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Quando i social media consigliano gli investimenti: scende in campo l’ESMA e detta le regole

Se il post è configurabile come  raccomandazione di investimento, l’autore è tenuto a rispettare i requisiti stabiliti dalla regolazione in materia di abusi di mercato e a tenere presente che la diffusione di informazioni false o fuorvianti sui social media, o la divulgazione selettiva di informazioni privilegiate, può costituire una condotta rilevante per l’irrogazione di sanzioni

 

Daniela Sciullo
Sciullo

La crescente alfabetizzazione finanziaria dei consociati e la facilitata accessibilità alle sedi di negoziazione hanno determinato un aumento dell’utilizzo dei social media come spazio di diffusione di informazioni e di discussione sulle teorie di investimento. Il 6 febbraio 2024 l’ESMA ha pubblicato una nuova avvertenza rivolta a tutti: professionisti, influencer finanziari e persone comuni, per ribadire il perimetro della normativa e appuntare l’attenzione sui rischi di abusi di mercato e sul rispetto di alcune prescrizioni della Market abuse regulation, applicabili anche alle raccomandazioni di investimento condivise sui social media.

Ogniqualvolta si pubblichi una comunicazione sui social media, se il post è configurabile come  raccomandazione di investimento, l’autore è tenuto a rispettare i requisiti stabiliti dalla regolazione in materia di abusi di mercato e a tenere presente che la diffusione di informazioni false o fuorvianti sui social media, o la divulgazione selettiva di informazioni privilegiate, può costituire una condotta rilevante per l’irrogazione di sanzioni.

In passato l’Autorità era già intervenuta sul punto, per chiarire che le informazioni con cui si propongono decisioni di investimento su strumenti finanziari destinati al pubblico e negoziati nello spazio dell’Unione hanno natura di raccomandazioni di investimento ai sensi del diritto europeo, richiamando i social network congiuntamente ai canali di diffusione tradizionali (si veda la Dichiarazione sulle raccomandazioni di investimento diffuse sui social network del 28 ottobre 2021 – ESMA’s Statement on Investment Recommendations on Social Media).

Nella stessa sede, l’ESMA aveva avuto modo di precisare che i requisiti delle raccomandazioni si applicano tanto ai soggetti a cui ne è demandata l’elaborazione in ragione della loro professione, quanto a coloro i quali diffondono sui social network proposte per strategie d’investimento destinate a raggiungere la generalità di un pubblico vasto, presentandosi quali esperti in possesso di competenze finanziarie.

Fra l’altro, l’Autorità aveva sottolineato che le opinioni contenute nelle raccomandazioni d’investimento devono in ogni caso essere formulate in modo specifico e trasparente per non indurre in errore gli investitori che, prima di assumere qualsiasi decisione, devono essere posti in grado di conoscere e valutare la credibilità della raccomandazione, l’obiettività del suo contenuto e gli interessi di coloro che l’hanno elaborata.

Ancor prima, il 17 febbraio 2021, l’ESMA aveva rilasciato una dichiarazione per evidenziare agli investitori al dettaglio i rischi connessi a decisioni di trading basate esclusivamente su scambi di opinioni, raccomandazioni informali e condivisione di intenzioni commerciali attraverso social network e piattaforme non regolamentate (Highlights risks to retail investors of social media driven share trading), in seguito ad alcuni episodi di elevata volatilità dei prezzi di alcuni titoli statunitensi, sperimentate in conseguenza alla condivisione di informazioni sui social media.

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e le autorità nazionali competenti continuano ad oggi nella capillare opera di sensibilizzazione sui requisiti stabiliti dal regolamento sugli abusi di mercato per le raccomandazioni di investimento pubblicate sui social media, da ultimo con il documento del 6 febbraio 2024.

