Il nuovo organismo andrà ad arricchire gli strumenti stragiudiziali a disposizione della clientela assicurativa. Ma può anche essere complementare alla giustizia ordinaria, andando ad intercettare un tipo di contenzioso che forse non accederebbe a quest’ultima, per i relativi costi e tempi
Con l’istituzione dell’Arbitro Assicurativo (AAS) ad opera del decreto del 6 novembre 2024, n. 215 si è concluso il complesso iter, disegnato dall’articolo 187.1 del Codice delle Assicurazioni (di seguito CAP), volto a definire la cornice normativa del nuovo sistema stragiudiziale delle controversie assicurative1.
Un percorso piuttosto articolato sotto il profilo dei soggetti coinvolti e delle prolungate negoziazioni, avviate con la proposta dell’Istituto di vigilanza nell’agosto 2019 e volte alla ricerca di un equilibrio tra le specificità del comparto assicurativo e l’assetto da dare al nuovo organismo, nel rispetto della direttiva 2013/11/UE sui sistemi Alternative Dispute Resolution (ADR), recepita nel Codice del Consumo e sul modello degli altri sistemi stragiudiziali operanti in ambito bancario (ABF, operativo presso la Banca d’Italia dal 2009) e finanziario (ACF, operativo presso la CONSOB dal 2017)2.
Le peculiarità del contesto assicurativo impattano su diversi aspetti della struttura e del funzionamento del nuovo Arbitro di settore, con riferimento alla natura delle controversie che potranno essere oggetto di ricorso, alla tipologia di ricorrente e di convenuto ed alla composizione del collegio giudicante.
La molteplicità dei rami assicurativi, che si articolano in 6 rami vita e in 18 rami danni, è alla base dell’estesa competenza dell’AAS che, complice l’ampia formulazione dell’articolo 187.1 CAP, riguarda controversie relative a prestazioni e servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione concluso. Le doglianze potranno attenere alla sfera contrattuale (ad esempio, interpretazione di clausole, rischi assicurati, esclusioni, franchigie), liquidativa (come il ritardo nel riscatto di polizze vita e nella liquidazione della prestazione), nonché all’inosservanza delle regole di condotta (diligenza, correttezza, informazione e trasparenza) inerenti alla distribuzione assicurativa (ad esempio, doveri di informativa precontrattuale, consulenza, valutazione dell’adeguatezza del prodotto rispetto alle esigenze di copertura del ricorrente).
Per espressa previsione del decreto sono invece escluse le controversie per i sinistri gestiti dai Fondi di garanzia delle vittime della caccia e della strada – in quanto le imprese designate dall’IVASS operano solo quali organi di liquidazione dei Fondi, amministrati dalla CONSAP – nonché le liti relative ai grandi rischi (corpi di veicoli aerei, ferroviari, marittimi), in quanto esentati da una serie di obblighi IDD, come quelli in materia di governo e controllo del prodotto o di informativa e trasparenza precontrattuale; tali rischi appaiono, peraltro, estranei alle controversie tipiche dei sistemi ADR, caratterizzati dal valore contenuto delle richieste (small claims) e dalla cognizione rapida e sommaria.
Analogamente a quanto previsto per ABF e ACF, la domanda all’AAS potrà avere ad oggetto anche la corresponsione di una somma di denaro purché la stessa non superi specifiche soglie di valore che, per l’Arbitro Assicurativo, sono state articolate in base ai rami e alle tipologie di contratti.
Per il settore vita, i limiti sono € 300.000 per le temporanee caso morte e € 150.000 per tutti gli altri contratti, tra cui ad esempio i prodotti di investimento assicurativo, polizze a contenuto finanziario rientranti nei rami vita I (come le polizze miste rivalutabili), III (come i prodotti unit linked), V (contratti di capitalizzazione), incluse le polizze multiramo (derivanti cioè dalla combinazione di una componente assicurativa tradizionale a rendimento minimo garantito e una o più opzioni di investimento di tipo unit linked).
Per i rami danni, la soglia generale è € 25.000, con lo specifico limite di € 2.500 se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta verso la compagnia del responsabile (all’attualità riconosciuta nella RC Auto, RC Sanitaria ai sensi della cd. legge “Gelli” e RC Caccia).
Come per gli altri due arbitri di settore, le controversie dell’Arbitro Assicurativo saranno esclusivamente documentali e verranno decise sulla base delle allegazioni prodotte dalle parti. Inoltre, anche l’AAS non potrà disporre accertamenti tecnici complessi (quali l’espletamento di perizie tecniche, l’assunzione di testimonianze o dichiarazioni orali), stante la cognizione sommaria derivante dalle correlate esigenze di celerità e speditezza del procedimento. È questo un aspetto rilevante che dovrà essere tenuto in considerazione all’atto della presentazione del ricorso, visto che gran parte delle controversie assicurative e, in particolare, della RC Auto, attengono all’accertamento del fatto (an) o alla quantificazione della prestazione o del danno (quantum), per i quali sono, di norma, necessari i predetti accertamenti.
L’AAS avrà, comunque, la possibilità – su richiesta concorde delle parti – di liquidare il danno o determinare la prestazione dovuta secondo equità, sulla base degli elementi a tal fine forniti dalle parti. In tal modo saranno, inoltre, sempre decise le controversie riguardanti il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile promosse dal terzo danneggiato titolare di azione diretta. È poi prevista la possibilità per il collegio di formulare proposte conciliative cui le parti potranno aderire.
