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La nuova Finanziaria. Novità e conferme

Le novità della Finanziaria 2018

Iva 
Aliquote sterilizzate
L’aumento dell’aliquota IVA ridotta del 10% è stato rinviato.
Passerà all’11,50% dal 2019 e al 13% dal 2020.
Anche per l’aliquota IVA del 22% nulla cambia: solo l’anno prossimo passerà al 24,2%, e al 24,9% dal 2020; poi al 25% dal 2021.
Insomma nel 2018 “non ci saranno aumenti delle aliquote dell’IVA”.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
È stata confermata:
la proroga della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2018.
Le spese includono l’acquisto e la posa in opera di:
− impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
− schermature solari (per questi interventi la detrazione è ridotta al 50%)

È stata estesa:
la detrazione del 65% alle spese per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un massimo di € 100 mila di detrazione. Per ottenere la detrazione gli interventi devono condurre ad un risparmio di energia primaria, pari almeno al 20%.
N.B: gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali avevano già ottenuto il diritto alla detrazione in misura maggiorata al 70-75% fino al 2021.

È stata prevista:
la riduzione al 50% della detrazione per le spese sostenute dall’1.1.2018 per gli interventi di:
acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
acquisto e posa in opera di schermature solari;
acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con un massimo di
detrazione di € 30mila;
N.B. Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, è riconosciuta una detrazione nella misura del 65%, se l’efficienza risulta almeno pari alla classe A di prodotto e l’intervento prevede anche la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02).
La detrazione del 65% è riconosciuta anche in caso di:
sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi (costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica e concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro);
acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
questa detrazione è estesa oltre che dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) anche: agli enti aventi le stesse finalità sociali di detti Istituti; alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
È prevista l’emanazione di nuovi Decreti che ridefiniranno i requisiti tecnici e i massimali di spesa per singola tipologia di intervento, nonché i controlli effettuabili da parte dell’ENEA.

Riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico
Gli interventi sulle parti comuni condominiali nelle zone sismiche 1, 2 e 3, che hanno gli obiettivi congiunti di: 1) ridurre il rischio sismico; 2) ottenere la riqualificazione energetica;
possono ottenere una detrazione dell’80- 85%, a seconda che la riduzione del rischio sismico sia pari ad 1 o 2 classi, su un spesa massima pari a €     136.000 per ciascuna unità di ciascun edificio, da ripartire in 10 quote annuali.

Cessione del credito del condominio:
Già con la Finanziaria 2016 c’era la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili di riqualificazione energetica riguardanti parti comuni condominiali, a favore dei c.d. “soggetti incapienti” .
Poi la Finanziaria 2017 ha confermato tale possibilità fino al 31.12.2017 e ha introdotto la possibilità di cessione del credito anche da parte dei “soggetti capienti” per gli interventi di riqualificazione su parti comuni condominiali che, a decorrere dal 2017, consentono di fruire della detrazione nella misura del 70% – 75%.
Con l’art. 4-bis, DL n. 50/2017, la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante da parte dei “soggetti incapienti” è stata riconosciuta:
fino al 31.12.2021;
anche per gli interventi per i quali, a decorrere dal 2017, spetta la detrazione nella maggior misura del 70% – 75%;
A chi?
a favore dei fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili
anche a favore di “altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito”.
ora il legislatore prevede che la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante può essere effettuata sia dai “soggetti capienti” che dai “soggetti incapienti” per tutte le tipologie di intervento di riqualificazione energetica.

RECUPERO EDILIZIO 
È stata confermata la proroga fino al 31.12.2018 della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (di cui all’art. 16-bis, TUIR):
nella misura del 50% (anziché del 36%);
su un importo massimo di € 96.000 (anziché € 48.000).

SISMA BONUS 
La detrazione per le spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche e l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici (così come prevista dai commi da 1-bis a 1-sexies del citato art. 16) è fruibile anche da:
Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati; enti aventi le stesse finalità sociali di detti Istituti, cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci.

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI 
È confermata la proroga fino al 31.12.2018 della detrazione IRPEF del 50% per chi sostiene spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) che servono all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione.
Per poter fruire della detrazione delle spese sostenute nel 2018 è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati dal 2017.