La cornice normativa di riferimento è costituita dalle fonti che afferiscono alla market abuse regulation e, in particolare, dal regolamento europeo n. 596/2014 (MAR) e dal relativo regolamento delegato di attuazione (UE) 2016/958 (CDR), fra i cui obiettivi rientrano garantire la presentazione obiettiva delle raccomandazioni di investimento e prevenire – oltreché vietare – qualsiasi attività che possa costituire abuso di mercato, ovverosia manipolazione del mercato, abuso di informazioni privilegiate e diffusione illecita di informazioni privilegiate.

In riferimento all’ambito di applicazione oggettivo della normativa, la MAR descrive la «raccomandazione in materia di investimenti» come informazioni destinate a canali di distribuzione o al pubblico, intese a raccomandare o a consigliare, in maniera esplicita o implicita, una strategia di investimento in merito a uno o a più strumenti finanziari o a emittenti, ivi compresi pareri sul valore o sul prezzo presenti o futuri di tali strumenti (art. 3, comma 1, n. 35).

Pertanto, sebbene al riguardo sia sempre necessario condurre una valutazione in concreto per capire se una comunicazione integri raccomandazione di investimento, è astrattamente possibile ricondurre a tale definizione qualsiasi video o altro tipo di comunicazione pubblica, ivi comprese quelle diffuse sui social media, in cui una persona rappresenta consigli o idee, direttamente o indirettamente, sull’acquisto o la vendita di uno strumento finanziario ovvero sulla costruzione di un portafoglio di strumenti finanziari. E ciò vale anche se nel condividere un’opinione personale sui social si impiega un linguaggio non tecnico o si sia mossi esclusivamente da un fine divulgativo o educativo.

L’ambito di applicazione soggettivo di coloro i quali sono tenuti al rispetto delle prescrizioni della normativa sugli abusi di mercato comprende, con doveri diversamente graduati, chiunque.

Fermi restando i vigenti divieti di insider trading, manipolazione del mercato e divulgazione illecita di informazioni privilegiate, il quadro della MAR individua da un lato un insieme di standard generali per le raccomandazioni di investimento che devono essere garantiti da tutti e, dall’altro, un set di requisiti aggiuntivi applicabili a professionisti ed esperti.

Nel documento del 6 febbraio, in particolare, l’Autorità ha redatto una tabella in cui distingue le  macrocategorie di “professionisti” e “non professionisti” (quest’ultima a propria volta ripartita in soggetti “esperti” e “non esperti”) e ne dettaglia le descrizioni, così che ogni persona che intende produrre raccomandazioni di investimento sui social possa individuare la propria categoria di appartenenza e il pacchetto di obblighi che è tenuto a rispettare, là dove l’unica categoria esentata dall’applicazione dei requisiti aggiuntivi è quella dei soggetti “non professionisti – non esperti”.

L’insieme dei requisiti generali che le raccomandazioni di investimento devono presentare è contenuto negli articoli 2, 3 e 5 del CDR 2016/958, che stabiliscono obblighi rispettivamente relativi (i) alla identità delle persone che producono raccomandazioni, (ii) alla presentazione corretta delle raccomandazioni e (iii) alla comunicazione degli interessi o dei conflitti di interesse.

Più dettagliatamente, su chiunque formuli raccomandazioni di investimento grava il dovere di indicare in modo chiaro e visibile in ogni raccomandazione: la propria identità, il nome e la professione di tutte le persone fisiche che hanno partecipato alla produzione della raccomandazione e se una persona fisica o giuridica che ha partecipato alla produzione della raccomandazione agisce per una società in base a un contratto, compreso un contratto di lavoro, o ad altro, indicando il nome della società.

