GIUSTIZIA CIVILE / PRO E CONTRO DEL PROCESSO TELEMATICO
Il tribunale si è fatto smart

Chi meglio di un avvocato può valutare l'esercizio dell'attività processuale in videoconferenza? Nel racconto di un protagonista, le innovazioni introdotte dall'emergenza, e le loro possibilità anche nella prossima normalizzazione

Lorenzo Albanese Ginammi

Cicerone esce dall’aula ed entra in videoconferenza. È la giustizia civile ai tempi della pandemia, quella che cerca soluzioni per continuare a funzionare anche in tempi di lockdown. E sperimenta l’udienza da remoto.

Il processo civile telematico, o “PCT”

Dopo un periodo di transizione, dal 2014 il processo civile è passato dal sistema cartaceo a quello digitale. Tutti gli atti, sia quelli degli avvocati (citazioni, ricorsi, comparse, ecc), sia quelli dei giudici (ordinanze, sentenze, ecc), sono ora redatti, sottoscritti, depositati, conservati ed archiviati per la consultazione in formato digitale.

Insomma, niente più scaffali polverosi traboccanti di carte ma archivi elettronici che avvocati e giudici possono consultare in ogni momento “da remoto”, tramite pc. Anche le notifiche possono essere fatte via pec, che ha preso il posto dell’ufficiale giudiziario che si presentava in casa o in ufficio con il ferale atto giudiziale, il preannuncio dell’inizio della battaglia legale.     

Il “nuovo processo”, inizialmente accolto con grande scetticismo dalla classe forense, si è dimostrato molto efficace per avere semplificato la vita di avvocati e giudici, quantomeno per l’espletamento delle attività materiali.

Purtroppo, l’innovazione non ha portato risultati soddisfacenti quanto alla durata: il processo è sempre caratterizzato dalla sequenza di udienze e dalla decisione finale del giudice, per lo più oberato da un elevato numero di casi. 

Per completezza si segnala che il PCT non riguarda i procedimenti dinanzi il Giudice di Pace e la Corte di Cassazione, dove gli atti sono ancora tutti depositati materialmente nelle cancellerie.

Le video-udienze, o l’abbandono dell’udienza

In conseguenza del blocco di tutte le attività per la pandemia, consapevoli dell’importanza della continuità del funzionamento della giustizia, il 26 marzo scorso il Consiglio Superiore della Magistratura e il Consiglio Nazionale Forense hanno adottato un protocollo d’intesa per la regolamentazione dello svolgimento delle udienze anche in periodo di lockdown e/o di ripresa vigilata.

Il protocollo si compone di due parti: la prima relativa alle udienze da trattarsi tramite collegamento da remoto, cioè in videoconferenza; la seconda relativa a quelle da svolgersi mediante trattazione scritta. 

Poiché i termini processuali civili sono sospesi fino all’11 maggio prossimo, salvo rari casi d’urgenza sino a tale data non verranno svolte attività processuali civili. Ma anche dopo la sospensione, l’accesso nei tribunali sarà limitato e regolamentato al fine di evitare un eccesso di afflusso di persone. Almeno fino al 30 giugno, salvo i casi urgenti, non si potranno tenere le udienze fisiche presso i tribunali. 

Per questo motivo, la possibilità di celebrare le udienze da remoto, o di svolgere solo deduzioni scritte, deve essere valutata con positività e partecipazione da parte della classe forense.

E come funzionerà l’udienza civile, in sintesi? 

a) Da remoto. Seguendo una procedura dettagliata, si potrà partecipare alle udienze tramite le piattaforme Teams o Skype. Per ora solo per le udienze in cui è prevista la partecipazione di avvocato e giudice, mentre non si potranno sentire testimoni o periti.

Ma in futuro tutto è possibile, anche perché il codice di procedura civile già prevede la possibilità della testimonianza scritta, su accordo dei difensori e del giudice. Ad oggi però non risulta che abbia trovato applicazione e potrebbe essere la volta buona.

Comunque, il sistema sembra efficace. In questi giorni abbiamo tutti partecipato a riunioni, seminari, lezioni scolastiche e universitarie tramite video conference. E possiamo dire che “tutto è andato bene” e pensare che se un professore può tenere una lezione con decine di studenti, un giudice ben potrà tenere un’udienza con due o più avvocati.   

b) La trattazione scritta. In alternativa, e su decisione del giudice (e qui non siamo troppo d’accordo), l’udienza si svolgerà tramite lo scambio di note scritte, secondo il consueto sistema PCT di deposito telematico sopra descritto. Dobbiamo precisare che per gli avvocati civilisti la novità di per sé non è sconvolgente, perché da tempo si è persa la centralità dell’udienza e il processo civile è ormai essenzialmente scritto.   

La reazione degli addetti ai lavori

L’avvocatura, da un lato saluta con sollievo e interesse la novità che consentirà lo svolgimento dell’attività processuale anche in tempi di crisi. Dall’altro avverte un senso di smarrimento. Il cambiamento infatti non è di poco conto per gli avvocati italiani che dopo quasi tremila anni devono abbandonare il Foro per entrare nello schermo di un p.c.

Anche in questo caso, però, non possiamo parlare di novità assoluta. Pochi hanno evidenziato che da tempo la cosiddetta giustizia alternativa, meglio nota con l’acronimo ADR (risoluzione alternativa delle controversie), quella che si fa fuori dai tribunali (arbitrati, conciliazioni, mediazioni, ecc.), svolge le attività da remoto senza controindicazioni. 

Penso alle camere di conciliazione e di mediazione, che hanno sperimentato con efficacia lo svolgimento di “incontri” tra conciliatori e mediatori, avvocati e parti in remoto tramite video conferenza.

Di più: penso all’esperienza dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), il sistema di risoluzione delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Essa rappresenta un’opportunità di tutela semplice, rapida ed economica rispetto a quella offerta dal tribunale.

L’ABF è un organismo indipendente, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia, che su ricorso dell’utente decide esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti (ricorrente e banca/intermediario). Quindi niente udienza, il collegio arbitrale composto di persone competenti nella materia bancaria decide in base alla documentazione depositata dalle parti contrapposte.

Analoga procedura è prevista per l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito dalla Consob. Anche qui si tratta di uno strumento di risoluzione delle controversie tra investitori non professionali, “retail”, e intermediari per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza in relazione ai servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio. Anche in questo caso l’arbitro indipendente decide sulla base del ricorso presentato dal risparmiatore, letta la replica dell’intermediario, senza che sia necessaria l’udienza o la presenza delle parti. 

Infine, si pensi alle controversie tra proprietari di nomi di dominio e terze parti in merito alla registrazione e all’uso dei nomi di dominio. Si tratta di una procedura arbitrale gestita dall’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), che si svolge esclusivamente da remoto tramite scambio di memorie scritte e documenti.

In conclusione, tutte queste esperienze ci insegnano che è possibile semplificare e velocizzare la soluzione delle controversie civili, senza sacrificare il diritto di difesa e di tutela di cittadini ed imprese. 

Il Covid-19 ha avviato un processo, speriamo irreversibile, per l’utilizzazione diffusa della tecnologia che potrà avere effetti positivi negli anni a venire per la modernizzazione di tutto il sistema della giustizia. Insomma la crisi, a dirla con gli antichi greci, come momento di riflessione, di valutazione, di discernimento. Che deve trasformarsi nel presupposto necessario per un miglioramento, per una rinascita.