N.B. . La detrazione è fruibile in 10 quote annuali e l’ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000) è indipendente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio. Le informazioni relative agli interventi effettuati vanno trasmesse all’ENEA.

NUOVO “BONUS VERDE” 
È stata introdotta, per il 2018, una nuova detrazione IRPEF (fruibile dal proprietario/detentore dell’immobile) pari al 36% su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, per interventi di:
“sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La nuova detrazione spetta anche per gli interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali, fino ad un importo massimo di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo;
spetta anche per le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi agevolati;
è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;
va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento.

CEDOLARE SECCA CANONI CONCORDATI

L’aliquota ridotta del 10% per i contratti a canone concordato è applicabile per gli anni dal 2014 al 2019.

ESTENSIONE BONUS “RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI” 
Il credito d’imposta “riqualificazione alberghi” è stato esteso agli stabilimenti termali, anche per la realizzazione di piscine termali e l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento dell’attività termale.

VALORE BENI SIGNIFICATIVI 
Nella nuova finanziaria è stata introdotta una norma interpretativa dell’art. 7, comma 1, lett. b), Legge n. 488/99 ai sensi della quale:
agli interventi di manutenzione ordinaria / straordinaria di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 31, Legge n. 457/78 (ora art. 3, DPR n. 380/2001), su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10%;
nei casi in cui per la realizzazione degli interventi di manutenzione:
− siano utilizzati i c.d. “beni significativi” (individuati dal DM 29.12.99);
− il valore dei beni significativi sia superiore al 50% del valore complessivo della prestazione;
l’aliquota IVA ridotta del 10% è applicabile a tali beni fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di manutenzione e quello dei medesimi beni.
In base alla nuova disposizione:
l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito dei lavori di manutenzione e delle parti staccate “si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale”;
“come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto     solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi”.
È inoltre disposto che:
la fattura emessa dal prestatore deve indicare “oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo … che sono forniti nell’ambito dell’intervento”;
sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 31.12.2017;
non è previsto il rimborso dell’IVA applicata sulle operazioni effettuate.

PROROGA “MAXI AMMORTAMENTO” 
È stata confermata la proroga della possibilità, a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dal primo gennaio al 31 dicembre 2018 (e fino 30/6/2019 a condizione che entro il 31/1/2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) di incrementare il relativo costo del 30% (fino al 2017 era pari al 40%).

PROROGA “IPER AMMORTAMENTO” 
È stata prorogata la possibilità, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale (in base a Tabella A, Finanziaria 2017), entro il 31/12/2018 (e fino al 31/12/2019 a condizione che entro il 31/12/2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) di incrementare il costo del 150%.
Per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, il costo è aumentato del 40%.
Nella nuova Finanziaria è stata ampliata la gamma dei beni immateriali agevolabili con l’aggiunta delle seguenti voci:
sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).
Il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a € 500.000 una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere/perito industriale/ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:
possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui alle Tabelle A / B;
è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

N.B: Sono esclusi dall’agevolazione i veicoli a deducibilità limitata, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti e quelli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico.

CREDITO D’IMPOSTA “FORMAZIONE” 
Alle imprese che effettuano attività di formazione a decorrere dal 2018 è stato confermato il credito d’imposta pari al 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo occupato nella formazione svolta per acquisire/consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 (big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber – fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali come da allegato A alla Finanziaria 2018), nei seguenti ambiti:
a) vendita e marketing; b) informatica; c) tecniche e tecnologie di produzione.

È esclusa la formazione ordinaria / periodica organizzata dall’impresa per conformarsi:
alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e protezione dell’ambiente; ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
Il credito d’imposta in esame è riconosciuto fino ad un massimo annuo di € 300.000 per ciascun beneficiario per le citate attività di formazione pattuite con contratti collettivi aziendali e territoriali.

