Covid: proporzionalità e adeguatezza degli interventi nei vari paesi europei
Stato di emergenza e diritti

La necessità di fronteggiare la crisi Covid19 ha determinato un raffronto tra il diritto alla salvaguardia della salute e gli ulteriori diritti – sempre di rilievo costituzionale – sacrificati pur di spezzare la catena dei contagi. Per questo le Corti di alcuni Stati membri sono stati chiamati a pronunciarsi sulla legittimità delle misure di emergenza. E in molti casi hanno deciso di ridurne l'impatto

Federica Marconi
Marconi

A partire dall’11 marzo 2020 la diffusione del Covid-19 è stata ufficialmente dichiarata pandemia dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il successivo 13 marzo l’OMS ha riconosciuto formalmente l’Europa come il centro attivo della pandemia, confermando la gravità della crisi in atto. L’apice dell’epidemia – con riferimento ai contagi e ai decessi – è stato raggiunto tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. In termini di maggior numero di casi confermati, Spagna, Italia, Francia e Germania si sono collocate, in ordine decrescente, immediatamente dopo gli Stati Uniti. 

All’emergenza sanitaria ha fatto seguito l’insorgere di una crisi senza precedenti con conseguenze drammatiche sul sistema sociale, economico e politico, la cui portata effettiva non è ancora pienamente calcolabile. 

Tutti i Paesi coinvolti dalla prepotente diffusione del virus si sono dovuti mobilitare per adottare – quanto prima – imponenti misure atte a rallentarne la trasmissione, far fronte all’emergenza e prepararsi a curarne le conseguenze. Ciò ha comportato una sfida impegnativa e senza precedenti per le democrazie moderne che hanno spesso dovuto operare un bilanciamento e, conseguentemente, trovare un non facile equilibrio tra istanze tra loro in conflitto e tra diritti e interessi di pari dignità costituzionale.

Inevitabilmente, il protrarsi nel tempo delle misure emergenziali adottate e la sempre crescente gravità della crisi – non più e non solo sanitaria, ma anche e soprattutto socio economica – hanno evidenziato profonde diseguaglianze economiche e sociali, nonché sistemi sanitari e di protezione sociale molto spesso inadeguati.

A tutto ciò ha fatto seguito una profonda, quanto allarmante, crisi nel sistema di protezione dei diritti umani, che ha spesso minato la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, facendo sorgere discussioni circa la compatibilità delle misure adottare con libertà e diritti – individuali e collettivi – che trovano riconoscimento e tutela a livello Costituzionale. 

Nella gran parte dei casi, il presupposto dell’adozione di misure di carattere eccezionale, restrittive dei diritti costituzionalmente garantiti e delle libertà individuali, è da individuarsi nella dichiarazione, da parte dell’esecutivo, dello stato di emergenza sanitaria. Le misure adottate, spesso in tempi molto brevi, con un iter semplificato e rimesse all’esecutivo, hanno trovato e trovano tutt’ora il proprio fondamento in un concetto di “emergenzialità” che è diversamente declinato e che assume molteplici sfumature nei vari ordinamenti in ragione della sensibilità giuridica di ciascuno di essi. Ciò ha consentito, per il tempo strettamente necessario per far fronte all’emergenza, di modificare e alterare l’equilibrio delle competenze e delle attribuzioni ordinarie, permettendo, dunque, agli Esecutivi di adottare misure fortemente limitanti dei diritti fondamentali.

Gli interventi susseguitisi, pur mostrando un diverso grado di pervasività, hanno evidenziato un approccio comune al problema da parte dei diversi Stati: dalla chiusura delle frontiere alle misure di confinamento presso il domicilio; dalla chiusura di scuole, esercizi pubblici e parchi, alle limitazioni ai diritti di riunione e manifestazione.

Di volta in volta, si è dubitato circa la sussistenza di una valida base giuridica o, quantomeno, che la base giuridica – pur esistente – potesse legittimare limitazioni di libertà e diritti fondamentali più o meno stringenti. Spesso, le Corti nazionali sono state chiamate ad operare una ulteriore verifica circa il rispetto da parte di tali misure emergenziali dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, al fine di assicurare un costante contemperamento tra diritti di pari o superiore rango costituzionale.

La necessità di fronteggiare la crisi Covid19 ha determinato un costante raffronto tra il diritto alla salvaguardia della salute individuale e collettiva e gli ulteriori diritti – sempre di rilievo costituzionale – sacrificati pur di spezzare la catena dei contagi e di limitare la saturazione delle strutture ospedaliere.

Gli organi giudicanti di alcuni Stati membri sono stati chiamati a pronunciarsi sulla legittimità delle misure emergenziali che incidono su diritti fondamentali e, spesso, con le proprie argomentazioni hanno inteso riperimetrarne la portata.

A ulteriore conferma dell’approccio necessitato dalla situazione attuale, occorre evidenziare che il Parlamento europeo, con una risoluzione del 17 aprile, pur riconoscendo la portata eccezionale della situazione attuale e confermando la necessità di adottare misure straordinarie, ha rimarcato che i Governi, nell’adozione di tali provvedimenti, non possono prescindere dal rispetto dello stato di diritto.

Ne consegue che tali misure dovranno essere strettamente proporzionate alle esigenze concrete delle situazioni verificatesi, rigorosamente correlati alla crisi sanitaria e limitate nel tempo alla durata della stessa. Tenuto conto che giammai circostanze – seppur gravi – come quelle odierne possono costituire una scusante per indebolire la democrazia, le misure adottate dovranno sempre soggiacere al regolare controllo dei Giudici nazionali.

Il Parlamento europeo chiarisce inoltre che – come spesso evidenziato nelle pronunce nazionali relative a casi sottoposti all’attenzione dei Giudici e correlati a limitazioni dei diritti e delle libertà fondamentali dovuti all’emergenza Covid-19 – la natura, la gravità e la durata della situazione eccezionale costituiscono i parametri per determinare il tipo, la portata e la durata delle conseguenti misure legittimamente adottabili.

Come si vedrà dalla lettura dei vari casi nazionali analizzati nello studio “Crisi Covid19 e limitazione dei diritti costituzionalmente protetti: prospettiva comparata sul diritto emergenziale di Francia, Spagna e Germania alla luce di alcune pronunce dei giudici nazionali” (scaricabile dal link in calce), vi è una costante che sembra potersi rinvenire in tutte le pronunce: se lo stato di emergenza – determinato da circostanze obiettive gravi come quelle attuali – ben può legittimare il ricorso a misure eccezionali, le stesse non possono che assumere come parametro imprescindibile alla loro adozione i principi di proporzionalità, di adeguatezza e di non discriminazione.

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