Il successo della memecoin di Trump negli Usa, il divieto e la sanzione della memecoin di Fabrizio Corona in Italia. Una riflessione giuridica sulla natura di questi strumenti digitali tra regolamento MiCAR, protezione del risparmiatore ed evoluzione del mercato sul fronte delle cripto attività
La sanzione di 200 mila euro irrogata dalla Consob in relazione alla promozione del memecoin $CORONA si inserisce in un dibattito più ampio sulla regolamentazione delle cripto-attività e sull’approccio particolarmente prudente adottato in Europa, e in Italia in particolare. Il caso offre lo spunto per riflettere sulla natura giuridica delle memecoin, sulle ambiguità classificatorie del Regolamento MiCAR su questo argomento e sugli effetti sistemici che un’impostazione eccessivamente restrittiva può produrre sull’ecosistema nazionale dell’innovazione.
Un episodio che va oltre la cronaca
La notizia della sanzione a Fabrizio Corona non può essere letta come un fatto isolato. Essa si colloca all’interno di una fase di forte trasformazione del mercato delle cripto-attività, caratterizzata dall’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR) e da un rafforzamento dell’azione di vigilanza delle autorità nazionali.
Il lancio del memecoin $CORONA nel febbraio 2025 ha replicato dinamiche già osservate poche settimane prima negli Stati Uniti, con le memecoin legate a Donald e Melania Trump, che avevano riscosso un notevole successo mediatico senza generare interventi sanzionatori comparabili. Il raffronto tra i due contesti mette in luce un diverso atteggiamento regolatorio: più permissivo e orientato al mercato quello statunitense, più conservativo e paternalistico quello europeo.
Le memecoin come prodotto dell’irrigidimento regolatorio
Per comprendere il fenomeno delle memecoin è utile richiamare una loro possibile genesi storica. Nel luglio 2017, con il caso The DAO, la SEC statunitense qualificò alcune offerte di token come vere e proprie offerte di strumenti finanziari, sottoponendole a tutti gli effetti alla relativa disciplina. Da quel momento, l’industria cripto sviluppò una distinzione tecnica tra:
Durante la DeFi Summer del 2020, il mercato si orientò quasi esclusivamente verso questa seconda categoria.
Le memecoin rappresentano l’evoluzione estrema di tale logica: cripto-attività che – forse per evitare di essere qualificate come strumenti finanziari – rinunciano a qualsiasi utilità, diritto o funzione economica, nella convinzione che l’assenza di contenuto giuridicamente rilevante riduca l’esposizione regolatoria.
Dall’inutilità alla massa critica
Nate come fenomeno goliardico, le memecoin hanno progressivamente assunto dimensioni non trascurabili. $DOGE, $SHIB e $PEPE sono esempi emblematici di token privi di utilità concreta, ma capaci di catalizzare attenzione, liquidità e dinamiche speculative. Pur essendo prive di utilità specifica o dichiarata, le stesse sono infatti oggetto di scambio su piattaforme di scambio centralizzate o decentralizzate.
L’apice di questa tendenza è stato raggiunto con il lancio delle memecoin legate a figure politiche (già menzionate) e con la diffusione di piattaforme come Pump.fun, che consentono a chiunque di creare il proprio memecoin e lanciarlo con pochi click.
Secondo i principali siti di monitoraggio, oggi esistono migliaia di memecoin, con una capitalizzazione complessiva di decine di miliardi di dollari. Un fenomeno che, per dimensioni e impatto potenziale, non può più essere ignorato dai regolatori.
MiCAR e il criterio residuale: una disciplina ambigua
Il Regolamento MiCAR affronta il tema delle cripto-attività attraverso un criterio classificatorio di tipo “residuale”: gli obblighi informativi, incluso quello di pubblicazione del white paper (i.e. l’equivalente del prospetto informativo, ma per le cripto-attività) si applicano a tutte le cripto-attività che non rientrano in specifiche esclusioni.
Sono escluse, tra le altre, le cripto-attività create automaticamente (come Bitcoin) e i cosiddetti utility token puri, che forniscono accesso a un bene o servizio esistente o in gestione, sempre che non siano oggetto di scambio su una piattaforma.
Il nodo centrale per l’applicazione della MICAR alle memecoin risiede nella definizione stessa di cripto-attività come “rappresentazione digitale di un valore o di un diritto” (art. 3 MiCAR).
Ora, se una memecoin è dichiaratamente priva di “valore” e di “diritti” la stessa non dovrebbe classificarsi come cripto-attività e, quindi, gli obblighi del MICAR non dovrebbero trovare applicazione.
