Beneficiari capienti e incapienti dei bonus fiscali. Cessione del credito e convenienza economica per i cessionari del credito. E quali riflessi ha l'intervento del fisco sui bilanci delle banche
La crisi COVID-19 ha incrementato la domanda di credito degli operatori economici fronteggiata dagli intermediari finanziari per il tramite di moratorie, garanzie pubbliche e iniezione di liquidità della BCE. Tuttavia, l’uscita dalla crisi sanitaria non sarà senza conseguenze e molti osservatori prevedono un incremento del tasso di mortalità aziendale.
In questo senso si inseriscono le previsioni dei DL Cura Italia e DL Rilancio, che hanno inteso introdurre talune misure volte a contrastare lo shock di liquidità come alcuni bonus fiscali spettanti sotto forma di crediti d’imposta sul sostenimento di specifici investimenti/spese correnti cedibili a terzi.
In tal modo (come si argomenta più ampiamente nell’articolo su Rivista Bancaria-Minerva Bancaria n° 4-5 2021)si è tentato di incrementare la liquidità degli operatori economici indirizzandola verso taluni investimenti e spese considerate meritorie, come gli interventi per l’efficientamento energetico, la ristrutturazione di edifici, la prevenzione del rischio sismico, o i costi sostenuti per la sanificazione dei locali, l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e quant’altro.
I crediti d’imposta per i quali è stata introdotta la cedibilità hanno tutti alcune caratteristiche comuni come la possibilità di utilizzo in compensazione in un arco di tempo limitato e la non rimborsabilità da parte dell’Erario.
Il DL Rilancio prevede, poi, che i fornitori e i cessionari rispondano unicamente per l’eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito di imposta ricevuto, mentre la responsabilità in solido sulla spettanza del credito è limitata al caso in cui il fornitore che ha operato lo sconto in fattura o il cessionario del credito abbiano concorso con il cedente alla violazione che ha determinato la non spettanza.
Tale limitazione alla responsabilità del cessionario evita che i contribuenti che abbiano effettuato interventi o spese agevolate si vedano negata la cessione del credito per via dell’esito negativo di una due diligence condotta ex post dal cessionario. Situazione che avrebbe compromesso ab origine l’esecuzione/sostenimento degli interventi/spese agevolate per via dell’aspettativa di una difficoltà nella cessione del credito emergente.
Le menzionate caratteristiche comuni ai crediti cedibili influiscono tanto sulla dinamica della domanda di crediti da parte delle banche-cessionarie, quanto sull’offerta dei contribuenti che hanno posto in essere gli interventi/spese agevolate. Con riguardo all’offerta, la non rimborsabilità del credito da parte dell’Erario e la possibilità di utilizzare in compensazione il credito in un arco temporalmente limitato portano a una segmentazione sulla base della posizione fiscale del cedente.
Nello specifico sembra possibile distinguere tra:
L’offerta dei c.d. beneficiari capienti sembrerebbe guidata essenzialmente da una valutazione sulla convenienza economica dello sconto; diversamente, questo non avverrebbe nel caso dell’offerta dei c.d. beneficiari incapienti, dal momento che per questi ultimi la cessione del credito sembra una scelta obbligata, in quanto perderebbero altrimenti l’agevolazione, non potendola utilizzare in detrazione dal loro debito d’imposta futuro.
In altri termini, l’offerta di credito dei beneficiari incapienti risulterebbe fortemente anelastica rispetto al tasso di sconto praticato dagli intermediari, conseguendone la loro disponibilità alla cessione anche a tassi di sconto particolarmente sfavorevoli.
Anche la domanda dei cessionari è influenzata dall’utilizzabilità dei crediti esclusivamente in compensazione per cui l’ammontare massimo dei crediti acquistabili sarà strettamente dipendente dalla posizione debitoria verso l’Erario che il cessionario si attende per i periodi di imposta in cui i crediti sono utilizzabili in compensazione
Venendo ai riflessi fiscali per il cessionario del credito, è stato chiarito che la tassazione deve avvenire secondo i criteri contabili di imputazione temporale delle componenti reddituali attive dell’operazione di sconto in conto economico, come definiti dall’IFRS 9.
In altri termini, non emergerebbe alcuna sopravvenienza attiva nell’esercizio di acquisizione del credito fiscale, ma l’intero differenziale tra il valore nominale del credito e il prezzo pagato sarebbe tassato per fasi nel momento in cui transita al conto economico a norma dei principi contabili di riferimento in termini di maggiori interessi attivi in caso di applicazione del principio del Costo Ammortizzato, ovvero come componente di fair value nel caso di applicazione del modello di business Hold To Collect and Sell.