Una recente sentenza chiarisce le modalità di gestione delle plusvalenze: le società fiduciarie sono tenute a versare le imposte per conto del cliente solo se quest'ultimo ha esplicitamente scelto il regime del risparmio amministrato
Assofiduciaria, l’associazione che rappresenta le società fiduciarie italiane, rende nota una recente e rilevante sentenza emessa da una Corte lombarda, che chiarisce un aspetto fondamentale nella gestione fiscale degli investimenti da parte delle società fiduciarie.
Il tema al centro del pronunciamento riguarda il cosiddetto regime del risparmio amministrato e conseguentemente il versamento delle imposte sulle plusvalenze finanziarie.
La Corte ha confermato che le società fiduciarie sono tenute a versare le imposte per conto del cliente solo se quest’ultimo ha esplicitamente scelto il regime del risparmio amministrato. In assenza di tale scelta formale, ricade sul contribuente – fiduciante – la responsabilità del pagamento delle imposte tramite il regime dichiarativo.
La decisione arriva a seguito di un contenzioso avviato dall’Agenzia delle Entrate, che contestava a una fiduciaria il mancato versamento di imposte relative a investimenti di alcuni clienti. Tuttavia, la Corte ha chiarito che, in assenza di un’adesione esplicita all’esercizio dell’opzione di cui all’art. 6 del decreto legislativo 461 del 1997, non sussiste alcun obbligo per la fiduciaria di sostituirsi al cliente nel pagamento delle imposte.
La sentenza contribuisce a fare chiarezza su un punto essenziale: le società fiduciarie operano nell’interesse del cliente, ma sempre entro i limiti del mandato ricevuto. È quindi fondamentale che ogni scelta fiscale sia formalizzata in modo esplicito. Assofiduciaria continuerà a monitorare con attenzione l’evoluzione giurisprudenziale e normativa in materia, garantendo un costante supporto informativo e operativo a tutte le associate.