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La legge “Dopo di Noi” e il ruolo delle società fiduciarie

La legge n. 112/2016, in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare individua quattro diversi strumenti giuridici idonei a proteggere gli interessi dei soggetti con disabilità grave: 1. le polizze di assicurazione; 2. il trust; 3. i vincoli di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c.; 4. i “fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario”. La legge, oltre ad avere il merito di aver introdotto un trattamento fiscale di favore in caso di assistenza e tutela alle persone con disabilità gravi, ha tipizzato, nell’ambito della normativa in commento, il contratto di affidamento fiduciario, conosciuto in dottrina, ma mai normato. A garanzia del disabile, la legge prevede che vengano individuati in maniera chiara e inequivoca i soggetti coinvolti, i rispettivi ruoli e che gli effetti verranno esplicato solo se sarà individuata la destinazione del fondo con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere del soggetto disabile. Le società fiduciarie - autorizzate e vigilate dal Ministero dello Sviluppo Economico e, ora, anche, in parte, dalla Banca d’Italia - per la loro esperienza operativa maturata nell’amministrazione di beni per conto di terzi, si pongono quali operatori particolarmente affidabili per l’amministrazione dei fondi speciali con vincolo di destinazione.

Lucia Frascarelli
Frascarelli

Disciplina fiscale agevolata e requisiti essenziali

La legge stabilisce che i beni destinati alla tutela delle persone con disabilità grave siano esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni, a condizione che la finalità esclusiva perseguita sia l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave in favore dei quali sono istituiti.

Presupposti necessari per usufruire delle agevolazioni fiscali sono l’esistenza congiunta delle seguenti condizioni:

  • i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli devono essere identificati in maniera chiara ed univoca ed è previsto anche un obbligo di rendicontazione;
  • devono essere espressamente descritte le funzionalità ed i bisogni specifici del disabile e le attività assistenziali necessarie per la cura e la soddisfazione dei suoi bisogni;
  • dovrà essere indicato quale esclusivo beneficiario la persona con grave disabilità e i beni conferiti dovranno essere destinati esclusivamente alla realizzazione della finalità assistenziale;
  • deve essere individuato soggetto preposto al controllo delle obbligazioni;
  • deve essere indicato, quale termine finale della durata, la data della morte del disabile e deve, infine, essere stabilita la destinazione di eventuale patrimonio residuo.
  • il requisito formale richiesto per l’atto è l’atto pubblico.

Il contratto di affidamento fiduciario dei fondi speciali

Il contratto di affidamento fiduciario è uno degli strumenti contrattuali, individuati dalla legge 112/2016, in grado di provvedere ad una concreta tutela degli interessi dei soggetti con disabilità grave.

In particolare, il contratto di affidamento fiduciario dei fondi speciali può essere definito il contratto in cui un soggetto (l’affidante fiduciario) affida ad un altro soggetto (l’affidatario fiduciario) determinati beni, specificamente individuati e vincolati in un fondo speciale, affinché quest’ultimo li amministri e li gestisca in attuazione del programma destinatorio.

I fondi speciali, destinati all’attuazione del programma, amministrati con contratto di affidamento fiduciario, sono, pertanto, composti dai beni sottoposti a vincolo di destinazione e costituiscono un patrimonio separato in capo al fiduciario.

L’effetto separativo è garantito dalla costituzione di un fondo speciale sottoposto a vincolo di destinazione, non aggredibile, unitamente ai suoi frutti, né dai creditori personali della società fiduciaria né dai creditori personali di altri fiducianti.

Il modello contrattuale per l’amministrazione fiduciaria dei fondi speciali, predisposto da Assofiduciaria per le sue Associate, prevede, infatti, quali elementi essenziali:

  1. il trasferimento dei diritti di proprietà dal fiduciante alla società fiduciaria (nella accezione di trasferimento definitivo ma temporaneo);
  2. l’effetto separativo nel patrimonio della società fiduciaria;
  3. l’opponibilità ai terzi del vincolo di destinazione (e del programma).

In ordine al trasferimento del diritto di proprietà, si chiarisce che la società fiduciaria, una volta divenuta affidatario fiduciario, acquisisce la disponibilità del fondo speciale. In particolare, la proprietà trasferita per effetto del contratto di affidamento fiduciario alla società fiduciaria è una proprietà temporanea e limitata nel suo esercizio, in quanto destinato a realizzare il programma nell’interesse del beneficiario.

In ordine all’effetto separativo, si sottolinea che il fondo speciale e i suoi frutti costituiscono patrimonio separato rispetto sia al restante patrimonio della società fiduciaria sia ai fondi speciali riferibili ad altri fiducianti. I fondi speciali sono, conseguentemente, sottratti alla responsabilità patrimoniale della società fiduciaria e a quella del fiduciante per espressa previsione normativa e possono costituire oggetto di esecuzione solo per debiti contratti in esecuzione del programma fiduciario.

In ordine all’opponibilità ai terzi ed ai creditori del fiduciante del pactum fiduciae, si rileva che il trasferimento della proprietà di eventuali beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri viene trascritto a favore della fiduciaria mentre, ai sensi dell’art. 2645-ter c.c., il vincolo di destinazione è trascritto contro la fiduciaria.

Infine, in ordine al rapporto con il trust, si rileva come il contratto di affidamento fiduciario sia sostanzialmente assimilabile alla figura del trust (che formalmente è un atto unilaterale, non un contratto) rappresentandone, al contempo, una valida alternativa in quanto maggiormente coerente con il nostro Ordinamento per l’indubbio vantaggio di non richiedere, come per il trust, il rinvio ad una legge straniera ai fini della sua regolamentazione.