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Instant Payments Regulation: la svolta per i pagamenti elettronici in euro?*

L’IPR, entrato in vigore ad aprile 2024 e contenente misure ad attuazione graduale, si propone di aumentare la diffusione complessiva dei bonifici istantanei in euro attraverso una serie di obblighi a carico dei PSP, superando la precedente impostazione su base volontaristica. Il Regolamento rappresenterà davvero lo slancio dei bonifici istantanei o creerà solamente un’incombenza eccessivamente gravosa sui PSP?

Chiara Villani
Chiara-Villani

1. Lo scorso 19 marzo 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024, che modifica i Regolamenti (UE) 260/2012 e (UE) 2021/1230 e le direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro, la c.d. Instant Payments Regulation (IPR).

Il Regolamento in esame si inserisce nell’ottica del costante aggiornamento del progetto SEPA, la single euro payments area, con base normativa nel Regolamento (UE) n. 260/2012, al fine di incentivare la concorrenza, il progresso del mercato dei pagamenti, lo sviluppo di nuovi prodotti di pagamento a livello euro-unitario e l’accesso di nuovi operatori sul mercato. L’adozione del Regolamento (UE) n. 260/2012 relativo a bonifici e addebiti diretti in euro ha consentito l’introduzione sul mercato dei bonifici istantanei; dunque, una species piuttosto recente di bonifico che ha reso necessaria la previsione di requisiti specifici aggiuntivi, così da garantire l’integrazione del mercato interno, il quale si vedrebbe a rischio frammentazione laddove venissero adottate in materia soluzioni normative nazionali.

In dettaglio, l’offerta dei bonifici istantanei nello scenario euro-unitario ha avuto inizio a novembre 2017 con l’avvio del sistema SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst), servizio di pagamento elettronico realizzato dall’European Payments Council (EPC), e potenziata l’anno successivo con il servizio TARGET Instant Payment Settlement (TIPS), piattaforma di regolamento multi-valutaria basata sullo schema SCT Inst messa in funzione dalla Banca d’Italia su incarico dell’Eurosistema.

Dalla loro introduzione, l’adozione dei bonifici istantanei ha registrato un trend positivo: ad aderire allo schema SCT Inst a maggio 2024 sono 2.295 Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) da 30 paesi dell’area SEPA e ad inizio 2024 i bonifici istantanei hanno rappresentato il 17,34% del totale dei bonifici [Fonte: Dati EPC]. Tuttavia, il legislatore europeo ha ritenuto tale crescita insufficiente a garantire i vantaggi che solo una diffusione generalizzata e rapida degli stessi sarebbe in grado di implementare. La carenza di partecipazione è stata con tutta probabilità dovuta alla natura volontaria dello schema SCT Inst, alla quale non ha giovato neppure l’aumento dell’importo massimo per operazione di bonifico istantaneo SEPA da 15.000 a 100.000 EUR del 1° luglio 2020; attualmente, almeno un terzo dei PSP nell’UE non offre il servizio di pagamento di invio e ricezione di bonifici istantanei in euro.

Dunque, per raggiungere i due obiettivi sopraesposti – ossia la definizione delle opportune norme uniformi per i bonifici istantanei transfrontalieri in euro e l’aumento della diffusione complessiva dei bonifici istantanei in euro – il 26 ottobre 2022 la Commissione Europea ha presentato una proposta legislativa poi approvata dal Parlamento Europeo il 7 febbraio 2024 e in conclusione dal Consiglio dell’Unione Europea il 26 febbraio 2024: il Regolamento Instant Payments.

2. L’IPR, rispondendo all’esigenza di rimuovere gli ostacoli al raggiungimento dei propri obiettivi, introduce nel Regolamento (UE) 260/2012 quattro articoli – dal 5 bis al 5 quinquies – corrispondenti ad altrettante tipologie di obblighi riassumibili nelle seguenti proposizioni: 1. rendere universale la disponibilità dei pagamenti istantanei in euro; 2. rendere accessibili tali pagamenti attraverso l’equiparazione del loro prezzo a quello dei bonifici tradizionali in euro; 3. effettuare il check IBAN col fine di accrescere la fiducia nei pagamenti istantanei; 4. efficientare la procedura di sanction screening.

