Nessuno
Interesse di mora

Modalità di risarcimento, fissata preventivamente dalla legge, nel caso di ritardo nell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria.
L’interesse deve essere corrisposto dal debitore dal giorno della mora, nella misura legale del dieci per cento annuo (o in misura maggiore se erano stati pattuiti, in tale ammontare, interessi corrispettivi). Questo anche se precedentemente l’interesse non era dovuto e sebbene il creditore non provi di aver sopportato un danno.
In questo modo la legge ha inteso tutelare il creditore nel rapporto obbligatorio avente per oggetto una somma di denaro esigibile, dato che il danaro è un bene atto a produrre, di per sé, frutti civili.
È per questa ragione che il danno non deve essere dimostrato dal creditore, in quanto si presume subìto per legge (iuris et de iure), al contrario di quanto avviene nella mora delle obbligazioni aventi per oggetto una cosa diversa da una somma di danaro, in cui occorre la prova da parte del creditore. 
Il creditore, peraltro, ha diritto a un ulteriore risarcimento, consistente nel maggior saggio dell’interesse che egli ha dovuto corrispondere ad altri per procurarsi la somma di denaro non versatogli tempestivamente dal debitore, se appunto prova di aver subito un maggior danno e in quanto quest’ultimo sia conseguenza immediata e diretta della mora.
Il risarcimento ulteriore non gli compete se fra le parti era stata preventivamente fissata la misura degli interessi di mora. L’ammontare del risarcimento è superiore a quello legale se l’obbligazione ha per oggetto una somma di danaro avente valore intrinseco o espressa in moneta estera, qualora, durante la mora, si accresca il valore intrinseco della moneta.