Fonte di obbligazioni civili nei soli casi espressamente previsti dalla legge (art. 1987 c.c.). Consiste in una dichiarazione con la quale un soggetto si obbliga nei confronti di un altro, e che diviene irrevocabile indipendentemente dall’accettazione del destinatario, quando giunge a conoscenza di quest’ultimo. Il legislatore ha configurato le promesse unilaterali quali figure tipiche, attuando un numero chiuso, escludendo che esse potessero divenire un tipo generale di fonte di obbligazioni, come il contratto, onde proteggere colui che, non rendendosi conto del contenuto di una semplice promessa, potesse trovarsi inconsapevolmente vincolato da impegni obbligatori non voluti. Fra le promesse unilaterali previste dal codice civile sono la promessa di pagamento la ricognizione di debito che, dal punto di vista processuale, comportano l’inversione dell’onere della prova, nel senso che è il debitore convenuto in giudizio a dover eccepire l’eventuale inesistenza o invalidità del rapporto sottostante, onde sottrarsi alla promessa data. Promessa unilaterale è anche la promessa al pubblico. Alle promesse unilaterali si applicano, quali negozi unilaterali, le norme dettate dal legislatore per i contratti in quanto compatibili. Secondo parte della dottrina anche i titoli di credito rientrerebbero fra le promesse unilaterali.