approfondimenti/regolazione
Le nuove sfide della Corporate Governance negli Intermediari Finanziari

L'obiettivo di una buona Governance degli intermediari ha portato le Autorità di Vigilanza a focalizzare l’attenzione sul processo di "Fit and Proper", ossia la verifica della sussistenza di definiti requisiti in capo alle persone chiamate a ricoprire ruoli chiave nelle istituzioni finanziarie. Indirizzi in merito sono stati emanati dalla Bce e dalla Banca d'Italia. Nel concreto, però, vanno bilanciati con la realtà operativa degli intermediari, soprattutto quelli di piccole dimensioni

Antonella Malinconico
FotoAMalinconico

L’adozione delle migliori pratiche di Corporate Governance costituisce un elemento cruciale per il comportamento sostenibile di qualsiasi impresa ed assume uno specifico rilievo per gli intermediari finanziari dove, per assicurare una sana e prudente gestione, è necessario che sussistano elevati standard di qualità degli esponenti aziendali, composizione adeguata degli organi di amministrazione e controllo ed efficacia dei processi decisionali.

Nel quadro normativo di vigilanza, in continua evoluzione a livello europeo, l’interesse crescente alla buona Governance degli intermediari ha portato le Autorità di Vigilanza a focalizzare in particolare l’attenzione sul processo di “Fit and Proper” (FAP), ossia la verifica della sussistenza di definiti requisiti in capo alle persone chiamate a ricoprire ruoli chiave nelle istituzioni finanziarie, considerandolo il primo presidio al rischio di gestione inadeguata, frodi e altri comportamenti tali che potrebbero compromettere la sicurezza e l’affidabilità dell’intermediario, si vedano al riguardo la Direttiva CRD IV ed il Regolamento CRR del 2013 .

La BCE, autorità che vigila sulle Banche Significant, con la pubblicazione della “Guide to fit and proper assessments“, nel 2018, poi aggiornata nel 2021, ha chiarito in modo dettagliato gli indirizzi di policy, le prassi di vigilanza e i processi applicati dalla Autorità. Alle Banche è richiesto di attrarre nei bord alti profili e di valutare ex ante la professionalità e l’onorabilità degli esponenti in base a criteri di : i) esperienza; ii) onorabilità; iii) conflitti di interesse; iv) disponibilità di tempo; e v) adeguatezza complessiva. Al contempo, è richiesta una composizione complessiva del board sufficientemente diversificata in termini di competenze, esperienze, genere, età ed indipendenza di giudizio di tutti gli esponenti al fine di ridurre il rischio che, nell’ambito del processo decisionale, vi possa essere l’appiattimento sulle posizioni di un gruppo ristretto di esponenti (c.d. group thinking).

Considerando la crescente complessità dell’ambiente finanziario, la Banca d’Italia ha ripetutamente espresso la necessità che non solo le banche, ma anche gli intermediari finanziari non bancari da essa vigilati, siano governati da un buon management costituito da amministratori validi, portatori nel loro insieme di un’ampia gamma di conoscenze e sensibilità, capaci di innescare dinamiche efficaci di confronto dialettico, così da indirizzare, in una prospettiva di lungo periodo, la corretta identificazione e gestione dei rischi.

La normativa attuativa del processo di “Fit and Proper” per gli intermediari vigilati in Italia si è avuta con il Decreto Ministeriale 169/2020. Il provvedimento, oltre, a disciplinare il processo di verifica relativamente ai tradizionali criteri di idoneità, quali la competenza e l’indipendenza “formale”, ha anche esteso la verifica alla indipendenza “di giudizio”, alla composizione collettiva degli organi, alla disponibilità di tempo e, per le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, ai limiti al cumulo degli incarichi.

La normativa nel definire separatamente l’indipendenza “oggettiva” e l’”agire indipendente”, introduce una netta distinzione tra requisiti e criteri di idoneità. I requisiti sono basati su criteri più rigidi e oggettivi, diversamente, i criteri di idoneità offrono una certa discrezionalità valutativa, permettendo una disamina puntuale ma che deve pur sempre essere oggettiva.

Al fine di promuovere la “buona governance” in tutti gli intermediari vigilati, la Banca d’Italia ha definito le prassi a cui tutti gli intermediari dalla stessa vigilati dovranno conformarsi, con la pubblicazione il 13 novembre 2023 degli “Orientamenti in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche LSI (Less Significant), degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento, delle società fiduciarie e dei sistemi di garanzia dei depositanti” (Orientamenti FAP).

Con tali linee guida sono state precisate, per tutti gli intermediari vigilati, le aspettative della vigilanza in ordine alle modalità con cui si chieda che sia svolto il processo ed è stato richiesto che lo stesso sia definito mediante la elaborazione di una specifica policy.

La formalizzazione del processo è tesa ad assicurare la robustezza dello stesso e costituisce un presidio per assicurare la correttezza delle valutazioni demandate ai componenti del Consiglio di amministrazione, la parità di trattamento nello scrutinio delle fattispecie portate alla loro attenzione e l’accountability delle determinazioni assunte.

Sebbene la standardizzazione delle regole offra vantaggi in termini di uniformità e chiarezza normativa, essa presenta limiti significativi in termini di rigidità e costi di conformità. Non possono, quindi, non considerarsi le difficoltà oggettive che intermediari di più piccole dimensioni possono riscontrare nel rispondere pienamente alle aspettative indicate. Gli Orientamenti FAP definiscono delle soft law, pertanto gli approcci indicati non sono da intendersi come gli unici astrattamente esperibili, ma la possibilità di sviluppare soluzioni alternative è accettata purché dalla Vigilanza le stesse siano considerate altrettanto idonee al perseguimento delle specifiche finalità. Lo sforzo richiesto agli intermediari, specie non bancari e di più piccole dimensioni, è notevole, ma al tempo stesso l’esercizio richiesto dovrebbe portare ad una maggiore consapevolezza circa le potenziali situazioni di criticità, favorendo una migliore qualità dei presidi di Governance.

L’auspicio è che si riesca a bilanciare le esigenze di controllo con la realtà operativa dei diversi soggetti e che resti aperto il dialogo tra le Autorità e gli intermediari affinché l’applicazione segua realmente i principi di proporzionalità, specificità ed adeguatezza. Un equilibrato adattamento dei requisiti regolamentari alle specificità degli intermediari vigilati potrebbe consentire un’applicazione delle norme più mirata ed efficiente. 

Nell’ambito della discussione corrente, è infine rilevante notare che, a prescindere dal considerare l’indipendenza di giudizio come un requisito formale o come una norma comportamentale, è evidente che le modalità di nomina di un amministratore non determinano necessariamente il suo comportamento futuro né la sua indipendenza operativa. Questo comporta che l’indipendenza di un esponente sarà nel concreto condizionata da due fattori principali: le condizioni personali oggettive dell’individuo e, al contempo, la sua capacità di autodeterminarsi liberamente e concretamente nelle sue azioni.

Le regole forniscono quindi sicuramente una struttura essenziale, ma è l’etica dei comportamenti del singolo esponente che darà vita a quella struttura consentendo che siano raggiunti gli obiettivi per cui il sistema di regole è stato creato.

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