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Operazioni con parti correlate: le nuove regole della Consob

La modifica più rilevante mette “al passo con i tempi” la definizione del perimetro delle parti correlate, eliminando il rinvio fisso ai principi contabili internazionali in vigore nel 2010 e dunque prevedendo un rinvio “mobile” ai principi contabili internazionali di volta in volta vigenti. In questo modo si uniforma completamente il perimetro Consob a quello IAS24-IFRS

Vittorio MIrra
Mirra

Dal 1° luglio 2021 sono in vigore le nuove previsioni del Regolamento Consob in materia di parti correlate (Regolamento n. 17221/2010, come modificato con delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020), in applicazione della Direttiva (UE) 2017/828 (“Shareholders rights 2”).

L’occasione ha permesso di specificare alcuni obblighi, eliminare degli elementi non al passo coi tempi ed introdurre delle previsioni antielusive; si è però persa l’opportunità di semplificare ulteriormente le regole previste per gli intermediari, soprattutto se si pensa che gli obblighi del Regolamento Consob non sono le uniche previsioni regolamentari da rispettare sul tema.

La modifica più rilevante mette “al passo coi tempi” la definizione del perimetro delle parti correlate, eliminando il rinvio fisso ai principi contabili internazionali in vigore nel 2010 e dunque prevedendo un rinvio “mobile” ai principi contabili internazionali di volta in volta vigenti. In questo modo si uniforma completamente il perimetro Consob a quello IAS24-IFRS.

Quanto sopra assegna maggior rilievo alle funzioni Bilancio degli intermediari per l’interpretazione e le valutazioni da effettuare ai sensi degli IFRS per inserire o eliminare un soggetto dal perimetro delle parti correlate rilevanti, nonché per monitorarne le evoluzioni e i cambiamenti/aggiornamenti. Va da sé che anche le infrastrutture IT sono state impattate ed hanno necessitato degli interventi per poter “gestire” tale nuovo perimetro di controparti rilevanti.

Ulteriori previsioni riguardano obblighi procedurali e obblighi antielusivi.

Tra le prime si menzionano gli obblighi di verifica preventiva dei requisiti degli esperti indipendenti di cui la società si può avvalere, gli obblighi di allegazione del parere del Comitato operazioni con parti correlate ad ogni verbale di riunione dello stesso, nonché chiarimenti sulla tempestività del coinvolgimento del comitato di amministratori indipendenti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria di un’operazione di maggiore rilevanza.

Tra gli obblighi antielusivi sono invece da menzionare gli interventi sulle operazioni di maggiore rilevanza e su quelle di importo esiguo.

Per le operazioni di maggiore rilevanza è stato introdotto l’obbligo per le società di dotarsi di procedure di verifica sulle esenzioni per operazioni di maggiore rilevanza ordinarie e a condizioni di mercato o standard con parti correlate e la previsione di uno specifico flusso informativo periodico al Comitato operazioni con parti correlate almeno con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza esentate, al fine di consentire ai medesimi amministratori che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate lo svolgimento di un esame ex post (ovviamente a campione data la numerosità delle operazioni in questione, soprattutto per ciò che concerne i grandi gruppi bancari). 

L’informativa in esame intende infatti consentire agli amministratori indipendenti di effettuare un esame ex post: (i) sull’adeguatezza della procedura anche al fine della revisione periodica nonché (ii) sull’applicazione dei casi di esenzione anche attraverso procedure di selezione campionaria.

Ciò comporta un ulteriore aggravio dal punto di vista organizzativo, di cui gli intermediari dovranno tenere conto per “dosare” procedure interne e forza lavoro.

Fortunatamente la consultazione col mercato ha eliminato ulteriori oneri procedurali quale ad esempio il parere del Comitato operazioni con parti correlate da fornire sia nella fase dell’approvazione dei termini essenziali dell’operazione sia prima dell’approvazione in via definitiva dell’operazione (proposta poi eliminata dal testo definitivo del Regolamento).

Per quanto concerne le operazioni di importo esiguo, per dare maggiore effettività a tale qualificazione (che si rammenta è una delle cause di esenzione dall’applicazione dei presidi autorizzativi) si è previsto di rendere obbligatoria l’applicazione dell’esenzione in esame, diversificando però le soglie di esiguità, tenendo conto almeno della natura della controparte.

In altre parole, si devono differenziare le operazioni (e dunque la rilevanza delle stesse) quanto meno a seconda che la controparte sia una persona giuridica, ovvero una persona fisica: a seconda delle caratteristiche e delle peculiarità dell’operatività della banca si prevederanno pertanto soglie monetarie diversificate (verosimilmente più alte per le società e meno alte per le persone fisiche), che avranno l’effetto concreto di limitare il numero di operazioni complessive esenti perché di importo esiguo.

Quanto sopra però non è esente da prime osservazioni generali.

Il rinvio alla definizione di parte correlata e alle definizioni ad essa funzionali (influenza notevole, dirigenti con responsabilità strategiche, stretti familiari) contenute nei principi contabili internazionali pro tempore vigenti (rinvio «mobile»), oltre ad “allargare” il perimetro rispetto al precedente (con gli aggravi per gli intermediari sopra menzionati), perde l’occasione per uniformare – quanto meno da un punto di vista definitorio – le discipline Consob e Banca d’Italia in vigore. È pur vero che la ratio delle due discipline è differente, ma in considerazione del fatto che i destinatari possono coincidere, era auspicabile che le due Autorità di Vigilanza facessero uno sforzo per rendere omogenee quanto meno qualche definizione (es. operazione con parte correlata o soggetto collegato, stretti familiari), per minimizzare problemi di natura interpretativa o le “aree grigie” nell’applicabilità combinata delle due normative (i.e. Regolamento Consob e Circ. Banca d’Italia n. 285/13, parte terza, cap. 11).

Anche il quadro delle ipotesi di esenzione dai presidi autorizzativi non è omogeneo e le ipotesi di esclusione ex lege e quelle di natura facoltativa non coincidono, contribuendo ad approcci differenti da parte degli intermediari (e non sempre dettati soltanto dal principio di proporzionalità). 

Questi sono elementi che, considerata la complessità della disciplina, avrebbero facilitato gli intermediari, fermo restando la possibilità per questi ultimi di determinare all’interno delle proprie politiche delle regole più severe.

Il lavoro, peraltro, non è finito.

Per una piena ed effettiva applicazione del Regolamento Consob sulle operazioni con parti correlate occorrerà attendere l’aggiornamento della Comunicazione n. 10078683 del 24 settembre 2010, contenente indicazioni e orientamenti per l’applicazione della regolamentazione in materia di operazioni con parti correlate. 

Vi sono infatti alcuni chiarimenti che gli intermediari necessitano per adeguare le proprie prassi applicative alle nuove regole: probabilmente la Consob attende di osservare i primi mesi di operatività del nuovo Regolamento per identificare e chiarire i punti che potrebbero provocare interpretazioni divergenti e/o non compliant con quanto immaginava l’Autorità di Vigilanza (es. sulla nozione di amministratori coinvolti nell’operazione, sui flussi informativi periodici delle operazioni esentate, sulle operazioni a formazione progressiva).

Nella sostanza, il mondo delle operazioni con parti correlate è un universo molto impegnativo, che si evolve, si aggiorna, ma sembra ancora lontano dall’essere esente da difficoltà applicative ed interpretative, soprattutto vista la delicatezza della ratio e dell’operatività regolamentata.

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