2.1. Nello specifico, l’articolo 5 bis prevede a carico dei PSP che offrono ai propri USP un servizio di pagamento di invio e ricezione di bonifici ordinari l’obbligo di offrire anche il servizio di bonifici istantanei, rendendo raggiungibili i conti di pagamento sempre –  ovvero nella prospettiva temporale indicata con l’espressione 24/7/365 – salvo brevi e previamente comunicati interventi di manutenzione programmata; inoltre, tutti i canali attraverso i quali è possibile inoltrare ordini per bonifici ordinari devono consentire anche l’inoltro di bonifici istantanei e i PSP che permettono l’invio di bulk payments hanno l’obbligo di offrire lo stesso servizio anche per i pagamenti istantanei. L’IPR non determina limiti di importo per i bonifici istantanei ma stabilisce che i PSP debbano offrire agli USP la possibilità di fissare a propria discrezione soglie di utilizzo del bonifico istantaneo su base giornaliera o per singola transazione.

Una deroga è introdotta per i PSP situati in uno Stato membro la cui moneta non è l’euro, giacché questi sono tenuti ad offrire il servizio di invio di bonifici istantanei su conti di pagamento denominati nella divisa locale diversa dall’euro ma entro un limite di importo massimo per operazione definito in accordo con la propria autorità competente e comunque non inferiore a 25.000 euro. Ancora, la BCE e le banche centrali nazionali, ove non agiscano in veste di autorità monetaria o altra autorità pubblica, possono limitare l’offerta del servizio di invio di bonifici istantanei al periodo di tempo durante il quale è per loro possibile inviare e ricevere bonifici ordinari.

Riguardo l’esecuzione del servizio, dal momento in cui l’ordine di pagamento è ricevuto dal PSP del pagatore, entro il limite massimo di dieci secondi il PSP del beneficiario dovrà mettere a disposizione l’importo sul conto di pagamento del beneficiario nella valuta in cui esso sia denominato, garantendo la data valuta corrispondente al giorno in cui è avvenuto l’accredito, e confermare il completamento dell’operazione al PSP del pagatore; il PSP del pagatore dovrà informare il pagatore in merito all’esito del bonifico istantaneo e laddove dopo 10 secondi non sia ricevuta dal PSP del beneficiario la conferma del buon esito dell’operazione, il PSP del pagatore avrà l’obbligo di riaccreditare immediatamente il conto di pagamento del pagatore.

Il legislatore europeo prevede inoltre dei casi particolari rispetto al momento di ricezione dell’ordine di pagamento per i casi di bonifici istantanei tramite canali non online, di bulk payments e di operazioni su conti non denominati in euro.

2.2. L’articolo 5 ter prevede che le eventuali commissioni applicate da un PSP ai pagatori e ai beneficiari per l’invio e la ricezione di bonifici istantanei non possano essere superiori rispetto alle commissioni applicate dallo stesso PSP per l’invio e la ricezione dei bonifici ordinari. Laddove il PSP offra servizi aggiuntivi, questi potrà applicare commissioni totali differenziate, ma la parte di commissione relativa al bonifico istantaneo dovrà avere lo stesso prezzo di quello previsto per il bonifico ordinario.

2.3. L’articolo 5 quater impone al PSP del pagatore la prestazione di un servizio gratuito di verifica del beneficiario immediatamente dopo la fornitura da parte del pagatore delle informazioni relative al beneficiario e prima che il pagatore possa autorizzare tale bonifico. La verifica, svolta indipendentemente dal canale di disposizione di ordine di pagamento e per il tramite del PSP del beneficiario, consiste nell’accertamento della rispondenza tra il nome del soggetto a cui devono essere trasferiti i fondi e il suo conto di pagamento identificato univocamente dal codice IBAN; in caso di incongruenze, il PSP del pagatore deve segnalarle al proprio cliente assieme all’informativa del rischio che i fondi siano trasferiti su un conto di pagamento detenuto da un beneficiario diverso laddove il bonifico in questione venisse autorizzato; qualora vi sia una quasi-corrispondenza il PSP deve indicare anche il nome corretto associato all’IBAN. Gli USP non consumatori possono rinunciare al servizio in accordo con il PSP, ferma la facoltà di annullare in qualunque momento la richiesta di rinuncia.