La persona che produce la raccomandazione deve inoltre rendere note in modo chiaro e visibile la data e l’ora in cui è stata ultimata la produzione e avere cura che i fatti siano chiaramente tenuti distinti dalle interpretazioni, dalle stime, dalle opinioni o da altri tipi di informazioni non fattuali. Tutte le proiezioni, le previsioni e gli obiettivi di prezzo, nonché le principali ipotesi elaborate nel formularli o nell’utilizzarli, devono essere indicati chiaramente e in modo visibile come tali. Anche le fonti di informazione e di rilevanza sostanziale utilizzate devono essere indicate in modo chiaro e visibile e devono essere affidabili (in caso di dubbio, è in capo alla persona che produce la raccomandazione l’onere di indicarlo chiaramente).

In ogni caso, la persona che produce la raccomandazione ha il dovere di rivelare qualsiasi rapporto o circostanza che è ragionevole attendersi possa comprometterne la correttezza, compresi gli interessi o i conflitti di interesse della persona stessa, ovvero della persona fisica o giuridica che lavora per essa in base a un contratto. Con riferimento al formato dell’informativa, l’Autorità avverte che finanche inserire nella raccomandazione un collegamento ipertestuale potrebbe non essere esaustivo, in quanto strumento non atto a garantire che l’informativa sia presentata in modo sufficientemente chiaro e immediatamente accessibile al pubblico.

I requisiti aggiuntivi delle raccomandazioni sono contenuti negli articoli 4 e 6 del CDR 2016/958 e prevedono l’obbligo di comunicare in modo chiaro e visibile – fra l’altro – una sintesi delle basi della valutazione o della metodologia e delle ipotesi di fondo applicate per valutare lo strumento finanziario o l’emittente, ovvero per fissare l’obiettivo di prezzo dello strumento finanziario. Anche le eventuali modifiche della valutazione, della metodologia o delle ipotesi di fondo devono essere indicate ed eventualmente sintetizzate.

Il soggetto che produce la raccomandazione è inoltre tenuto a fornire una spiegazione adeguata del significato di ogni raccomandazione formulata, quale la raccomandazione di «acquistare», «vendere» o «mantenere», della durata dell’investimento al quale la raccomandazione si riferisce e ogni appropriata segnalazione di rischio, nonché un riferimento alla frequenza di aggiornamento della raccomandazione prevista.

La normativa impone ulteriori doveri specifici se la raccomandazione differisce da una o più delle raccomandazioni sullo stesso strumento finanziario o lo stesso emittente diffuse dalla persona o dall’esperto nei dodici mesi precedenti. La persona che produce la raccomandazione è inoltre tenuta a rivelare se è detentore di una posizione netta lunga o corta superiore allo 0,5% del totale del capitale azionario emesso dell’emittente a cui si riferisce la raccomandazione, ovvero se l’emittente detiene una partecipazione superiore al 5 % del capitale azionario totale emesso della persona o dell’esperto.

Altri doveri di pubblicità sono elencati sulla base della natura soggettiva della persona che produce la raccomandazione (ad esempio, se trattasi di un’impresa di investimento, un ente creditizio ovvero una persona fisica o giuridica che lavora per un’impresa di investimento o per un ente creditizio).

Infine, sulla mappatura dei rischi rilevanti relativi alla pubblicazione di raccomandazioni di investimento sui social media, l’Autorità ha precisato che, perché si verifichi una manipolazione del mercato, non è necessario che chi pubblica la raccomandazione o comunica al pubblico l’informazione falsa o fuorviante effettui trading parallelamente a tale comunicazione.

D’altro canto, la mancata disclosure di un conflitto di interessi può essere considerato indicatore di un interesse a fornire segnali falsi o fuorvianti o ad artefare la fissazione dei prezzi quando tale soggetto tragga successivamente profitto dall’impatto della comunicazione sull’assestamento del prezzo di tale strumento. L’obiettivo sotteso è prevenire il ricorso a gruppi di persone collegate tramite le piattaforme di social media per agevolare il compimento di azioni coordinate volte ad influenzare artificialmente il prezzo di determinati strumenti finanziari e ad innescare una reazione combinata da parte di altri utenti.


Il testo esprime il pensiero personale dell’autrice e non impegna l’ente di appartenenza