approfondimenti/regolazione
Il capitale sociale nelle s.r.l.: attualità della regola ed evoluzione funzionale

Il capitale sociale, e in particolare la sua misura, sono stati oggetto negli ultimi anni di profonde modifiche. In particolare, esse hanno riguardato sia l’introduzione di nuovi modelli di s.r.l., con agevolazioni ed esenzioni in fase di costituzione, sia il capitale sociale, con l’introduzione di varianti con capitale minimo pari a 1 €. L’introduzione di modelli con un livello di patrimonializzazione, almeno iniziale, così basso potrebbe far pensare a un declino della disciplina del capitale sociale. In realtà, seppur con riferimento al nostro ordinamento, il capitale sociale conserva una certa importanza. Questo è dimostrato dalla necessità, in caso di costituzione di una s.r.l. ordinaria con capitale sociale inferiore a 10.000 €, dell’apposizione a riserva legale di un quinto degli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato fino a che tale riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale in precedenza versato, l’ammontare di 10.000 €. Quanto detto sottolinea come, da un lato, si voglia agevolare l’imprenditorialità tramite l’accesso a forme societarie a basso costo e, dall’altro, non si consenta a tali società di rimanere sottocapitalizzate troppo a lungo.

Carloalberto Giusti
Giusti

La società a responsabilità limitata rappresenta, sicuramente, la società di capitali maggiormente diffusa nel nostro Paese che, come sappiamo, è costituito prevalentemente da piccole e medie imprese.

Negli ultimi anni, anche grazie a un acceso dibattito sulla funzione del capitale sociale, specialmente nelle società a responsabilità limitata, si è assistito all’introduzione di varianti al modello classico con l’obiettivo di incentivarne la costituzione e favorire, in parte, la crescita economica.

Tale obiettivo è stato realizzato, in un primo momento, attraverso l’introduzione di due varianti al modello originario: la società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.) e la società a responsabilità limitata a capitale ridotto (s.r.l.c.r.).

In particolare, la seconda ha avuto breve durata poiché è stata eliminata poco dopo la sua introduzione con il d.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito in l. 9 agosto 2013, n. 99.

Con il medesimo decreto legge è stata, inoltre, profondamente modificata la disciplina della società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.) prevista all’art. 2463 bis c.c.

La disciplina attuale, introdotta con il d.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito in l. 9 agosto 2013, n. 99 ha mantenuto in vigore alcune delle regole previste dalla disciplina previgente mentre altre sono state o modificate o abrogate.

In particolare, è rimasto in vigore quanto previsto a proposito di capitale sociale il quale è stato mantenuto invariato nella misura minima di 1 € e in quella massima di 9.999 € e, allo stesso tempo, sono state modificate le norme concernenti sia l’accesso a tale forma societaria sia quelle relative alla nomina degli amministratori.

Inoltre, sono stati eliminati: (i) il divieto di costituzione da parte di soggetti over 35; (ii) il divieto di nominare amministratori non soci; (iii) il divieto di trasferimento delle quote a soggetti over 35.

Il medesimo d.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito in l. 9 agosto 2013, n. 99, ha, anche, introdotto la possibilità di costituire una s.r.l. ordinaria con capitale inferiore a 10.000 € (Busani, 2013).

Tradizionalmente, era assegnata al capitale sociale una funzione di garanzia nei confronti dei creditori (Simonetto, 1959) i quali, non potendo aggredire, in caso di insolvenza della società, il patrimonio dei soci per via dell’autonomia patrimoniale perfetta intercorrente tra soci e patrimonio della società, dovevano confidare sull’esistenza e sulla misura del capitale sociale.

Tale orientamento, mai del tutto abbandonato, è stato, successivamente, sostituito dalla tesi che assegnava al capitale sociale una funzione produttiva (Di Sabato, 1967; Portale, 2010). Il medesimo considerava il capitale sociale come elemento in grado di garantire la continuità aziendale o la solidità dell’impresa e quindi idoneo a fornire, alla società, una forza propulsiva.

Il capitale sociale svolge, peraltro, un’importante funzione informativa in quanto, al verificarsi di alcune situazioni, funge da campanello d’allarme per i creditori (Ginevra, 2013; Ferri Jr, 2008). Non si tratta di una funzione di garanzia diretta, così come ipotizzato in prima battuta ma indiretta poiché permette ai creditori di prendere coscienza, in determinati casi, di una possibile situazione di crisi dell’impresa.

Quanto detto finora ha, però, subito un forte ridimensionamento con riferimento alle s.r.l. soprattutto in seguito all’introduzione, anche nel nostro ordinamento, di società a responsabilità limitata con capitale sociale minimo pari a 1 € (Busani 2013; Busani, Busi 2008). Ben si comprende come la previsione di un limite così basso non sia in grado di favorire un’adeguata protezione dei creditori né con riguardo alla sua funzione di garanzia di ultima istanza né quale strumento idoneo a garantire solidità e continuità all’impresa.

L’operatività delle s.r.l. piuttosto che essere garantita dall’attribuzione, da parte dei soci, del capitale sociale quale capitale di rischio dovrà essere garantita dai finanziamenti degli stessi, che godono, relativamente al loro rimborso, di una specifica disciplina prevista all’art. 2467 c.c.(Baccetti, 2015).

Alcuni operatori si sono soffermati nel descrivere le disfunzioni della disciplina del capitale sociale sostenendo che esso, essendo un’immobilizzazione, non produrrebbe nessun vantaggio per l’impresa ma, anzi, specialmente nelle piccole e medie imprese, comporterebbe un danno poiché non consentirebbe un’efficiente allocazione delle risorse (Ginevra, 2013).

La riduzione del capitale sociale minimo non ha riguardato solo le s.r.l. bensì anche le società per azioni. In particolare, il capitale minimo nelle s.p.a., dopo l’entrata in vigore del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge n. 116 del 2014, è stato fissato nella misura di 50.000 €. Questo dimostra e rafforza quanto già detto in merito alla profonda modificazione della concezione del capitale sociale sia in virtù di un’accresciuta concorrenza tra ordinamenti anche in campo societario sia delle influenze che giungono dall’esperienza statunitense.

L’introduzione della s.r.l. ordinaria con capitale sociale inferiore a 10.000 € consentirebbe la riduzione volontaria del capitale, al di sotto del limite legale previsto dall’art. 2463, co.2, n.4, c.c., attraverso una deliberazione dei soci (Ginevra, 2013). Si può notare come agendo sul capitale attraverso un’operazione di riduzione volontaria dello stesso, sia possibile, per una società, già costituita secondo il modello tradizionale, liberare delle risorse e utilizzare le nuove regole in tema di capitale sociale.

Ad ogni modo, la stessa facoltà concessa teoricamente a una s.r.l. ordinaria con capitale ridotto di ridurre per perdite il proprio capitale e di posizionarlo, nuovamente, nella misura tra 1 € e 9.999 € dovrebbe essere consentita anche a una s.r.l. ordinaria che, al verificarsi di una situazione di perdita, non decida di reintegrare il proprio capitale nella misura dettata dall’art. 2464, co.2, lett. 4), c.c., bensì attraverso un’operazione di riduzione per perdite e successivo aumento di capitale, ricostituisca lo stesso in una misura inferiore a 10.000 €. Naturalmente, al verificarsi di una simile situazione, la società dovrà uniformarsi alla disciplina dettata dal legislatore in tema di s.r.l. ordinarie con capitale ridotto e necessariamente provvedere all’attuazione di quanto già detto relativamente alla riduzione volontaria del capitale sociale.

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