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Polizze catastrofali obbligatorie: cosa è cambiato davvero dal 1° gennaio 2026

Gli eventi oggetto dell’obbligo sono indicati in modo tassativo: sismi, alluvioni, inondazioni, esondazioni e frane. Tale elenco, nato per rendere il rischio “assicurabile”, non coincide però con la fenomenologia reale delle catastrofi che oggi colpiscono il territorio italiano. È il del “caso Ciclone Harry”. Ecco tutti i limiti dell'applicazione della nuova legge

Lorenzo Albanese Ginammi
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L’obbligo di assicurazione contro calamità naturali ed eventi catastrofali (c.d. “CatNat”), introdotto dalla legge di bilancio 2024 e reso operativo dal regolamento attuativo, è divenuto – per la generalità delle imprese – un adempimento attuale dal 1° gennaio 2026 (dopo lo scaglionamento 2025 per grandi e medie imprese). La disciplina incide non solo sulla protezione assicurativa dei beni aziendali, ma anche sull’accesso a incentivi pubblici, bancabilità e responsabilità degli amministratori in tema di gestione del rischio.

La recente emergenza climatica riconducibile al “Ciclone Harry” (gennaio 2026) ha tuttavia evidenziato un punto critico: il legislatore ha tipizzato come eventi obbligatoriamente coperti solo sismi, frane e specifiche forme di allagamento, lasciando zone grigie (mareggiate, ingressione marina, maremoti, e, in parte, le alluvioni pluviali causate da piogge estreme).

L’articolo ricostruisce il perimetro soggettivo e oggettivo dell’obbligo, analizza il raccordo con le misure pubbliche di sostegno, e propone una lettura “di mercato” degli effetti sui finanziamenti e sulla corretta valutazione dei rischi di impresa da parte dell’organo amministrativo. Ma anche i limiti nella sua concreta applicazione.

L’obbligo, per le imprese iscritte nel Registro delle Imprese, di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni “direttamente cagionati” da sismi, alluvioni, inondazioni, esondazioni e frane su determinati beni strumentali, nasce come misura di politica economica: internalizzare parte del rischio catastrofale e ridurre la volatilità di interventi pubblici ex post. Ma l’effetto più rilevante non è (solo) assicurativo. La disciplina, come ridisegnata nel 2025, costruisce un ponte tra gestione del rischio e finanza d’impresa, perché (i) tipizza beni, eventi e criteri di valorizzazione (ricostruzione a nuovo / costo di rimpiazzo), (ii) collega l’inadempimento alla “valutazione” nell’assegnazione di contributi e agevolazioni pubbliche, e (iii) chiarisce che l’oggetto della copertura riguarda anche i beni “a qualsiasi titolo impiegati” (leasing, locazione, affitto d’azienda), con regole sul destinatario dell’indennizzo e sul lucro cessante dell’impresa utilizzatrice.

  1. La norma: si è detto che il legislatore in seguito ai ripetuti eventi catastrofali con la legge 30 dicembre 2023, n. 213 e il regolamento attuativo (DM 30.1.2025 n. 18), ha introdotto nuovi obblighi assicurativi a carico delle imprese. Da un verso la nuova normativa si pone l’obiettivo di ridurre gli oneri a carico dello Stato e, dall’altro, di responsabilizzare gli imprenditori a considerare, tra i rischi d’impresa, anche quelli, appunto, catastrofali.
  2. Il Perimetro soggettivo e beni oggetto di copertura: tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese, hanno l’obbligo di stipulare l’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali. Sono escluse dall’obbligo solamente le imprese agricole. I beni da assicurare sono le immobilizzazioni materiali di cui all’art. 2424 c.c., Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3) (terreni e fabbricati; impianti e macchinario; attrezzature industriali e commerciali), con esclusione – in particolare – degli immobili in costruzione e dei veicoli iscritti al PRA. Elemento di forte impatto pratico è la regola secondo cui rientrano anche i beni “a qualsiasi titolo impiegati” nell’attività: locazione, leasing, affitto d’azienda.
  3. Eventi coperti: la tipizzazione legislativa e le “zone d’ombra”. Gli eventi oggetto dell’obbligo sono indicati in modo tassativo: sismi, alluvioni, inondazioni, esondazioni e frane. Tale elenco, nato per rendere il rischio “assicurabile” e standardizzabile, non coincide però con la fenomenologia reale delle catastrofi che oggi colpiscono il territorio italiano.

3.1. Il caso Ciclone Harry: mareggiate e ingressione marina

Il “Ciclone Harry” (gennaio 2026), con piogge eccezionali, vento e mareggiate, ha prodotto danni estesi in Sicilia, Calabria e Sardegna, soprattutto lungo le coste: onde anomale, erosione, allagamenti da ingressione marina e rottura di infrastrutture portuali. Proprio questa componente marina mostra un possibile scollamento tra rischio effettivo e perimetro normativo della Cat Nat.

