approfondimenti/regolazione
La nuova disciplina degli esponenti bancari

I CRITERI PER LE NOMINE

L’Autorità di vigilanza ha emanato le nuove “Disposizioni” sulla procedura di valutazione di idoneità degli esponenti delle banche e degli altri intermediari finanziari. Entrano in vigore il primo di luglio. Si passa da una valutazione basata sull’accertamento formale/documentale dei requisiti a una verifica più ampia, globale e discrezionale. Ecco come funzionano

Veronica Carriero
Veronica-Carriero

1. Inquadramento.

Il d.m. 23 novembre 2020 n. 169 attua e dà piena e compiuta applicazione all’art. 26 TUB (come modificato dal decreto legislativo del 12 maggio 2015 n. 72, al fine di recepire la c.d. CRD IV e, in estrema sintesi, garantire un innalzamento della qualità degli esponenti aziendali) innovando notevolmente la disciplina dei requisiti di idoneità applicabili agli esponenti delle banche e degli altri intermediari finanziari.

In termini generali, si è posto in evidenza come la nozione omnicomprensiva di idoneità venga ora articolata non solo in termini di possesso dei già previsti requisiti (onorabilità, professionalità etc.) ma anche in termini di soddisfazione di nuovi criteri (correttezza, competenza etc.). La rinnovata disciplina ha reso necessaria la revisione, da parte della Banca d’Italia, della procedura di verifica dell’idoneità degli esponenti.

L’Autorità di vigilanza ha pertanto emanato, il 4 maggio 2021, a seguito di una pubblica consultazione svolta con i soggetti interessati, le nuove “Disposizioni” sulla procedura di valutazione di idoneità degli esponenti delle banche e degli altri intermediari finanziari. In particolare, le “Disposizioni” in parola regolamentanoi termini e le modalità delle seguenti attività: i) svolgimento delle verifiche da parte dell’Autorità di vigilanza; ii) adempimento degli obblighi di comunicazione, da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari verso la Banca d’Italia. 

2. Il procedimento.

Le “Disposizioni” distinguono due procedure per la verifica dell’idoneità degli esponenti, a seconda che la nomina sia o non di competenza dell’assemblea: 

  1. per la valutazione dell’idoneità degli esponenti in caso di nomina assembleare si prevede la verifica ex post. In tal caso, la valutazione di idoneità viene svolta dopo la nomina dell’esponente;
  2. per la valutazione dell’idoneità degli esponenti la cui nomina non spetta all’assemblea  e dei responsabili delle principali funzioni aziendali, si prevede la verifica ex ante. In tal caso, si dispone che l’organo competente trasmetta alla Banca d’Italia la documentazione relativa alla valutazione di idoneità dell’esponente e che l’incarico non possa essere assunto prima della scadenza del termine entro il quale l’Autorità conduce la sua valutazione. La nomina dell’esponente o del responsabile resta pertanto sospesa e si perfeziona solo dopo il decorso del termine di 90 giorni dal ricevimento del verbale societario o a seguito della comunicazione dell’esito positivo della valutazione da parte dell’Autorità di Vigilanza. Per le situazioni caratterizzate da eccezionale urgenza, si consente tuttavia di accedere, a determinate condizioni (indicate nel par. 2.5), ad un procedimento di valutazione ex post

Per entrambe le procedure tracciate si prevede (par. 1.5) che, nell’osservanza quanto previsto dall’art. 23, comma 6 del d.m., il verbale della riunione in cui viene svolta la verifica di idoneità fornisca puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate nonché delle motivazioni in base alle quali l’organo competente ritiene soddisfatti i requisiti e criteri previsti dal d.m.

Nell’assicurare il puntuale rispetto di questo adempimento, gli intermediari prestano particolare attenzione a riportare nel verbale il percorso di analisi e le considerazioni svolte in merito a situazioni o fatti previsti dal d.m. che possono richiedere valutazioni da parte dell’organo competente connotate da un margine di discrezionalità, fermi in ogni caso i parametri previsti dal d.m. stesso.

