Il nuovo strumento per dirimere le controversie tra assicurati e imprese in modo più semplice e veloce rispetto alla via giudiziaria sta per diventare operativo. Ma la sua efficacia dipenderà dalla capacità di risolvere alcune incertezze normative e organizzative che la responsabile del servizio legale ANIA mette qui in evidenza
L’Arbitro Assicurativo è un nuovo strumento pensato per risolvere le controversie tra assicurati e imprese in modo più semplice e veloce rispetto alla via giudiziaria. L’idea di fondo è quella di offrire ai consumatori una tutela più accessibile, in linea con quanto previsto dalla normativa europea, in particolare dalla Direttiva IDD.
Il lungo iter normativo di costituzione della figura dell’Arbitro Assicurativo è alle battute finali. Con il Provvedimento del 23 maggio 2025 l’IVASS ha pubblicato la versione definitiva delle disposizioni tecniche attuative dell’Arbitro Assicurativo (AAS), di cui all’art. 13 del Decreto Ministero imprese e made in Italy del 6 novembre 2024, n. 215 istitutivo dell’AAS, di seguito “il Regolamento”.
Tuttavia, per completare del tutto il quadro regolatorio di riferimento, occorre ancora attendere metà Ottobre, data entro la quale dovrà essere conclusa la procedura di selezione dei componenti del Collegio dell’Arbitro di scelta dell’IVASS, avviata il 18 luglio 2025, ed i relativi atti di nomina anche degli altri membri designati dalle associazioni di categoria delle imprese, degli intermediari e dalle associazioni rappresentative degli utenti, nonché gli esiti della consultazione sulla modifica dei Regolamenti IVASS nn. 40 e 41 del 2018 al fine di adeguare gli obblighi di informativa sul distributore e sul prodotto alle norme sull’Arbitro Assicurativo.
Nel settore assicurativo esistono già diversi strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, come la mediazione, la negoziazione assistita e la consulenza tecnica preventiva. Tuttavia, ciascuno di questi presenta limiti evidenti: la mediazione è spesso costosa e poco efficace, la negoziazione assistita è obbligatoria solo in alcuni casi, e la consulenza tecnica preventiva è circoscritta alla responsabilità sanitaria. L’Arbitro Assicurativo si propone quindi come una soluzione più ampia e strutturata, con competenza su quasi tutte le controversie derivanti da contratti assicurativi, fatta eccezione per i grandi rischi e i casi già affidati a CONSAP.
La procedura davanti all’Arbitro si basa esclusivamente sulla documentazione presentata dalle parti, senza possibilità di audizioni o perizie. Sono previsti limiti di valore piuttosto precisi che mirano a contenere il numero di ricorsi e a garantire una gestione più snella delle pratiche.
Le soglie sono diverse per i rami vita e danni:
Non mancano però le criticità. La governance dell’Arbitro è per ora affidata a un unico collegio composto da cinque membri, il che potrebbe rivelarsi insufficiente per gestire l’elevato numero di reclami.
In base a una stima effettuata da ANIA nel 2021, i reclami che potrebbero rientrare nella competenza dell’Arbitro Assicurativo sarebbero pari a circa 33.700 annui, di cui 11.700 per controversie legate ai contratti e 22.000 legati alla liquidazione sinistri. Di questi più del 70% sarebbero sotto la soglia dei 2.500 € prevista per i sinistri auto/card.
Si teme che l’eccessivo numero di casi devoluti all’Arbitro possa determinare rallentamenti operativi sia per le imprese sia per i cittadini, vanificando, di fatto, i benefici derivanti da un minor numero di cause civili e gli attesi risparmi in termini di spese legali.
Inoltre, soprattutto per quanto riguarda i prodotti assicurativi con componente finanziaria e le forme pensionistiche complementari, ci sono possibili sovrapposizioni di competenza con altri organismi come l’ACF, L’ABF e la COVIP. Alcuni aspetti, come la gestione dei sinistri CARD o dei sinistri anomali e fraudolenti, restano ancora poco chiari e potrebbero generare incertezze interpretative.
Le decisioni dell’Arbitro non hanno valore esecutivo, ma prevedono conseguenze reputazionali per le imprese che non le rispettano. In caso di inadempienza, l’informazione viene pubblicata sul sito dell’Arbitro per cinque anni e sul sito dell’impresa o dell’intermediario per sei mesi. Per avere una decisione giudiziale che possa essere esecutiva e ottenere quindi l’esecuzione forzata, il consumatore deve comunque rivolgersi al giudice ordinario, con il rischio di raddoppiare tempi e costi. Il cliente potrà agire liberamente in giudizio anche in caso di decisione che non ritiene satisfattiva dei propri interessi.
La non vincolatività della decisione è una criticità che, come osservato dalla Corte Costituzionale per l’ABF, potrebbe limitare l’efficacia pratica dello strumento.
In conclusione, l’Arbitro Assicurativo rappresenta un passo importante verso una maggiore tutela degli assicurati e una riduzione del contenzioso. Tuttavia, la sua efficacia dipenderà dalla capacità di risolvere le incertezze normative, dalla solidità della struttura organizzativa e dalla autorevolezza delle decisioni. Sarà fondamentale monitorare attentamente il suo funzionamento per garantirne la credibilità e l’efficacia nel tempo.