In Filigrana

di Giuseppe G. Santorsola

La sostenibile leggerezza dei bonifici istantanei

Il nuovo Regolamento dell’Unione europea sui servizi di pagamento stabilisce, in via generale, che tutti i fornitori devono permettere alla propria clientela di effettuare bonifici istantanei con le stesse modalità e gli stessi costi previsti per i bonifici tradizionali. Ecco come funziona in dettaglio e quali sono gli aspetti critici

Giuseppe Guglielmo Santorsola
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La movimentazione dei conti correnti di corrispondenza bancari (c/c) tramite bonifico e/o giroconto costituisce di gran lunga la forma prevalente di spostamento del denaro, da tempo per volume delle transazioni e, più recentemente, anche per loro numerosità (salvo le ridotte ma ancora numerosissime operazioni in contanti).

La prassi consente tre tipologie di movimenti: il bonifico ordinario, quello periodico e quello immediato. Quest’ultimo è stato oggetto di interventi regolamentari a livello comunitario (il RIP, Regulation Instant Payments 2024/886) dopo un periodo nel quale l’utilizzo dello stesso è notevolmente cresciuto, nonostante il suo costo per l’utente fosse deregolamentato, difforme da banca a banca e per ammontare non corrispondente ai costi effettivi quanto alla remunerazione del servizio d’urgenza che viene così messo a disposizione.

A livello comunitario, inoltre, i differenti modelli organizzativi e protocolli operativi rendevano difficile i movimenti transnazionali, creando difformità non coerenti con i principi e le finalità della SEPA e con le opportunità offerte dalla PSD2 e le prospettive della PSD3.

Alla luce di queste valutazioni i servizi di pagamento hanno assunto un ruolo strategico, abbandonando la posizione di semplici operazioni amministrative e costituendo, spesso ancora solo potenzialmente, un vero e proprio segmento economico in continua espansione della intermediazione finanziaria. Inevitabile, pertanto, l’attenzione del legislatore e quella delle Autorità di Vigilanza per un’armonizzazione delle regole.

I principali contenuti del Regolamento RIP

La nuova disciplina introduce protocolli unificati e trasparenti per i bonifici istantanei a livello europeo, con l’obiettivo anche di ridurre le commissioni e accelerare tutti i tempi di esecuzione, in una cornice di maggior sicurezza dei trasferimenti monetari. Vi era anche da regolare una asimmetria che vedeva il disponente pagare tutti i costi e non poter revocare l’operazione e il beneficiario godere del vantaggio gratuito della immediata disponibilità e della certezza irrevocabile dell’incasso.

Gli adempimenti procedurali, di compliance e di controllo a carico dei PSP (Payment System Provider) necessitavano di armonizzazione, nella prospettiva di garantire sicurezza alle transazioni.  Il Regolamento predisposto ha introdotto misure cogenti di verifica dei beneficiari (antiriciclaggio) e di individuazione e prevenzione delle frodi (sicurezza), distinte a seconda che il beneficiario sia una persona fisica o giuridica e nel caso (ormai frequentissimo) di co-intestazione a più beneficiari.

Dal punto di vista della regolarità giuridica, inoltre, il sistema aveva la necessità di dovere e potere verificare, in tempo reale, che disponenti e beneficiari non fossero sottoposti a misure restrittive della più varia natura in termini dispositivi o di afflusso di fondi.

La pervasività delle novità introdotte dal Regolamento Europeo ha suggerito di attivare un periodo transitorio di 18 mesi per il completo adeguamento da parte delle banche e, in via indiretta, degli istituti di pagamento e moneta elettronica. Ciò significa che il complesso delle innovazioni (modifica anticipata dei costi compresa) si compirà entro novembre 2025, salvo alcuni aspetti che verranno implementati in tempi più lunghi fino al 2027 (peraltro per le componenti del servizio che coinvolgono banche di Paesi UE non aderenti all’euro).  

Il regolamento dell’Unione europea stabilisce, in via generale, che tutti i fornitori di servizio di pagamento devono permettere alla propria clientela di effettuare bonifici istantanei con le stesse modalità e gli stessi costi previsti per i bonifici tradizionali. I bonifici istantanei, introdotti nel 2017, hanno previsto per la loro esecuzione un sovrapprezzo significativo (in media – secondo dati della BCE – tra i 4 e i 5€) o calcolato in proporzione alla somma bonificata, ma raramente oggetto di operazioni di marketing di vantaggio.

La modifica apportata impatta significativamente se si considera che, con l’equiparazione di costo fra bonifici istantanei e standard, questi ultimi hanno (statisticamente e con notevole dispersione) un costo medio di 0,37€ se l’operazione viene effettuata online e di 4,73€ se avviene attraverso uno sportello bancario. Inoltre, i pagamenti immediati, on-line e fuori sportello, devono essere accessibili, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, su tutti gli stessi canali previsti per i bonifici classici e con gli stessi limiti. Gli intermediari sono obbligati a fornire il servizio di bonifici istantanei come opzione di default, o comunque porre le operazioni rapide sullo stesso piano di quelle standard.

Sotto il profilo dei tempi, un bonifico tradizionale ha tempi di accredito sul conto corrente variabili da 1 a 3 giorni lavorativi, nonostante la sostanziale scomparsa del tradizionale principio dei movimenti del c/c su piazza e fuori piazza; un bonifico istantaneo viene eseguito e accreditato entro un massimo di 10 secondi. Data la sua immediatezza, l’operazione non può essere revocata (facoltà che, invece, resta per i bonifici tradizionali).

