INGEGNERIA FINANZIARIA
L'ARTE A GARANZIA DI FINANZIAMENTI?

Il Decreto Liquidità favorisce l’afflusso di tutte le risorse necessarie alla sopravvivenza dell’impresa: sfruttando questa norma, anche solo temporaneamente, le società potrebbero dare come garanzia dei finanziamenti dei loro soci le opere d’arte che hanno in collezione. Ma questa proposta trova sulla sua strada una serie di problemi civilistici e di tipo amministrativo quasi insormontabili

Silvia Segnalini

Si chiama art-financing e più o meno in sordina è una pratica per ottenere finanziamenti che è sempre esistita: almeno dalla fine del 2015, con il lancio a New York del fondo Athena Art Finance Corp (con dotazione di 280 milioni di dollari). Qualcuno si era però immaginato come lo strumento si apprestasse a divenire sempre più diffuso, per generare liquidità dalle opere d’arte. Così non è stato, soprattutto in Italia, anzi. 

Il fondo citato offriva prestiti pro soluto sul mercato globale aventi come collaterali esclusivamente le opere d’arte, mirando altresì a indurre un approccio disciplinato a come l’arte viene finanziata, accettando come garanzia solo le opere d’arte più preziose, incontrando così le necessità dei c.d. high net worth individual, dei family offices e di altri operatori del settore che avevano sino a quel momento disposto di limitate opzioni nel ricorso all’art financing tra cui i finanziamenti pro solvendo erogati dai principali istituti bancari private oppure prestiti a breve termine offerti da boutique finanziarie con tassi a doppia cifra. 

Il fondo, permettendo ai collezionisti di mantenere la proprietà delle opere d’arte, consente pertanto loro di effettuare altri investimenti o di finanziare spese inattese, proteggendo al contempo il resto del patrimonio. Con un conseguente aumento di liquidità per i collezionisti che avrebbe indotto un miglioramento nella trasparenza e nell’efficienza del mercato dell’arte.  

Confessiamo che al di qua dell’Oceano, non conosciamo le performance del fondo, ma non è questo il punto (anche se sarà interessante, magari in un diverso contributo, analizzarlo più da vicino, con la consapevolezza però che in ogni caso si tratta di un fondo che opera in un mercato, anche dell’arte, molto diverso da quello europeo, e a fortiori italiano).

Il tema piuttosto è che ad ogni crisi, puntualmente, viene invocata l’opportunità di sviluppare questo strumento per fa sì che l’arte sia finalmente utilizzata sistematicamente a garanzia di finanziamenti: è avvenuto anche nell’ambito dei lavori del Forum dell’Arte Contemporanea italiana (chiuso, perlomeno nella sua versione online, con la plenaria del 30 maggio u.s.).

In tale contesto, infatti, è stato affermato come una norma contenuta nella normazione emergenziale, in part. l’art. 8 del Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e di lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (c.d. Decreto liquidità), potesse essere  – nonostante il suo carattere temporaneo – una sorta di “grimaldello” per far sì che la pratica di dare opere d’arte in garanzia si diffonda sempre più anche in Italia.

Iniziamo col vedere brevemente cosa dice tale norma: che pare piuttosto di supporto a tutto il meccanismo del finanziamento alle imprese, in quanto l’art. 8 del c.d. Decreto liquidità stabilisce che ai finanziamenti effettuati a favore della società dalla data di entrata in vigore del decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile: in tal modo attuando la sospensione del meccanismo automatico della postergazione del finanziamento soci, per favorire l’afflusso di tutte le risorse necessarie alla sopravvivenza dell’impresa, anche attraverso un maggior coinvolgimento dei soci stessi. 

Come tutte le altre misure societarie, anche questa ha carattere temporaneo per cui ai finanziamenti effettuati successivamente al 31 dicembre 2020 si applicheranno le ordinarie regole della postergazione. 

Il ragionamento fatto nel Forum dell’arte contemporanea, se lo si è ben inteso, è quindi il seguente: se sfruttando questa norma, anche solo temporaneamente, le società dessero come garanzia dei finanziamenti dei loro soci le opere d’arte che hanno in collezione, tale prassi verrebbe virtuosamente poi applicata sempre più a livello sistemico, anche dalle banche.

Ad una prima lettura, per chi scrive questo sembra il classico wishful thinking.

A parte il fatto che non proprio tutte le società hanno una collezione, in quanto le corporate collections in Italia non sono affatto favorite a livello fiscale (a differenza ad esempio della Francia, le società italiane se rivendono le opere d’arte della loro collezione, vedono tassata l’eventuale plusvalenza anche se tale attività non rientra nel loro oggetto sociale; e inoltre, gli acquisti di opere d’arte da parte delle società italiane non sono esenti da Iva, come avviene in altri Paesi). E anche quando ce l’abbiano, viene da aggiungere, non sappiamo come sono stati fatti gli acquisti.

Vi è infatti di più: la possibilità di ricorrere alle opere d’arte come garanzie dei finanziamenti, presuppone anche la messa a punto di tutta una serie di verifiche “a monte” atte a garantire il successo di operazioni di questo genere: dare un’opera d’arte come garanzia di un prestito – al di là del fatto che si tratti di un’opera di grande valore, che è una garanzia per il mercato (ma di certo non la sola) – comporta infatti la necessità di verificare preliminarmente tutta una serie di problemi civilistici (l’esistenza di un valido titolo di proprietà, la verifica della legittima provenienza, non sempre scontata) e di altri problemi di tipo amministrativo, soprattutto per l’Italia, che ha una delle legislazioni a tutela del patrimonio culturale più complesse e incomprensibili per il mercato che vi siano al mondo (in quanto se ad es. l’opera è soggetta a vincolo, sono necessarie tutta una serie di formalità preventive perché si possa costituire il pegno, denunciare il cambio del possesso, etc.).

Se si tratta poi di opere d’arte della Shoah, le cautele da prendere sono ancora di più.

Non è un caso quindi che chi già offre servizi di art-financing sceglie accuratamente quale tipologia di opere d’arte dare in garanzia (e, come si diceva, il discrimine non è, e non può essere, solo quello del valore di mercato).

Perché il mercato dell’arte non è solo, tra i mercati di dimensioni ragguardevoli (a livello globale) il meno sviluppato e finanziariamente sofisticato al mondo, ma anche quello giuridicamente più complesso, che richiede che a monte siano gestiti e risolti in maniera efficiente anche tutta una serie di temi legali.

A questo non si può non aggiungere, infine, un’ulteriore perplessità: posto che la buona riuscita dell’operazione già non è semplice, proprio considerando l’insieme del sistema fiscale e giuridico italiano, siamo sicuri che una norma come quella dell’art. 8 del c.d. Decreto Liquidtà, che non ha una immediata conseguenza sul meccanismo complessivo che permette alle opere d’arte, in casi ben circoscritti,  di essere garanzie dei finanziamenti, sia in grado di per sé  – considerando anche la breve finestra temporale della sua validità – di dare un reale incentivo a tale meccanismo?