Come l’Autorità di vigilanza ha avuto modo di chiarire (v. la premessa al documento di consultazione della Banca d’Italia 20 gennaio 2021, p. 3), il riferimento alle valutazioni connotate da discrezionalità (e al correlato onere di motivazione) è stato inserito al fine di tener conto della differenza tra la nuova disciplina ministeriale, che distingue tra requisiti e criteri di idoneità, e la vecchia disciplina del 1998 che prevedeva invece solo i requisiti di idoneità, disciplinandoli in modo tassativo.

È infatti necessario evidenziare che il nuovo d.m. distingue requisiti e criteri: mentre i requisiti si caratterizzano per oggettività e tassatività, i criteri (i.e. correttezza, competenza, composizione collettiva degli organi, independence of mind e disponibilità di tempo) danno luogo a valutazioni connotate da uno spazio di discrezionalità.

Come posto in luce in letteratura, il nuovo impianto normativo comporta un cambio di paradigma rilevante se paragonato al precedente assetto. Si passa infatti da una valutazione degli esponenti basata sull’accertamento formale/documentale della sussistenza dei requisiti a una verifica più ampia, globale e discrezionale della sussistenza di requisiti e criteri (questi ultimi, come accennato, caratterizzati da un contenuto più “indefinito”).  La nuova disciplina risulta peraltro coerente con la cornice normativa europea e in particolare con quanto previsto: 

  • nella c.d. CRD IV (v. in particolare art. 91);
  • nelle Linee Guida EBA – ESMA 2017 sulla valutazione di idoneità dei membri dell’organo di gestione e dei titolari di key function (contenenti raccomandazioni di dettaglio);
  • nella Guida BCE (2017 aggiornata nel 2018) sul fit and proper assessment (contenenti prassi di vigilanza).

La dottrina evidenzia come il mancato allineamento tra disciplina interna e cornice comunitaria veniva precedentemente in parte colmato dalle “Disposizioni sul Governo Societario della Banca d’Italia” (Parte I – Titolo IV delle Disposizioni di Vigilanza richiamate – Circolare n. 285/2013 e successive modifiche). 

3. L’entrata in vigore. 

Le nuove “Disposizioni” entrano in vigore il 1° luglio 2021 e si applicano: i) alle nomine successive al 1° luglio 2021; ii) alle nomine precedenti al 1° luglio 2021 (ma successive all’entrata in vigore del d.m.) limitatamente a taluni eventi richiamati, se successivi al 1° luglio 2021.

Si prevede che le disposizioni abrogate continuino ad applicarsi alle nomine effettuate prima del 1° luglio 2021. Sul punto, è opportuno quindi rammentare la normativa abrogata. Il procedimento di valutazione dei requisiti di idoneità è regolato dai seguenti atti: – Circolare n. 229/1999 e successive comunicazioni, per quanto riguarda le banche; – Circolare n. 288/2015 per gli intermediari finanziari. 

Come chiarito dalla Banca d’Italia nella “Tavola di resoconto alla consultazione” (p. 4), in relazione alle banche, per quanto concerne l’autovalutazione, continua invece ad applicarsi la Circ. 285/2013 (nonché il d.m.). 

La abrogata citata Circolare riguardante le banche prevede, al Titolo II, Cap. II, par. 2, la procedura per la verifica dei requisiti e le comunicazioni all’Autorità di vigilanza prescrivendo (sebbene anche qui venga richiesta una delibera “analitica”) una verifica formale della sussistenza dei requisiti di cui al d.m. del 1998.

Il Consiglio di Amministrazione è dichiarato responsabile della valutazione della completezza probatoria della documentazione fornita dagli interessati e decide in ordine alla sussistenza dei requisiti e alla inesistenza di situazioni impeditive. Copia del verbale della riunione delle essere trasmessa alla Banca d’Italia entro 30 giorni (cfr. tuttavia la disciplina del procedimento di autovalutazione, notevolmente dettagliata e articolata, contenuta nelle “Disposizioni di Vigilanza” 285/2013 e successive modifiche).

4.La procedura transitoria. In particolare: il “time commitment”.

