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Meriti e dubbi nel recepimento della Direttiva NPL

La Direttiva Npl doveva essere recepita entro il 2023. Ora il Tesoro ha emanato uno Schema di consultazione per introdurre nel nostro sistema regole europee sui servizi di acquisto e gestione dei crediti deteriorati prestati da soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari. Ecco quali sono le novità

Alfonso Parziale
Alfonso Parziale

Lo scorso 30 gennaio, il Dipartimento del Tesoro italiano ha avviato una consultazione sul testo (denominato “Schema di Consultazione”) relativo al recepimento della Direttiva (UE) 2021/2167 in materia di gestori di crediti e agli acquirenti di crediti (“Direttiva NPL”). La Direttiva NPL, in sostanza, introduce regole europee armonizzate relative (i) ai servizi di gestione dei crediti deteriorati prestati da soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari, e (ii) all’acquisto di crediti da parte di soggetti non bancari/finanziari, prevedendo, tra le altre cose, l’istituzione di una specifica licenza pan-europea per i gestori di crediti professionali.

L’avvio di una consultazione in questa fase appare piuttosto curioso, considerando che, in verità, non esiste ancora alcuna norma primaria che abbia delegato il governo a recepire la Direttiva NPL. Mentre scriviamo, infatti, non è stata ancora emanata la Legge di delegazione europea 2022-2023, al cui interno (art. 7 della bozza) dovrebbe essere disciplinata la delega legislativa per la trasposizione nel nostro Paese delle nuove regole su gestori ed acquirenti.

L’avvio della consultazione è stato dettato da esigenze di carattere pragmatico: l’Italia è infatti in ritardo, poiché il recepimento della Direttiva NPL sarebbe dovuto avvenire entro il 29 dicembre 2023, ed alcuni Paesi (e.g., Germania ed Irlanda) hanno già provveduto a modificare il quadro legislativo nazionale in tal senso.

Ad ogni modo, l’analisi dello Schema di Consultazione è piuttosto interessante per mole e qualità dei contenuti. L’estensore della consultazione è intervenuto con giudizio, tenendo in debito conto l’attuale situazione di mercato in Italia, in particolare inserendo nell’articolato alcune regole interpretative di grande utilità pratica.

Lo Schema di Consultazione prevede di intervenire sul Testo Unico Bancario, introducendo un nuovo capo (Titolo V, Capo II) denominato “Acquisto e gestione di crediti in sofferenza e gestori di crediti in sofferenza” In estrema sintesi, la riforma prevede che l’acquisto di crediti deteriorati venga sostanzialmente liberalizzato, ma l’acquirente di crediti che non sia una banca, un intermediario finanziario, un veicolo di cartolarizzazione e/o un gestore di OICR sarà tenuto a nominare un soggetto autorizzato, per la “gestione” del credito acquistato (e.g., recupero stragiudiziale del credito, comunicazioni, gestione dei reclami etc.) e l’adempimento di obblighi informativi e segnaletici (tra cui la Centrale dei Rischi).

Tale incarico di gestione potrà essere attribuito a banche, intermediari finanziari ex art. 106 TUB (la cui attuale licenza si “estenderà” all’attività di gestione crediti) o ancora a “gestori di crediti”, soggetti dotati di una nuova, specifica licenza (questi ultimi di seguito sono definiti, per brevità “Gestori NPL”). Tale autorizzazione sarà rilasciata a cura della Banca d’Italia previa verifica di requisiti organizzativi e di professionalità: si applicheranno (con alcune esclusioni) le regole previste per i detentori di partecipazioni nelle banche e gli esponenti aziendali ed è inoltre prevista attività di vigilanza sull’operato dei Gestori NPL. La licenza consentirà anche l’attività all’estero entro i confini dell’Unione Europea, con un sistema di “passaporto” simile a quello applicato alle banche.

Il recepimento della Direttiva NPL ha suscitato giustificabile apprensione nel settore italiano del recupero crediti, attualmente presidiato, principalmente, da società di recupero stragiudiziale autorizzate ai sensi dell’articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). La preoccupazione era comprensibile, poiché l’ambito di applicazione delle nuove norme sembrava apportare nuovi elementi di invasiva regolazione (e nuovi oneri) proprio con riguardo alle attività svolte da tali soggetti.

Meritoriamente, però, la disciplina di recepimento non obbliga le società di recupero stragiudiziale ex art. 115 TULPS a dotarsi della nuova licenza da “Gestori NPL”: gli attuali attori del mercato potranno decidere se presentare domanda per ottenere la nuova licenza oppure se proseguire le proprie attività in base alle autorizzazioni già ottenute.

