approfondimenti/regolazione
Shareholder Rights Directive 2
Parti correlate: il mercato attende la Consob (ma teme gli aggravi)

Anche se l'Autorità di Vigilanza sui mercati si è rivolta agli operatori con una consultazione, per cogliere appieno le esperienze applicative degli intermediari, alcune sue prese di posizione fanno sorgere qualche dubbio. Ecco quali possono essere i risvolti più dannosi del nuovo Regolamento

Vittorio MIrra*
Mirra

C’è attesa per gli interventi della Consob sul Regolamento relativo alle operazioni con parti correlate (Delibera n. 17221 del 12.3.2010 come successivamente modificata), elemento di assoluto rilievo per quanto concerne le previsioni sulla trasparenza degli emittenti quotati e le misure di tutela per mitigare i conflitti di interesse.

La modifica di tale provvedimento regolamentare fa parte del “pacchetto” di recepimento della Direttiva (UE) 2017/828 (Shareholder Rights Directive 2; la “Direttiva”), che includerà anche interventi in tema di remunerazioni e di trasparenza richiesta a investitori istituzionali (assicurazioni e fondi pensione) e gestori di attivi.

La consultazione iniziata il 31 ottobre 2019 si è chiusa il 7 dicembre scorso.

In particolare, il provvedimento in materia di operazioni con parti correlate è molto atteso in quanto potrebbe determinare interventi di natura organizzativa ed informatica da parte degli intermediari non di poco conto. 

In primis l’aggiornamento della definizione di “parte correlata” dovrà essere allineata ai principi contabili internazionali ad oggi vigenti. Ergo, passando da un rinvio “statico” ai principi contabili in vigore nel 2010, ad un rinvio “mobile”, gli intermediari dovranno adattare le proprie procedure di perimetrazione, detecting ed alerting delle operazioni.

In verità è da apprezzare l’approccio dell’Autorità di Vigilanza che, in rigorosa applicazione dei principi di better regulation, cerca il “contatto” col mercato per ottenere alcune preziose indicazioni per cogliere appieno le esperienze applicative degli intermediari; tuttavia, nonostante ciò, alcune prese di posizione della Consob fanno sorgere alcuni dubbi, che si spera vengano dipanati con l’emanazione del resoconto della consultazione che illustrerà le modifiche al Regolamento.

Le nuove regole Consob incidono particolarmente su aspetti procedurali e, tra questi, stabiliscono una verifica annuale in capo agli amministratori indipendenti estesa a tutti i casi di esenzione (sulla scorta dell’esperienza applicativa maturata dalla Consob, che sovente ha rilevato casi di errata classificazione delle operazioni come “esenti”).

Tale allargamento – in verità non richiesto dalla Direttiva – appare particolarmente complesso da un punto di vista organizzativo e sembrerebbe non tenere conto della mole di lavoro che va a collocare in capo agli amministratori indipendenti, senza alcun filtro (nei contesti più complessi le operazioni con parti correlate possono essere svariate migliaia). Filtro che invece sembra introdurre la Direttiva, rivolta soltanto alle operazioni “rilevanti” (in Italia declinate nella regolamentazione come quelle di maggiore rilevanza).

Una valutazione di tutte le operazioni “esenti” dell’anno di riferimento includerebbe anche quelle di importo esiguo; la numerosità delle operazioni sembrerebbe richiedere tempistiche molto ampie. Una soluzione a tale criticità potrebbe essere la sufficienza di adeguate regole/soglie identificate internamente dall’intermediario per “filtrare” la rilevanza delle operazioni da confermare o modificare da parte del Comitato.

Ulteriore lavoro “extra” per il Comitato Parti Correlate deriverebbe dall’introduzione di un doppio parere da fornire sia nella fase dell’approvazione dei termini essenziali dell’operazione sia prima dell’approvazione in via definitiva dell’operazione. Quanto sopra suscita alcune incertezze applicative, in particolare per l’individuazione concreta del preciso momento di approvazione dei “termini essenziali” dell’operazione. 

Le medesime incertezze riguardano il coinvolgimento del Comitato “dalla fase iniziale” delle trattative e nella fase istruttoria: tutti aspetti probabilmente da delineare in una comunicazione interpretativa, che “aggiorni” la Comunicazione n. DEM/10078683 del 24-09-2010.

Passando agli obblighi informativi, la Consob introduce la regola secondo cui in caso di impossibilità di quantificazione del corrispettivo di una operazione, quest’ultima è da considerarsi di maggiore rilevanza, “salvo che le società motivino che tale qualificazione risulta manifestamente ingiustificata in considerazione di specifiche circostanze”; la valutazione è in capo al Comitato Parti Correlate. 

Detta previsione porta con sé un rischio di indeterminatezza, nonché di “ingolfare” il mercato con la pubblicazione di un documento per operazioni che palesemente non si atteggiano come di “maggiore rilevanza”. Anche in questo caso il mercato sembrerebbe spiazzato e, come suggerito dalle principali associazioni di categoria (ABI, Assonime), tali previsioni implicherebbero  il rischio di un’inversione dell’onere della prova, rischio che rimarrebbe in capo agli amministratori indipendenti.

Nella sostanza, alcuni aggravi procedurali previsti dalla Consob sembrano eccessivi e comunque non previsti dalla Direttiva (vedasi in particolare l’art. 9-quater che, come anticipato, si riferisce esclusivamente alle “operazioni rilevanti”).

Il sistema di regole in tema di parti correlate, già complesso, ne uscirebbe ancor più appesantito, rendendo quanto meno gravoso il compito di intermediari con operatività estesa ovvero con particolari situazioni societarie, che implicano un numero elevatissimo di soggetti rientranti nel perimetro delle parti correlate (si pensi alla situazione attuale di MPS, la quale ha come azionista di maggioranza il MEF, le cui partecipate rientrano a cascata nel perimetro delle parti correlate della banca).

Un’attenta valutazione delle esigenze del mercato appare pertanto indispensabile, più che le valutazioni giuridiche di un eventuale goldplating rispetto agli obblighi sanciti dalla Direttiva.

Le esigenze dei destinatari delle norme dovrebbero essere attentamente soppesate e gli interventi ipotizzati “smussati” per eliminare gli aggravi non necessari, consentendo altresì una introduzione in tempi ragionevoli: in tal modo si consentirebbe agli intermediari di poter approntare tutti gli interventi tecnici opportuni per adempiere ai nuovi obblighi, in primis per l’individuazione del nuovo perimetro applicativo e la gestione dei nuovi flussi informativi, agevolando così la transizione alle nuove regole.

Solo in questo modo l’Autorità si mostrerebbe “aperta” ai suggerimenti del mercato ed in linea con le tecniche più avanzate di regolamentazione.

Il mercato aspetta fiducioso…

(*) Le opinioni espresse dall’autore nel presente contributo sono da considerarsi esclusivamente a titolo personale, e non impegnano in nessun modo l’Istituto di appartenenza.