Condizioni per ottenerlo:
va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese;
non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile IRAP;
non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ;
è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24, anche per importi superiori a € 250.000 (non rilevando il limite di cui all’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007), nonché per importi superiori a € 700.000 per anno (non rilevando il limite di cui all’art. 34, Legge n. 388/2000);
è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 651/2014 concernente la compatibilità degli aiuti di Stato, con il mercato interno.
I costi relativi alle spese agevolabili devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale (la certificazione deve essere allegata al bilancio). E per le imprese non soggette a revisione legale dei conti la certificazione va redatta da un revisore legale o da una società di revisione legale dei conti (spesa per la certificazione sostenute da tali ultime imprese sono ammissibili entro il limite massimo di € 5.000).

NUOVO BONUS “CREATIVITÀ”

È stato introdotto il nuovo bonus “creatività”. Consiste in un credito d’imposta pari al 30% dei costi sostenuti per lo sviluppo, la produzione, la promozione, di prodotti e servizi culturali creativi.

CHI PUO’ BENEFICIARNE?
Alla nuova agevolazione possono accedere le imprese e i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia in uno Stato UE/SEE con oggetto sociale esclusivo o prevalente: l’ideazione, la creazione, la produzione,lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca, la valorizzazione, la gestione di prodotti culturali.
Questi ultimi devono intendersi come beni/servizi/opere dell’ingegno inerenti alla letteratura, musica, arti figurative, arti applicate, spettacolo dal vivo, cinematografia, audiovisivo, archivi, biblioteche, musei, nonché al patrimonio culturale ed ai processi di innovazione ad esso collegati.

N.B.: il nuovo credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP; non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR; è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24.

NUOVO BONUS ACQUISTO PRODOTTI IN PLASTICA RICICLATA

È nata una nuova agevolazione per le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui.
Consiste in un credito d’imposta pari al 36% delle spese sostenute e documentate per gli acquisti effettuati nel 2018, 2019 e 2020.
Il nuovo credito d’imposta:
è riconosciuto fino ad un importo massimo annuo di € 20.000;
va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese;
non concorre alla formazione del reddito/base imponibile IRAP;
non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, anche per importi superiori a € 250.000;
è utilizzabile dall’1.1 del periodo d’imposta successivo a quello di acquisto dei predetti prodotti.

DEDUCIBILITÀ IRAP LAVORATORI STAGIONALI

Per il 2018 è stata riconosciuta una nuova norma a favore dei soggetti che determinano la base imponibile IRAP (ai sensi degli artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97, cioè società di capitali, enti commerciali, società di persone, imprese individuali, banche, imprese di assicurazione, ecc., esclusi gli enti non commerciali).
Consiste nella piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d’imposta, “a decorrere dal secondo     contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto”.

“BONUS 80 EURO” 
Il cosiddetto “Bonus 80 Euro” è rivisto in misura differenziata a seconda dell’ammontare del reddito complessivo. Ecco la nuova tabella:

REDDITO FIGLI A CARICO DI ETÀ NON SUPERIORE A 24 ANNI

Il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico è stato innalzato a € 4.000 per i figli di età non superiore a 24 anni. Il nuovo limite decorre dal 1.1.2019.

BONUS “LIBRERIE”

Per i librai (vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati e commercio al dettaglio di libri di seconda mano), è stato introdotto, a decorrere dal 2018, un credito d’imposta “parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione” .
Il nuovo credito d’imposta:
è stabilito nella misura massima di € 20.000 per gli esercenti librerie non ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite ; € 10.000 per gli altri esercenti;
è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti de minimis;
non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE LUCRATIVE

Le attività sportive dilettantistiche con scopo di lucro possono essere esercitate nella forma di società di persone o di capitali. Questa conferma contenuta nella Finanziaria comporta però alcuni limiti, tra cui il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società / associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla stessa Federazione sportiva o disciplina associata o riconosciuta da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina.
A favore di queste società, se riconosciute dal CONI, l’IRES è ridotta alla metà (12%).
È prevista l’applicazione, a decorrere dall’1.1.2018, dell’aliquota IVA ridotta del 10% ai servizi di carattere sportivo resi dalle società dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

Sui rapporti di lavoro:
In sede di approvazione con la modifica della lett. d) del comma 2 dell’art. 2, del “Jobs Act”, sono ora escluse dalla riconduzione alla subordinazione le prestazioni rese a favore delle società sportive dilettantistiche lucrative; queste prestazioni sono oggetto di “contratti di collaborazione coordinata e continuativa”, e il trattamento fiscale applicabile ai compensi derivanti dai contratti di co.co.co. se stipulati da associazioni / società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi;
se stipulati da società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi di lavoro dipendente assimilato.