Ampia è anche la definizione di clientela che potrà presentare ricorso: non solo l’assicurato e il contraente (ordinarie parti del rapporto contrattuale), ma anche il beneficiario o il danneggiato. Il ricorrente può, infine, essere sia un consumatore-persona fisica, secondo la generale accezione del Codice del Consumo, sia un professionista o imprenditore, purché diverso da chi svolge in via professionale attività assicurativa o di intermediazione assicurativa, previdenziale, bancaria e finanziaria se la controversia attiene a questioni inerenti a detta attività (a meno che questi non agisca, dunque, per scopi estranei all’attività professionale).
La struttura del mercato assicurativo, caratterizzato da compagnie che possono anche vendere direttamente le polizze tramite sito web o call center e da numerosi soggetti che possono distribuire i prodotti assicurativi, come gli intermediari tradizionali (agenti e broker, spesso legati tra loro da articolati schemi di collaborazione verticali e orizzontali) oltre al canale bancario e postale, è alla base dell’ampiezza dei soggetti chiamati ad aderire al nuovo sistema stragiudiziale assicurativo e verso i quali potrà essere presentato il ricorso. Parliamo delle imprese e degli intermediari assicurativi italiani, delle rappresentanze in Italia di imprese di Stato terzo, delle imprese e degli intermediari assicurativi di altro paese dello Spazio Economico Europeo operanti in Italia in regime di stabilimento o in libera prestazione di servizi.
La regola generale è che le imprese e gli intermediari aderiscono all’AAS per effetto dell’iscrizione nell’Albo delle Imprese, nel Registro Unico degli Intermediari (RUI) e nei rispettivi Elenchi in appendice e annessi, salvo il caso delle imprese e degli intermediari assicurativi esteri operanti in Italia in libera prestazione di servizi. Tali soggetti possono, infatti, non aderire all’AAS e comunicare all’IVASS che aderiscono ad altro sistema ADR operante nel loro Paese di origine e appartenente alla rete Fin.Net (un network di sistemi stragiudiziali che rispettano i requisiti base posti dalla direttiva 2013/11).
La complessa articolazione del mercato assicurativo influenza anche la struttura dell’organo giudicante che si presenta “a composizione variabile”. Ogni collegio sarà, infatti, formato da cinque membri effettivi (più i supplenti) di cui: il presidente e due membri scelti da IVASS; due componenti per il mercato – designati uno dall’associazione di categoria delle imprese maggiormente rappresentativa e uno congiuntamente dalle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative – che si alterneranno nelle sedute del collegio in funzione della natura del convenuto (se impresa o intermediario); due componenti per la clientela – designati uno dal CNCU e uno congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative – che si alterneranno nelle sedute del collegio in funzione della natura del ricorrente (se consumatore o professionista/imprenditore).
Il ricorso potrà anche essere presentato nei confronti dell’impresa e dell’intermediario, qualora sussistano specifici motivi di doglianza nei confronti di ciascuno di essi. Tale complessità istruttoria si riverbera anche sulla composizione del collegio giudicante: in tal caso, infatti, i componenti del mercato come sopra descritti individuano congiuntamente chi fra loro partecipa alla seduta del collegio. In caso di disaccordo, l’individuazione è fatta dal presidente del collegio, in funzione della natura della controversia e sulla base dell’interesse prevalente coinvolto; nella riunione del collegio per la decisione del ricorso, il componente individuato dal presidente acquisisce comunque le eventuali osservazioni dell’altro componente e le trasmette contestualmente al collegio.
Un breve cenno, infine, allo svolgimento del procedimento davanti all’AAS. Il ricorso potrà essere inoltrato esclusivamente per via telematica tramite un apposito portale internet, a condizione che sia stato previamente esperito un tentativo di soluzione della controversia tra le parti, tramite la presentazione di un reclamo all’impresa o all’intermediario del cui esito il ricorrente non sia soddisfatto.
Un successivo serrato scambio di atti istruttori tra le parti (controdeduzioni del convenuto, eventuali repliche del ricorrente e controrepliche del convenuto), gestito dalla segreteria tecnica, porta alla formazione del fascicolo, che viene poi rimesso al collegio per la decisione. Questa interviene entro i successivi novanta giorni, prorogabili per una sola volta fino a ulteriori novanta in caso di controversie particolarmente complesse. La decisione non avrà efficacia vincolante per le parti, ma l’inadempimento verrà reso noto mediante pubblicazione sul sito dell’Arbitro e del soggetto interessato, in una sorta di sanzione reputazionale.
Il ricorso all’AAS si pone come condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria in alternativa ai rimedi ADR, già in funzione nel settore assicurativo, quali la mediazione (per le controversie riguardanti i contratti assicurativi ed il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria) e la negoziazione assistita (per le controversie sul risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti), come modificati dalla riforma Cartabia.
Il nuovo organismo andrà, dunque, ad arricchire gli strumenti stragiudiziali a disposizione della clientela assicurativa potendo, al contempo, porsi quale strumento non solo alternativo ma anche complementare alla giustizia ordinaria, andando ad intercettare un tipo di contenzioso che forse non accederebbe a quest’ultima, per i relativi costi e tempi. L’auspicio è che possa essere un utile strumento di tutela, soprattutto per i suoi caratteri di prossimità e accessibilità.
1 Il decreto, emanato dal Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro della giustizia, su proposta IVASS, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 6 del 9-1-2025 ed è vigente dal 24 gennaio 2025.
2 Tale esigenza di armonizzazione tra la disciplina dell’AAS e quella degli altri due arbitri di settore è espressa nei criteri di delega sul recepimento dell’articolo 15 della direttiva 2016/97 (Insurance Distribution Directive, IDD) – riguardante l’istituzione del sistema stragiudiziale assicurativo – dettati dall’articolo 5, comma 1, lett. n) della legge delega 25 ottobre 2017, n. 163.