Con il Decreto semplificazioni del 2020 e con la Legge di bilancio per il 2021 si ampliano le possibilità di ricorso al Partenariato pubblico privato. Perché puntare su questo tipo di alleanza per ampliare le opportunità di investimento
L’incontro tra il settore pubblico e quello privato, che caratterizza le diverse forme di Partenariato pubblico-privato (PPP), con lo scopo di finanziare, costruire e gestire infrastrutture o fornire servizi di interesse pubblico, può costituire, nell’attuale contesto emergenziale da covid-19, una leva potente per il rilancio economico del Paese, nonché un volano per implementare processi di sviluppo e rinnovamento.
L’emergenza sanitaria ha fatto esplodere drammaticamente le inadeguatezze e le criticità di un intero sistema, incapace di perseguire adeguatamente finalità di interesse generale, principalmente a causa della necessità di contenimento della spesa. Questo ha determinato negli ultimi decenni un depauperamento degli investimenti pubblici in infrastrutture e servizi.
In questo senso, il ricorso a capitali ed energie privati può consentire di superare i rigorosi vincoli di bilancio gravanti sulla spesa pubblica, garantendo l’efficacia e l’efficienza dell’agere amministrativo, fortemente improntato a criteri di economicità.
Le crescenti esigenze di sicurezza generate dalla diffusione globale dell’epidemia lanciano nuove sfide, dando il via, nel settore dei servizi e in particolare in quello sanitario, allo sviluppo di processi innovativi. Si pensi al paradigma emergente dell’“Industria 4.0” o “quarta rivoluzione industriale”: robot teleguidati, computer vision, Internet delle cose, cloud computing, machine learning sono solo alcune delle tecnologie di ultima generazione delle quali i cittadini potrebbero beneficiare nei prossimi anni e che nel corso di un’epidemia inesorabile come quella del covid-19 consentirebbero di mantenere attive le funzioni socio-economiche del Paese. In tale scenario, è legittimo auspicare un’implementazione del PPP, che coniughi efficacemente gli interessi e le risorse pubbliche e private.
Tuttavia, affinché tale strumento giuridico possa dispiegare effetti realmente positivi e scongiurare il rischio di incentivare processi di privatizzazione, è necessario che l’incontro tra i due settori, pubblico e privato, si declini in termini di reale ed effettiva condivisione.
Tale condivisione deve riguardare, in primo luogo, gli obiettivi prefissati e presupporre un contemperamento tra opposti interessi, essendo diverse le spinte che animano i due soggetti, pubblico e privato: mentre quest’ultimo deve assumersi la responsabilità di fornire le prestazioni in maniera efficace, seppur dirigendo la propria azione ad un livello di redditività adeguato al capitale investito, il primo deve assicurare che siano raggiunti gli obiettivi da realizzare nell’interesse pubblico.
La condivisione deve tradursi, inoltre, nell’adozione di specifiche modalità giuridico-organizzative attraverso le quali perseguire gli obiettivi a favore della comunità in cui l’opera, il servizio o l’intervento deve realizzarsi. Per la buona riuscita di un PPP, considerato l’elevato livello di conoscenze e competenze richiesto, la condivisione richiede altresì la disponibilità delle parti ad attivare percorsi di conoscenza reciproca nell’interesse pubblico generale e, per questa via, diviene un modo per creare rete e sinergie con un approccio integrato, potenzialmente in grado di rispondere ai bisogni di tutela sollecitati dai rapidi cambiamenti in essere.
A ben guardare, l’attrazione di competenze, prima ancora che di risorse, costituisce il senso più significativo dell’alleanza tra pubblico e privato che contraddistingue l’istituto in esame.
È quanto emerge anche dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione in legge del D.L. 76/2020 – c.d. Decreto semplificazioni – che nel confermare la modifica apportata al comma 15 dell’art. 183 del d.lgs. 50/2016 dal D.L. testé citato, amplia le opportunità di investimento nel settore del PPP, prevedendo per gli operatori economici la possibilità di presentare proposte spontanee relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, anche se presenti negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, così superando il limite imposto alla procedura a iniziativa dei privati, la quale poteva riguardare solo lavori o servizi per i quali la P.A. non avesse già programmato l’acquisizione.
Da ultimo, la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio 2021 – contempla una previsione volta a favorire lo sviluppo del Partenariato pubblico-privato, considerato come una delle chiavi di volta per l’innesco della ripresa post-emergenziale. In particolare, i commi 146-152 dell’art. 1 consentono alle PP.AA., titolari di aree dismesse o in disuso, di acquisire nell’ambito della procedura di predisposizione dei piani, proposte di investimento privato, raccolte a seguito della pubblicazione di avvisi pubblici o di specifica manifestazione di interesse.
Tali proposte, inserite nei piani di riqualificazione da sottoporre alla successiva valutazione, devono indicare il collegamento funzionale tra la rigenerazione, la riqualificazione e la infrastrutturazione del bene, finanziata con risorse pubbliche, e l’iniziativa economica privata derivante dall’insediamento produttivo proposto sulla medesima area, nonché il piano economico finanziario volto a dimostrare la redditività dell’investimento e la sua sostenibilità economico-finanziaria, fornendo gli elementi per massimizzare le ricadute economico-sociali e occupazionali sul territorio.