N.B. : A decorrere dall’1.1.2018 i co.co.co. che prestano la loro opera in favore di società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo istituito presso l’INPS.

ESENZIONE COMPENSI SPORTIVI DILETTANTI 
È stato confermato che la soglia entro la quale i rimborsi forfettari, i premi ed i compensi erogati agli sportivi dilettanti dalle società e associazioni     sportive dilettantistiche, non concorrono alla formazione del reddito è di € 10.000.

BONUS STRUMENTI MUSICALI 
Per il 2018 resta confermato il contributo pari al 65% del prezzo (fino a un massimo di € 2.500) per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, a favore degli studenti di musica.

DETRAZIONE PER GLI STUDENTI CON DISTURBO DI APPRENDIMENTO
È stata introdotta la detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute, dal 2018, a favore di “minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato”.

POLIZZE CALAMITA’ NATURALI
I premi per assicurare la propria casa contro il rischio di eventi calamitosi possono essere detratti dall’IRPEF nella misura del 19 per cento per le polizze stipulate a partire dall’1.1.2018.

FATTURAZIONE ELETTRONICA 
Dal primo gennaio 2019 le cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti residenti in Italia, devono emesse documentate esclusivamente da fatture elettroniche (sono esclusi dal predetto obbligo i contribuenti minimi).
Il predetto obbligo è applicabile alle fatture emesse dall’1.7.2018 relativamente alle:
cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori;
prestazioni rese da soggetti subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori-servizi-forniture stipulato con una Pubblica amministrazione con indicazione del relativo codice CUP – CIG. Per filiera di imprese si intende “l’insieme dei soggetti … che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti”.

PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI 
A decorrere dal primo luglio 2018 è vietato corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore (pena l’applicazione di una sanzione da € 1.000 a € 5.000). Da quella data la retribuzione ai lavoratori da parte dei datori di lavoro va corrisposta tramite banca o ufficio postale (non vale per le Pubbliche amministrazioni né per gli addetti ai servizi familiari e domestici).

SCHEDA CARBURANTE 
È soppressa la scheda carburante per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione e viene sostituita con la fattura elettronica.
Gli acquisti vanno fatti con carte di credito e di debito, e gli esercenti impianti di distribuzione di carburante si vedono riconoscere un credito d’imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dall’1.7.2018, mediante carte di credito.

TASSAZIONE CAPITAL GAINS E DIVIDENDI 
Capital gains
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sia qualificate che non qualificate (prima solo non qualificate) sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%.
Dividendi e utili associati in partecipazione
Ai dividendi collegati a partecipazioni qualificate (oltre che non qualificate) è applicabile la ritenuta del 26% .

WEB TAX 
È stata varata la nuova imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, la cosiddetta “Web tax”. Si applicherà a decorrere dal 1/1/2019
Cosa si intende per servizi effettuati tramite mezzi elettronici?
“quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione”.
Entro il 30 aprile 2018 il MEF emanerà un apposito Decreto che l’individuazione delle predette prestazioni di servizi.

La nuova imposta, pari al 3%:
va applicata all’ammontare del corrispettivo dovuto per la singola transazione al netto IVA ed è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione;
si applica nei confronti del prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare più di 3.000 transazioni;
è prelevata all’atto del pagamento del corrispettivo da parte del committente, con obbligo di rivalsa nei confronti del prestatore, salvo il caso in cui quest’ultimo indichi in fattura / altro documento da inviare con la fattura di non superare il predetto limite di 3.000 transazioni;

IMPOSTA SUI REDDITI D’IMPRESA 
La nuova Imposta sul reddito d’impresa (IRI) che riguarda aziende imprese e professionisti ed è destinata a sostituire l’Ires, parte dal 2018, quindi con le dichiarazioni del 2019.

STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE 
La detrazione IRPEF del 19% delle spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari “fuori sede” include:
gli iscritti ad un corso di laurea presso una Università distante almeno 100 km dal Comune di residenza;
residenti in una zona montana ovvero disagiata e iscritti ad un corso di laurea presso una Università distante almeno 50 km da quello di residenza;

ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO 
La detrazione IRPEF del 19% delle spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale o regionale e interregionale non può     superare i 250 €.
N.B. : “le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari “ non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente

SABATINI-TER 
La cosiddetta“Sabatini–ter” cioè la legge che stabilisce un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l’acquisto o l’acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI, è confermata, fino all’esaurimento dei fondi disponibili.
Il termine per l’acquisto dei suddetti beni è quindi prorogato “fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili”.

PROVENTI DA PRESTITI “PEAR TO PEAR” 
I proventi derivanti dai prestiti erogati tramite piattaforme di prestiti per soggetti non professionali (tramite le “piattaforme di Peer to Peer Lending”), gestite da società iscritte all’Albo degli intermediari finanziari autorizzati dalla Banca d’Italia, saranno considerati redditi di capitale.
I “gestori”, sui redditi corrisposti a persone fisiche, devono operare una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 26%.

INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE 
I datori di lavoro privati che, a decorrere dall’1.1.2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti godono, per un periodo massimo di 36 mesi, dell’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali (esclusi i contributi INAIL), nel limite massimo di € 3.000 su base annua.
Condizioni:
il datore di lavoro non deve aver provveduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi;
Il soggetto assunto non abbia compiuto 30 anni (35 anni per le assunzioni effettuate entro il 31.12.2018);
l’assunto non sia stato occupato a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro (esclusi i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro che non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato).

La riduzione si applica:
per un periodo massimo di 12 mesi;
in caso di conversione, successiva all’1.1.2018, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, purché ci sia il requisito anagrafico.

È inoltre previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, per i datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro:
attività di alternanza scuola-lavoro
un periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

AGEVOLAZIONI SETTORE AGRICOLO 
I coltivatori diretti/ IAP di età inferiore a 40 anni, iscritti nella previdenza agricola dall’1.1 al 31.12.2018 godono dell’esonero (per un periodo massimo di 36 mesi) dal versamento del 100% dell’accredito contributivo IVS.

Dopo i primi 36 mesi, l’esonero si riduce al 66% per un massimo di 12 mesi, e del 50% per gli ulteriori 12 mesi.

Per agevolare il passaggio generazionale, è previsto che per il triennio 2018-2020, a favore dei giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni, anche organizzati in forma associata, non titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli e che stipulano con imprenditori agricoli o coltivatori diretti oltre i 65 anni di età o pensionati, un contratto di affiancamento, l’accesso prioritario ai mutui agevolati per gli investimenti.

BONUS BEBÈ 
L’assegno per ogni figlio nato o adottato fino al compimento del primo anno di età (o del primo anno di adozione) è riconosciuto anche per il 2018.

RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI 
Viene confermato il credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano nel 2018 erogazioni liberali per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, anche se destinati ai soggetti concessionari.
Il nuovo credito d’imposta è determinato nel limite del 3‰ dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro, fino a € 40.000:

CONTRIBUTO FARMACIE 
Le società di capitali, le cooperative a responsabilità limitata, le società di persone titolari di farmacia privata, con maggioranza di soci (o di capitale) non farmacisti, ha l’obbligo di versare all’ENPAF un contributo pari allo 0,5% del fatturato annuo al netto IVA.

CONTRIBUTO SOCIETA’ ODONTOIATRICHE 
Le società operanti nel settore odontoiatrico hanno l’obbligo di versare alla gestione “Quota B” dell’ENPAM un contributo pari allo 0,5% del fatturato annuo.

SOCIETA’ TRA AVVOCATI 
Le società tra avvocati sono tenute ad applicare il contributo integrativo di cui all’art. 11, Legge n. 576/80 ai corrispettivi rientranti nel volume d’affari IVA e riversarlo annualmente alla Cassa di previdenza e assistenza forense.

CANONE RAI 2018 
È estesa al 2018 la riduzione a € 90 del canone di abbonamento RAI per uso privato.

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