In molti casi il danno non deriva dalla “fuoriuscita di acqua dal proprio alveo” (esondazione), né da frana o sisma, ma dall’azione combinata di mare e vento. Il rischio è che l’impresa abbia adempiuto all’obbligo assicurativo senza ottenere, nel sinistro concreto, una copertura effettiva.

3.2. “Bombe d’acqua” e allagamenti pluviali

Fenomeni sempre più ricorrenti – piogge brevi di intensità eccezionale con inondazioni improvvise e violente “flash flood urbani” – pongono un problema interpretativo: a seconda delle definizioni di polizza e della lettura dei termini “alluvione/inondazione”, l’evento può essere ricondotto o meno alle categorie obbligatorie. Il tema è particolarmente delicato per attività localizzate in aree urbane e costiere, dove il danno è spesso da rigurgito fognario o insufficienza del drenaggio, più che da corsi d’acqua.

3.3. Maremoti e tsunami

L’assenza, nell’elenco legale, di maremoti/tsunami è un ulteriore indice della difficoltà del legislatore nel “fotografare” i rischi catastrofali con un elenco chiuso. In prospettiva, l’esperienza del 2026 potrebbe accelerare un ripensamento del perimetro oggettivo o l’introduzione di clausole di estensione obbligatoria per rischi correlati.

  • 4. Effetti per la mancata assicurazione: incentivi pubblici, credito, governance

Conseguenze:

4.1. Contributi e agevolazioni pubbliche: la regola del “si deve tener conto”

La mancata stipula non comporta (di regola) una sanzione amministrativa diretta e automatica verso l’impresa. La legge stabilisce però che dell’inadempimento “si deve tener conto” nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche: l’effetto è selettivo e richiede l’adeguamento delle singole misure.

In questo solco si colloca il DM MIMIT 18 giugno 2025, che ha adeguato un ampio catalogo di incentivi gestiti dalla DGIAI, condizionando l’ammissibilità (e in alcuni casi la verifica in fase di erogazione) all’avvenuta stipula della Cat Nat.

4.2. Banche: tra assenza di automatismi e prevedibile “contrattualizzazione”

Dalle prime verifiche sul campo (anche con imprenditori) emerge un’applicazione non uniforme lato credito: non sempre le banche richiedono, in istruttoria o in revisione annuale, la prova della stipula. Il dato è coerente con l’assenza, nella disciplina CatNat, di un obbligo legale di controllo in capo agli intermediari.

Ciò non significa che la variabile sia irrilevante: in un’ottica che guarda al futuro, è plausibile che la CatNat diventi progressivamente un elemento di risk assessment, da inserire in covenant, dichiarazioni e obblighi informativi nei contratti di finanziamento, leasing e project finance, con effetti su pricing, garanzie e disponibilità delle linee.

4.3. Responsabilità degli amministratori: Cat Nat come tassello degli “adeguati assetti”

La lettura “di governance” è destinata a crescere: la copertura assicurativa catastrofale è uno strumento di gestione del rischio che, in determinate realtà, può integrare o completare gli adeguati assetti organizzativi ex art. 2086, comma 2, c.c. e l’obbligo di attivazione tempestiva ex art. 3 CCII. La mancanza di presidi adeguati può tradursi in grave irregolarità gestoria (anche ai fini dell’art. 2409 c.c.), e il giudice potrebbe sindacare l’adeguatezza del processo decisionale senza invadere il merito delle scelte (business judgment rule).

* * * * *

In via generale, l’inadempimento dell’obbligo di copertura CatNat è destinato a riflettersi soprattutto sull’accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche, incluse quelle attivate in occasione o a seguito di eventi calamitosi. Non si tratta, tuttavia, di un automatismo generalizzato: l’operatività concreta della preclusione richiede l’adeguamento delle singole misure da parte delle Amministrazioni competenti e, dunque, potrà manifestarsi con intensità e tempi diversi a seconda dei bandi e degli strumenti di sostegno.

Sul versante bancario, pur non essendo oggi registrabile un obbligo generalizzato di richiesta della prova di polizza in sede di erogazione, è ragionevole attendersi che la copertura divenga progressivamente un elemento “standard” di valutazione del merito creditizio e della gestione del rischio: in istruttoria, nella struttura delle garanzie e nei covenant informativi, con possibili riflessi su pricing, condizioni e, nei casi più sensibili, sull’operatività delle linee.

Resta infine il punto emerso con evidenza anche alla luce degli eventi più recenti: la tipizzazione normativa degli eventi coperti, così come recepita nelle condizioni di polizza, può lasciare aree di scopertura o contenzioso interpretativo per fenomeni che, nella realtà, si manifestano in forme ibride e cumulative. In questo quadro, l’obbligo assicurativo non va letto come adempimento meramente formale, ma come presidio di risk management da integrare negli assetti organizzativi e contrattuali dell’impresa, in attesa degli interventi interpretativi e di mercato che i prossimi mesi inevitabilmente solleciteranno.

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