Raccolta del risparmio

Il TUBC (art. 11) definisce la raccolta del risparmio (v. provvista e operazioni di banca) come acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma e ne vieta l’esercizio a soggetti diversi dalle banche quando essa sia esercitata tra il pubblico. L’attività abusiva di raccolta del risparmio tra il pubblico da parte di soggetti diversi dalle banche è punita con l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni (art. 130 TUBC), con la reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni se la raccolta abusiva è congiunta all’esercizio del credito (art. 131). L’art. 133 TUBC vieta, inoltre, l’uso, nella denominazione o in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole banca, banco, credito, risparmio, o di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività bancaria è vietato a soggetti diversi dalle banche (v. abusivismo bancario; abusivismo bancario e finanziario, disposizioni penali). Sono consentite, tuttavia, parecchie eccezioni (v art. 11 TUBC) integrate dalla regolamentazione interpretativa della Banca d’Italia. 1. Forme che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico. È tale (e non rientra nel divieto: art. 11.3 TUBC) la raccolta del risparmio compiuta presso i soci e i dipendenti e presso società controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. e presso controllate da una stessa controllante. I criteri e i limiti di questa attività franca dal divieto dell’art. 11 TUBC sono stabiliti dal CICR, anche con riguardo all’attività e alla forma giuridica dei soggetti. 2. Possibilità di raccogliere risparmio dal pubblico a soggetti diversi dalle banche. È consentita dall’art. 11.4 TUBC: a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari; b) agli Stati extracomunitari e ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano; c) alle società per azioni e in accomandita per azioni e alle società cooperative per la raccolta effettuata, nei limiti previsti dal codice civile, mediante l’emissione di obbligazioni; d) alle società e agli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato per la raccolta effettuata mediante titoli anche obbligazionari; e) agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale individuati dal CICR; f) alle imprese per la raccolta effettuata tramite banche ed enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che esercitano attività assicurativa o finanziaria; g) agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che svolgono attività assicurativa o finanziaria, per la raccolta a essi specificamente consentita da disposizioni di legge; h) alle società per la cartolarizzazione dei crediti (v. securitization) per la raccolta effettuata in base alla l. 30.4.1999 n. 130. L’art. 11.4 TUBC consente dunque di raccogliere risparmio in particolare, oltre agli Stati, agli enti territoriali minori e alle organizzazioni internazionali, a operatori professionali come le SIM, i fondi comuni d’investimento, le SICAV, le compagnie di assicurazioni e alle società che si finanziano collocando azioni, obbligazioni ecc.. Restano inoltre consentiti l’acquisizione di fondi conseguente all’emissione e alla gestione, da parte di fornitori di beni o servizi, di carte prepagate monouso (carte a spendibilità limitata: v. carta prepagata) e il reperimento di risorse compiuto sulla base di trattative personali con singoli soggetti a chiaro scopo di finanziamento e tali da non configurare, di fatto, una forma di raccolta per la numerosità e la frequenza delle operazioni.