Nell’esercizio del suo diritto d’informativa, il socio della srl holding a quali informazioni ha diritto di accedere? Soltanto all'amministrazione e agli affari della holding stessa o, invece, ha diritto a conoscere ciò che accade anche nelle controllate? Ecco come il Tribunale di Milano riconosce il diritto d'informativa del quotista, ma senza intralciare l'operatività della società
1.- Un recentissimo provvedimento del Tribunale di Milano, Sezione Imprese, giudice dott. Fascilla, del 25 giugno 2025, reso a conclusione di un procedimento ex art. 700 cod. proc. civ., si mostra particolarmente meritorio e lodevole, nella misura in cui opera l’assennata perimetrazione del diritto d’informazione riconosciuto al quotista di srl dall’art. 2476, secondo comma, cod. civ.
Se, infatti, il diritto d’informativa del quotista non facente parte dell’organo amministrativo è, appunto, sancito per legge e sottende delle finalità a loro volta del tutto logiche e sensate (su cui ci si soffermerà subito in appresso), è altresì vero che l’organismo d’impresa sarebbe discutibile e, anzi, ingiusto che vedesse compromessa la propria correntezza operativa da un esercizio abusivo di tale diritto, ovvero da un esercizio di esso non conforme ai principi di correttezza e di buona fede, quali autentici formanti dell’intera materia societaria.
Ebbene, il Giudice milanese, pur con attenzione specifica al caso concreto sottopostogli, dimostra di aver ben presente la descritta cornice di riferimento, pervenendo da ultimo a una decisione, la quale – come detto – realizza un commendevole bilanciamento di interessi e istanze tra loro non coincidenti, ma certamente tutti meritevoli di tutela, onde pare potersi ritenere addirittura raggiunto un assetto oggettivamente soddisfacente, alla stregua di un vero e proprio ottimo paretiano.
2.- Fin dalla sua apparizione nel panorama giuspositivo societario – coincidente con l’entrata a regime della c.d. riforma del 2004 -, il diritto d’informativa del quotista estraneo all’organo gestorio si è connotato indiscutibilmente per la sua amplissima latitudine; invocandolo, il socio di srl è, nella sostanza, legittimato ad avere evidenza di ogni aspetto afferente agli “affari sociali” e alla “amministrazione” e ciò, poi, sulla pacifica premessa che, in seno all’organismo societario, tutto finisca con l’assumere un’indubbia valenza gestionale: dall’esborso per una sponsorizzazione sportiva all’entità della notula regolata a favore di un legale che abbia assistito giudiziariamente l’impresa; così come dal corrispettivo versato per l’acquisto di materie prime al prezzo di vendita di veicoli aziendali da dismettere…
Si tratta, evidentemente, di fatti e di operazioni che hanno tutti un immediato impatto sul conto economico dell’impresa, generandovi costi e ricavi i quali, a loro volta, concorrono a determinare il risultato finale di quella gestione del periodo amministrativo di riferimento che, appunto, il quotista ha diritto di conoscere.
Da un punto di vista strettamente funzionale, poi, gli operatori teorici e pratici hanno sempre concordato circa il fatto che la descritta significativa estensione del diritto d’informativa trovasse la sua giustificazione (i) nell’esigenza di andare a controbilanciare la decisione del legislatore della riforma del 2004 di non rendere più applicabile alle srl l’istituto della denuncia di gravi irregolarità di cui all’art. 2409 cod. civ. (in seguito ripristinato mediante un’apposita disposizione del Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza), nonché (ii) nella necessità di dotare il quotista di srl di un esaustivo set informativo da poter, se del caso, utilizzare ai fini dell’esercizio in via surrogatoria dell’azione sociale di responsabilità, in base ai dettami dell’art. 2476, terzo comma, cod. civ.