Ma, secondo le autorità europee, “Le autorità competenti e le altre persone a cui sono rivolti i presenti Orientamenti dovrebbero determinare se esiste una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto, essendo questi gli attributi necessari di una cripto-attività così come definiti all’articolo 3, paragrafo 1, punto 5) del Regolamento (UE) 2023/1114. I termini «valore» e «diritto» dovrebbero essere interpretati in senso ampio, conformemente al considerando (2) di detto Regolamento. Le cripto-attività prive di valore intrinseco, ma a cui venga attribuito un valore dal venditore / acquirente o dai partecipanti al mercato – ad esempio, token come Bitcoin e le cosiddette ‘meme coin’ scambiati in borse con prezzi pubblici – , dovrebbero essere trattate come rappresentazioni digitali di valore”. Il Considerando 2 del MICAR dice infatti “Le rappresentazioni di valore includono il valore esterno, non intrinseco, attribuito a un cripto-attività dalle parti interessate o dai partecipanti al mercato, vale a dire che il valore è soggettivo e basato solo sull’interesse dell’acquirente della cripto-attività.”
Ciò implica che l’emittente di una memecoin potrebbe anche scrivere a chiare lettere “Questa memecoin non vale nulla, è solo un esperimento goliardico, non compratelo”. Ciò, però, non basterebbe ad escluderlo dall’applicazione del Regolamento MICAR perché nel caso in cui dei soggetti “esterni” esprimessero il desiderio (assolutamente soggettivo) di comprarlo, quella memecoin “inutile” acquisirebbe un “valore” e, dunque, sarebbe oggetto delle disposizioni del MICAR.
Ebbene, questo approccio che valorizza molto l’elemento soggettivo “esterno” all’emittente non può che prestarsi a critica.
In questo rapido commento ci si limiterà a ricordare che, secondo la Consob, nella qualifica di uno strumento finanziario “Gli elementi di “finanziarietà” di un’operazione sono da ricercare nelle oggettive pattuizioni/meccanismi contrattuali (sono, quindi, elementi intrinseci all’operazione), non nella intenzione/motivo soggettivo che spinge l’acquirente a impiegare il proprio denaro in una operazione, posto che l’obiettivo di conseguire un lucro è presente sia nelle operazioni finanziarie propriamente dette sia nelle operazioni di natura eminentemente commerciale.”
Ciò è in linea con quanto affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui “La causa negoziale è finanziaria [allorquando] la ragione giustificativa del contratto, e non il suo semplice motivo interno privo di rilevanza qualificante, consiste proprio nell’investimento del capitale (il “blocco” dei risparmi) con la prospettiva dell’accrescimento delle disponibilità investite, senza l’apporto di prestazioni da parte dell’investitore diverse da quella di dare una somma di denaro” (Cass. Sez. II Civ. Sent. n. 2736 del 2013).
Se, allora, nei prodotti finanziari l’elemento soggettivo “esterno” è “privo di rilevanza qualificante”, perché lo stesso assume questa rilevanza per la qualificazione di una cripto-attività? Ci sembra, quindi, essere di fronte a un approccio sproporzionatamente conservativo (se i prodotti finanziari no, perché le cripto-attività sì?).
Considerazioni conclusive
Nel caso Corona, la Consob ha ritenuto applicabili gli obblighi informativi previsti dal MiCAR, applicando semplicemente quanto previsto dal Considerando 2 del MiCAR nonché quanto precisato a chiare lettere dalle Autorità Europee.
Ciò, però, è anche conferma di un approccio europeo eccessivamente prudente, che in un mercato intrinsecamente globale e sempre più decentralizzato, rischia di produrre effetti controproduttivi. I progetti tendono a svilupparsi in giurisdizioni percepite come meno protettive rispetto a questo settore con una conseguente perdita di attrattività del mercato europeo. I progetti, però, riescono comunque a “vendere” agli utenti europei (anche solo tramite il regime della reverse solicitation), con l’unica conseguenza che le autorità europee non possono esercitare una adeguata vigilanza su questi operatori.
Inoltre, si dovrebbe ripensare la scelta di “vietare” (o rendere più difficile) l’accesso a questi prodotti così semplici (come le memecoin) agli investitori retail.
Da una parte, regole così stringenti hanno solo lo scopo di limitare le aziende oneste dall’utilizzo di questi strumenti di finanziamento o dallo sperimentare nuove applicazioni tecnologiche o artistiche per le cripto-attività. Le aziende meno oneste, pronte a realizzare grandi schemi truffaldini, non si faranno sicuramente limitare dal dover spendere qualche migliaio di euro per la pubblicazione di un whitepaper.
Dall’altra, siamo sicuri che lasciare l’accesso a questi strumenti a soli pochi player di mercato sia una scelta “sicura” per il mercato? Un mercato sempre più decentralizzato, non è anche un mercato più resiliente?