new
Negoziazione dei titoli

Gli intermediari autorizzati all’attività di intermediazione mobiliare devono eseguire gli ordini di negoziazione impartiti dai clienti alle migliori condizioni di mercato con riferimento al momento, alle dimensioni ed alla natura delle operazioni stesse. Nell’individuare le migliori condizioni possibili si ha riguardo ai prezzi pagati o ricevuti e gli altri oneri sostenuti direttamente o indirettamente dall’investitore. Nella prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio, gli intermediari autorizzati comunicano all’investitore, all’atto della ricezione dell’ordine, il prezzo al quale sono disposti a comprare o a vendere gli strumenti finanziari ed eseguono la negoziazione contestualmente all’assenso dell’investitore. Sul prezzo pattuito non possono applicare alcuna commissione. Nella prestazione del servizio di negoziazione per conto terzi, ferma restando l’applicazione delle commissioni e delle spese, il prezzo praticato all’investitore è esclusivamente quello ricevuto o pagato dall’intermediario (cfr. art. 32, delib. Consob 1 luglio 1998 n. 11522). Gli ordini di negoziazione si presumono soddisfare le condizioni summenzionate qualora vengano eseguiti nei mercati regolamentati. Gli ordini vengono annotati dagli intermediari prima della loro esecuzione (o della loro revoca) e al momento della loro esecuzione in un apposito registro delle operazioni che costituisce prova della trasmissione ed esecuzione degli ordini medesimi. Se le negoziazioni hanno ad oggetto valori mobiliari non negoziati nei mercati regolamentati e la controparte del cliente sia l’intermediario medesimo, quest’ultimo deve rendere noto al cliente stesso, prima della conclusione dell’operazione, le condizioni di prezzo alle quali è disposto a comperare o vendere i valori mobiliari. È opportuno segnalare che la delib. Consob 23 dicembre 1998, n. 11768, ha stabilito l’obbligo per gli intermediari autorizzati di eseguire le negoziazioni di strumenti finanziari esclusivamente nei mercati regolamentati, salvo che il cliente abbia previamente autorizzato – per singole operazioni – l’intermediario ad eseguire le negoziazioni al di fuori dei mercati regolamentati ovvero ciò consenta di realizzare un miglior prezzo per il cliente (artt. 7 e 8). L’obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati non si applica alle negoziazioni disposte da investitori non residenti o non aventi sede in Italia, né alle negoziazioni aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato, italiani o esteri. Inoltre, ne rimangono escluse le negoziazioni aventi ad oggetto “blocchi” di strumenti finanziari (v. lotto di titoli) ovvero “spezzature” (art.9). L’art. 32 del d.lg. 24.2.98 n. 58 (TUF) ha inoltre previsto la possibilità di operare la promozione e il collocamento a distanza di servizi di investimento e strumenti finanziari. La Consob, con regolamento n. 11522/98 ha quindi provveduto a delimitare l’ambito delle tecniche di comunicazione rilevanti per l’applicazione della disciplina riguardante la promozione e il collocamento a distanza, richiedendosi – ai presenti fini – una comunicazione individualizzata e una interazione immediata con l’investitore (art. 72). Il successivo art. 76 del regolamento citato prescrive l’utilizzo dei promotori finanziari se la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata consente, appunto una comunicazione individualizzata e una rapida interazione, sempre che l’attività di promozione e collocamento non sia stata sollecitata dall’investitore. Sul tema è ulteriormente intervenuta la Consob che, con la Comunicazione n. 99052838 del 7 luglio 1999, ha chiarito che Internet, sia in riferimento ad un web site che all’e-mail, deve considerarsi una valida tecnica di comunicazione a distanza ai sensi dell’art.72, reg. cit. Tali tecniche di comunicazione a distanza devono peraltro avere come destinatari investitori residenti in Italia. Infine, ai fini dell’applicazione dell’art.76, reg. cit., la Consob ha stabilito che non è configurabile l’utilizzo dei promotori finanziari nella promozione e nel collocamento tramite un sito web, in ragione delle caratteristiche tecniche dello strumento che presuppone un’iniziativa da parte dell’investitore. Per quanto riguarda l’utilizzo della posta elettronica, invece, gli addetti all’interazione tra l’intermediario e l’investitore devono essere promotori finanziari. Si precisa, inoltre, che, se l’interazione prende avvio per istanza dell’investitore, l’intermediario può utilizzare addetti diversi dai promotori finanziari per inviare messaggi e-mail di conferma delle disposizioni avute dall’investitore o i documenti riguardanti l’offerta e la sottoscrizione dei prodotti finanziari.

Condividi questo articolo