In pratica, la nuova licenza da “Gestori NPL” dovrà essere richiesta solo da coloro i quali vorranno gestire crediti acquistati da soggetti non bancari/finanziari (incluse le stesse società di recupero, ove intendano acquistare crediti per conto proprio); tuttavia la nuova licenza non sarà necessaria né per gestire crediti affidati direttamente da banche e da veicoli di cartolarizzazione, né per gestire crediti affidati direttamente da intermediari 106 TUB e gestori di organismi di investimento collettivo del risparmio (i.e., tali settori restano regolati dal sistema di norme oggi in vigore).

Sotto questo aspetto, l’estensore dello Schema di Consultazione ha predisposto una disposizione interpretativa importante e di grande chiarezza, che esclude l’ambito di applicazione delle nuove norme a tutti i casi sopra elencati.

Ad una prima lettura, dunque, il bilancio del (possibile) recepimento della Direttiva NPL è positivo, considerato soprattutto che le nuove regole salvaguardano il ruolo delle società di recupero 115 TULPS, che oggi svolgono un ruolo essenziale nel nostro Paese per la gestione dei crediti deteriorati di origine bancaria. Vi sono però alcuni aspetti che meriterebbero un supplemento di analisi ad esito della consultazione (che scadrà il prossimo 29 febbraio 2024), allo scopo di consentire un recepimento meno accidentato delle nuove norme.

Tra punti di maggiore attenzione, merita certamente interesse la disposizione che restringe l’ambito di applicazione delle nuove norme nazionali ai soli crediti classificati come “sofferenze”, mentre la Direttiva NPL trova applicazione per tutti i crediti “deteriorati” (quindi anche past due ed unlikely to pay). Si tratta di un disallineamento che verosimilmente dovrà essere rettificato in sede di emanazione del provvedimento definitivo, ma che non impatta sull’attuale situazione di mercato (per quanto si tratti certamente di un tema da considerare per corretto allineamento alla disciplina europea).

Piuttosto, è opportuno rilevare un diverso tema relativo al regime transitorio disposto dallo Schema di consultazione, in particolare con riguardo alla gestione dei crediti, di origine bancaria, già acquistati dalle società di recupero 115 TULPS prima dell’entrate in vigore delle nuove norme. Queste società, infatti, già oggi possono acquistare crediti bancari in sofferenza nel limite del doppio del proprio patrimonio netto (cfr. art. 2 DM 53/2015), e lo Schema di Consultazione non detta una apposita disciplina transitoria relativa alla gestione futura di tali crediti.

Non è chiaro se le nuove norme troveranno applicazione anche con riguardo a tali crediti (di origine bancaria, già classificati in sofferenza ma già ceduti a soggetti non vigilati) e se, quindi, anche con riguardo a tali crediti occorrerà, tra le altre cose, nominare un “Gestore NPL” autorizzato per procedere con le attività di recupero ed incasso.

Da un lato, infatti, le disposizioni transitorie dello Schema di Consultazione sembrano interpretarsi nel senso che anche la gestione di tali crediti, che nascono come sofferenze bancarie, debba interrompersi in mancanza di affidamento ad un soggetto autorizzato. Dall’altro, però (e tale argomento sembra, in effetti, più persuasivo), è ragionevole affermare che, alla data di entrata in vigore delle nuove norme, i crediti già fuoriusciti dal sistema bancario non potranno considerarsi formalmente come “classificati in sofferenza” (all’acquisto dei crediti da parte di una società di recupero 115 TULPS, ad oggi, segue la cancellazione della posizione dalla Centrale dei Rischi) e quindi non rientreranno nell’ambito di applicazione oggettivo della Direttiva NPL.

In definitiva, quindi, la questione sembra risolversi nel senso che ai crediti ceduti alle società di recupero prima dell’entrata in vigore dello Schema di Consultazione non saranno applicabili le nuove regole e, quindi, la gestione del credito non dovrà essere affidata ad un gestore autorizzato.

Tuttavia, i crediti non performing sono, di regola, anche quelli più litigiosi, ed un chiarimento espresso in tal senso, quindi, mediante l’inserimento di una norma di interpretazione autentica, aiuterebbe a definire con precisione l’ambito di applicazione delle nuove regole evitando, quindi, di generare un inutile appesantimento nel contenzioso per il recupero di tali crediti. L’auspicio è che il Legislatore possa tenere conto di tale circostanza per perfezionare un testo già soddisfacente sotto molti profili.