Sennonché – come non infrequentemente accade nelle dinamiche societarie -, anche il diritto d’informativa in discorso, al pari di altri istituti valevoli per le imprese capitalistiche, ha iniziato a far registrare utilizzi strumentali e, quindi, abusivi, nel senso che esso è stato impiegato con una finalità meramente esplorativa, a mo’ di una specie di rete a strascico stesa nel mare degli affari societari con la speranza che vi possano rimanere impigliate irregolarità e/o anomalie da barattare, per così dire, con gli esponenti societari in cambio di risultati e/o convenienze altrimenti al di fuori della portata del singolo quotista.
3.- Tenute lodevolmente presenti le superiori premesse, il Giudice milanese autore del provvedimento qui commentato si misura con una fattispecie concreta invero alquanto particolare: quella del socio di una srl holding, avente, quale unico suo cespite in portafoglio, la partecipazione totalitaria in una società operativa nel comparto degli additivi chimici.
Risulta, allora, agevolmente individuabile il problema che tale fattispecie pone: nell’esercizio del suo diritto d’informativa, il quotista della holding che cosa deve poter “vedere”?
Soltanto la “amministrazione” e gli “affari” della holding stessa o, invece, egli ha diritto a una spaccatura più analitica e granulare, riguardante anche ciò che accade o è accaduto al livello sottostante, là dove si muove ed opera la società controllata?
Il Tribunale lombardo – del tutto condivisibilmente, a opinione dello scrivente – opta per la seconda soluzione, sulla premessa che, diversamente, il diritto d’informativa del quotista risulterebbe svilito e svuotato di gran parte del suo contenuto.
In proposito, nella decisione in commento si osserva segnatamente che “è del tutto ragionevole e coerente con il concreto atteggiarsi dei rapporti tra holding e società controllate direttamente e indirettamente, ritenere che il socio della holding abbia il diritto di essere informato (dall’organo amministrativo della controllante di cui è socio) anche su cosa succede “a valle”, nelle società controllate, la cui gestione è l’attività specifica della capogruppo”.
Ebbene, il brano appena riportato, se, da un canto, afferma la legittimità di un’interpretazione estensiva del diritto d’informazione del socio di una srl capogruppo, dall’altro, pone acutamente l’accento sulla circostanza che siffatto diritto possa e debba farsi valere esclusivamente nei confronti dell’organo amministrativo della capogruppo medesima, il quale, per parte sua, sarà dunque tenuto a mettere a disposizione del richiedente unicamente quanto già in suo possesso, in particolare escludendosi “che possano rientrarvi documenti costituendi, che implichino attività di valutazione o anche solo di elaborazione dei dati …. Un conto è, infatti, chiedere alla società controllante di cui si è socio, per il tramite dell’amministratore, informazioni in suo possesso relative alla gestione della controllata. Altro conto è formulare una domanda omnicomprensiva in cui, nella sostanza, viene esercitato il diritto di cui all’art. 2476 comma 2 c.c. anche rispetto alla controllata, mediante analisi di libro giornale, libro inventari, dettaglio di operazioni contrattuali, di credito, copia di tutte le fatture e di altra documentazione come se alcuna differenza ci fosse tra essere soci o meno rispetto ad altra società”.
4.- Ecco, allora, che la difficile operazione di quadratura del cerchio, cui si alludeva in esordio, può dirsi perfezionata: il diritto d’informativa del socio di srl capogruppo deve potersi estendere fino a concernere le vicende e gli accadimenti relativi alla controllata, ma non con modalità totalizzanti e onnicomprensive, bensì valorizzando il filtro esistente, costituito dal patrimonio conoscitivo già nella disponibilità dell’organo amministrativo della stessa capogruppo, il quale non potrà essere richiesto, ad esempio, di allestire nuovi documenti, magari scaturenti anche soltanto da un’attività di mera rielaborazione di dati.
Se il limite appena citato non fosse rispettato, ne verrebbe un sicuro vulnus dell’altra legittima istanza coinvolta nella vicenda de qua: quella della holding di vedere garantita la propria fluida operatività, per come assicurata da un organo amministrativo assiduamente applicato ad essa e, quindi, meritevole di non essere sovraccaricato o distolto mediante pretese informative a troppo ampio spettro, tali da generare intralci o impacci dettati da mero spirito di chicane.