di nuova liquidità a favore dell’impresa soprattutto in un momento di forte crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’OPERATIVITA’ DELLE CLAUSOLE DI “DRAG ALONG”

Quanto alle limitazioni al riconoscimento dei benefici fiscali, meritevole di attenzione risulta essere l’art. 26 comma 5 del presente decreto. Si prevede, infatti, che il socio conferente potrà beneficiare del credito di imposta soltanto qualora mantenga fino al 31 dicembre 2023 la partecipazione acquisita in seguito al conferimento effettuato.          

Tale norma sembrerebbe porre un problema non irrilevante soprattutto nell’ipotesi in cui il socio conferente, una volta apportate nuove risorse in denaro alla società, si vedesse costretto a cedere la propria quota-parte ad un terzo esterno alla compagine sociale in seguito all’attivazione di determinate procedure di exit. Ciò è quanto potrebbe accadere tramite la previsione di clausole di “drag along” all’interno di statuti sociali o di patti parasociali.

Al riguardo, degno di nota il contributo del Consiglio Notarile di Roma, il quale, come si legge nella Massima n. 7/2013, le definisce degli accordi in virtù dei quali si attribuisce “un diritto potestativo al solo socio di maggioranza – o suoi aventi causa – ed in conseguenza si impone una soggezione al socio di minoranza. Il primo rimane infatti libero di alienare la propria partecipazione senza trascinare con sé anche il secondo ma, se lo ritiene opportuno a suo insindacabile giudizio, può operare tale trascinamento indipendentemente dal concorso della volontà del socio trascinato”.

In tal caso dunque il socio di minoranza, che abbia effettuato conferimenti in denaro in un periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 dicembre 2020 e che sia, al contempo, assoggettato a una clausola di drag along, potrebbe vedersi costretto a cedere i propri titoli ad un terzo esterno per volontà altrui, e conseguentemente a dismettere le proprie partecipazioni ancor prima del 31 dicembre 2023. L’uscita forzata del socio conferente prima di tale data provocherebbe, quindi, la decadenza dai benefici fiscali già richiamati in precedenza.                                                                                                                                    

Risulta, pertanto, evidente come la previsione di clausole di drag along possa disincentivare l’apporto di conferimenti in denaro a favore della società soprattutto da parte dei soci di minoranza e, conseguentemente, neutralizzare le finalità di rafforzamento patrimoniale perseguite con il Decreto Rilancio.  

UNA POSSIBILE SOLUZIONE DEL PROBLEMA

La problematica appena analizzata sembrerebbe dunque essere rimasta inascoltata e necessiterebbe pertanto di un intervento del legislatore.

È chiaro, infatti, che le iniziative a sostegno delle imprese previste dal recente decreto e volte a consentire un loro rafforzamento patrimoniale risulterebbero neutralizzate in seguito all’operatività di determinate procedure di exit dalla compagine societaria. Come già accennato, il socio conferente, che avesse effettuato conferimenti in denaro entro il periodo di tempo prestabilito dal legislatore e che successivamente fosse impossibilitato a mantenere fino al 31 dicembre 2023 le partecipazioni acquisite a causa dell’attivazione di clausole di drag along, sarebbe quindi costretto a perdere il beneficio del credito di imposta.

Ciò comporterebbe un disincentivo dall’apporto di nuove risorse in denaro da parte dei soci conferenti e, conseguentemente, l’impossibilità per la società conferitaria di vedere integralmente versato l’aumento di capitale a pagamento già deliberato.

Quanto alle possibili soluzioni al problema, auspicabile sarebbe quindi la sospensione dell’operatività delle clausole di exit almeno fino alla scadenza fissata per il 31 dicembre 2023 in modo da incentivare i soci all’apporto di nuova liquidità.                                                                  

Certo è che risulterebbe assolutamente indispensabile un intervento del legislatore volto a porre rimedio a una lacuna normativa rimasta incolmata nel recente Decreto Rilancio e idonea a mettere in crisi la finalità ultima di contrasto alla crisi economica perseguita con le attuali misure di sostegno alle imprese.