L’importo massimo trasferibile con bonifico istantaneo è di 100.000€, con libertà, per ciascuna banca, di limiti inferiori per una singola operazione o per trasferimenti nell’arco di una giornata. Questo per favorire l’adeguamento al Regolamento per le banche di minori dimensioni e per gli intermediari più specializzati o meno in grado di offrire un servizio completo di operatività.

La strategia sottesa al Regolamento RIP per i pagamenti al dettaglio si propone di garantire servizi di pagamento sicuri, veloci, affidabili e convenienti e si fonda su alcuni obiettivi da conseguire:

  1. ottimizzare i pagamenti internazionali per renderli più efficienti e fluidi;
  2. favorire soluzioni di pagamento più digitali e istantanee;
  3. promuovere mercati innovativi e competitivi nel settore dei pagamenti al dettaglio, attraverso la revisione della PSD2, l’introduzione del nuovo regolamento RIP e la creazione di un quadro normativo completo per l’open finance (e non solo l’open banking);
  4. migliorare l’efficienza e l’interoperabilità efficace dei sistemi di pagamento al dettaglio, per garantire un accesso più ampio e agevole a tali sistemi, superando l’attuale, fondato sulle carte di pagamento e i bonifici bancari;
  5. rendere nel tempo più convenienti le operazioni digitali rispetto a quelle cartacee (come già avvenuto per altre movimentazioni della liquidità e delle operazioni di cassa).

Per favorire l’istantaneità dei bonifici, già dal novembre 2018 è operativa la piattaforma TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) per l’esecuzione dei bonifici istantanei, basata sullo schema SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) introdotto dall’European Payments Council (EPC).

L’aumento dell’importo massimo per operazione istantanea da 15.000€ a 100.000€ e la natura volontaria dello schema SCT Inst hanno, peraltro, limitato la partecipazione e attualmente un terzo dei PSP nell’Unione non offre ancora il servizio di pagamento istantaneo di bonifici in euro. Uno scenario non compatibile con il dettato del RIP.

Alcune criticità applicative

Il RIP impone per tutti i PSP di consentire l’effettuare e ricevere bonifici istantanei, senza fissare momenti limite o restringere il trattamento ai soli giorni lavorativi. Chi fornisce il servizio di bonifici ordinari deve consentire bonifici istantanei e l’invio di ordini di pagamento multipli, il bulk payment.

Questa opzione non è semplice per i PSP, rendendo necessario rivisitare le proprie strategie di tesoreria per garantire un adeguato allineamento tra i volumi di transazioni previsti e i picchi di attività che potrebbero verificarsi con il nuovo regolamento. I PSP sono obbligati a verificare giornalmente se i loro clienti siano persone o entità soggette a sanzioni e immediatamente dopo l’entrata in vigore di eventuali segnalazioni nuove o modificate. Ne deriva un rilevante fabbisogno di adeguamento tecnologico.

Infine, in relazione ai costi delle commissioni, i bonifici istantanei e quelli ordinari presentano differenze significative. La nuova normativa richiede infrastrutture tecnologiche innovative per consentire operazioni 24/24, 7/7; è probabile che, almeno inizialmente, i PSP non possano assorbire i costi, puntando così ad aumentare le commissioni anche per i bonifici ordinari.

È stato quindi suggerito di introdurre un meccanismo che eviti che i PSP aumentino i costi dei bonifici ordinari (attualmente spesso gratuiti), includendo quelli per l’implementazione del nuovo sistema di bonifici istantanei in una revisione complessiva dei costi, considerando il numero e la frequenza dei bonifici. In merito a questo aspetto, sarà necessario porre attenzione al contenuto effettivo della potestà per gli intermediari di introdurre sistematicamente modifiche unilaterali degli accordi contrattuali, procedura che ha comportato negli ultimi anni un consistente aumento complessivo dei costi di gestione dei c/c e che ha vanificato in molti casi il cherry picking del cliente verso le migliori condizioni. Un’ipotesi da approfondire nel prossimo futuro è quella di imporre un giustificato motivo per consentire le proposte di modifica, fattore certamente foriero di reclami e contenzioso, che verrebbero affidati alle decisioni dell’ABF per creare un’idonea giurisprudenza.

Sul punto, si è già espresso, fino dal 2021, il Collegio di Coordinamento dell’ABF, il quale, accogliendo un ricorso, ha osservato che “all’indubbia accresciuta qualità della modalità di pagamento messa a disposizione del cliente, sono comunque associati maggiori rischi connessi all’irrevocabilità del pagamento e, in via generale, all’utilizzo dei servizi associati al conto”. Questo incremento del rischio deve essere coerente con il rapporto intercorrente tra cliente e il PSP e non può dunque comportare condizioni peggiori di quelle alle quali era stato stipulato il contratto. Ciò, tuttavia, dovrebbe risultare superato nella misura in cui la modifica unilaterale che comporta l’attivazione del servizio del bonifico istantaneo è espressamente richiesta dalla nuova normativa che unifica il concetto generale di bonifico.

In definitiva il RIP non propone certo una modifica “leggera” dell’insieme delle regole e degli strumenti relativi alla gestione dei pagamenti. Taluni intermediari ne trarranno vantaggi sulla base della dimensione dei movimenti intercettati; altri potrebbero rinvenire difficoltà e diseconomicità che portano a suggerire o la riduzione dei segmenti coperti (anche nel caso per i bonifici ordinari), oppure la più naturale soluzione di deliberare fusioni e acquisizioni per ritornare ad un’adeguata economicità. Resta certa la soluzione di vantaggio per il consumatore e per le imprese che, salvo necessità strumentali di dilazione del pagamento, adotteranno progressivamente la soluzione immediata.

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