 L’art. 26 co. 2 TUB e l’art. 16 d.m. disciplinano il tema della disponibilità temporale allo svolgimento dell’incarico (c.d. time commitment). Sulla base delle informazioni assunte, l’organo competente valuta se il tempo che ciascun esponente può dedicare è idoneo all’efficace svolgimento dell’incarico.

Si tratta pertanto di vagliare e stabilire la capacità dell’esponente di dedicare all’incarico il tempo adeguato. In tema, oltre alle indicazioni di dettaglio di cui alla Guida BCE (v. in particolare par. 4.4) e alle Linee Guida EBA ESMA (v. in particolare Titolo III, par. 4) citate, richiami all’adeguatezza del tempo dedicato erano già previsti nelle “Disposizioni di Vigilanza” del 4.3.2008 e nella più volte citata Circolare 282/2013 ove si parla di “adeguata dedizione di tempo all’incarico tenuto conto: – della natura e della qualità del tempo richiesto e delle funzioni svolte nella banca, anche in relazione alle sue caratteristiche; – di altri incarichi in società o enti, impegni o attività lavorative svolte.” 

Si tratta pertanto di un criterio senza dubbio pienamente riconosciuto e vigente nell’ordinamento interno.

Per tutti i profili che, analogamente a quello in esame, comportano una valutazione connotata da un margine di discrezionalità, sembra ragionevole ritenere che il verbale della riunione (che in copia va trasmesso alla Banca d’Italia) in cui si svolge la verifica debba contenere, anche per le nomine effettuate prima del 1° luglio 2021 (ma vigente il nuovo d.m.), tutte le indicazioni di dettaglio e, soprattutto, le motivazioni, richieste dalle nuove “Disposizioni”, “in base alle quali l’organo competente ritiene soddisfatti i requisiti e criteri previsti dal Regolamento” ministeriale n. 169/2020 (Disposizioni 4 maggio 2021 par. 1.5).  Al riguardo, possono essere svolte le seguenti considerazioni:

  • si tratta di uno schema procedimentale che, in quanto tiene conto della attuale maggiore ampiezza delle valutazioni alle quali è chiamato l’organo competente, impone di dare atto del percorso di analisi e motivazione compiuto in relazione all’impegno temporale dell’esponente; 
  • la mancata esecuzione di tali nuovi passaggi (pur teoricamente possibile), oltre a risultare diseconomica e inefficiente e a creare un disallineamento rispetto al compimento della successiva autovalutazione in capo all’organo stesso, nell’ambito della quale bisogna dare conto della “disponibilità di tempo dedicata all’incarico” (v. Circ. 285), determinerebbe una sproporzionata esposizione al rischio (in termini di richieste di integrazione degli atti, contestazioni etc.) per l’organo stesso;
  • il criterio in esame, sebbene non contemplato nel d.m. precedente, veniva, come evidenziato, già contemplato in talune “Disposizioni” dell’Autorità di Vigilanza (nonché dalle norme comunitarie e dagli atti delle Autorità europee citati) e viene ora ad avere un supporto normativo a tutti i livelli;
  • in conclusione, sebbene come detto le “Disposizioni” consentano di osservare, fino al 1° luglio 2021, il previgente procedimento, sembra potersi affermare che, in ogni caso, il mancato adeguamento alle nuove istruzioni non esoneri l’organo dall’obbligo di motivazione su profili che, come il time commitment, devono comunque essere oggetto di verifica da parte dell’organo ai sensi del d.m. 

Sulla base di tali considerazioni, sembra quindi opportuno ed efficiente adeguare il contenuto del verbale alle nuove prescrizioni che, nel prevedere una standardizzazione del percorso pienamente coerente con il nuovo assetto normativo, rappresentano utili risorse per i soggetti vigilati, i quali verranno indirettamente a disporre di un assetto informativo in grado di indicare loro dove si appuntano le aspettative dell’Autorità di vigilanza, così facilitando la risposta a eventuali giustificazioni e preservando gli intermediari da rischi di mancato/inesatto adeguamento al quadro normativo complessivo in virtù dell’indicazione chiara e precisa dell’iter procedimentale da seguire.

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