Nei casi in cui non sia il pagatore ad inserire personalmente i dati del beneficiario, incluse le ipotesi in cui tali dati siano forniti da un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento (PISP), si presuppone che sia il PSP dell’ordinante o il PISP ad assicurare la corretta identificazione del beneficiario del bonifico e quindi la verifica non risulta necessaria.

In caso di errata esecuzione di un’operazione dovuta ad un controllo non corretto, il PSP del pagante deve rimborsare immediatamente l’importo del bonifico. Qualora si verifichi un errore imputabile al PSP del beneficiario o al PISP, vi è la possibilità di rivalersi su di loro.

2.4. L’articolo 5 quinquies prevede che i PSP, immediatamente dopo l’entrata in vigore di nuove misure restrittive finanziarie adottate dall’Unione ex art. 215 TFUE e almeno una volta ogni giorno di calendario, debbano controllare se un proprio USP sia soggetto a tali misure e, in caso di esito positivo, inibire loro la possibilità di inviare o ricevere bonifici istantanei; tale verifica non dovrà essere ripetuta durante l’esecuzione delle operazioni. Tale obbligo lascia impregiudicati gli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e quelli che discendono dalle misure restrittive diverse da quelle adottate a norma dell’articolo 215 TFUE.

2.5. L’IPR prevede inoltre che gli Stati membri dovranno stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione degli articoli da 5 bis a 5 quinquies e adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione, comunicandole alla Commissione Europea entro il 9 aprile 2025; i PSP saranno invece tenuti a presentare una relazione alle autorità competenti ogni dodici mesi.

3. L’Instant Payments Regulation è entrato in vigore il 9 aprile 2024 e gli obblighi ivi previsti saranno introdotti gradualmente, raggiungendo la piena attuazione a luglio 2027, in ragione di concedere tempistiche più estese per le misure più costose e complesse da attuare e diversificando sia tra i paesi dell’area euro e quelli dell’area non euro nonché tra le diverse tipologie di PSP.

4. In conclusione, l’IPR tenta di raggiungere il proprio obiettivo ultimo di massima diffusione dei bonifici istantanei attraverso una serie di obblighi che invertono il precedente approccio volontaristico in materia che non aveva oggettivamente sortito grandi effetti; tuttavia, anche questa obbligatorietà delle misure solleva dei dubbi. In primo luogo, l’obbligo di offrire il servizio di pagamento istantaneo senza distinguere in base alle dimensioni dei PSP potrebbe comportare costi non sostenibili dai PSP di dimensioni più ridotte. In secondo luogo, appare inidonea anche la mancata distinzione in ordine alle caratteristiche specifiche di ciascun canale utilizzato per i bonifici. In terzo luogo, l’obbligo del check IBAN richiederebbe la predisposizione di soluzioni infrastrutturali che mettano in comunicazione i vari PSP. In quarto luogo, obbligare ad un’equiparazione tra bonifici istantanei e quelli ordinari, distinti da caratteristiche intrinseche, potrebbe comportare l’aumento delle commissioni per i bonifici ordinari.

In conclusione, per conformarsi all’IPR, i PSP dovranno revisionare le proprie condizioni contrattuali o integrando i bonifici istantanei ovvero, qualora li forniscano già, equiparando le loro condizioni a quelle applicate per i bonifici ordinari; tale revisione potrebbe comportare modifiche radicali all’equilibrio contrattuale, richiedendo dunque il consenso esplicito di entrambe le parti.

*sull’argomento vedi anche la rubrica In Filigrana