LOTTA ALL'EVASIONE
Identikit dei veicoli per i reati fiscali: le "cartiere" *

Come identificare le "cartiere", cioè le società nate per essere strumento di frodi fiscali? Ecco i primi dati a disposizione per riconoscerle

Antonio Pellegrini

Tra i reati presupposto che innescano una segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia vi sono quelli fiscali, che vengono messi in atto sovente tramite l’utilizzo di imprese cosiddette cartiere.

Queste imprese, pur a fronte di un vorticoso giro di affari, si mostrano prive di mezzi produttivi, senza una reale presenza fisica che in genere si limita ad una casella postale o ad indirizzi fittizi, senza personale dipendente, con un capitale proprio talvolta irrisorio, senza affidamenti bancari, con limitata redditività, spesso gestite da soggetti privi di esperienza imprenditoriale assoluta o nel settore di attività dichiarato, inadempienti rispetto agli obblighi tributari e con una durata breve.

In tale contesto, è molto importante che gli Intermediari Finanziari siano in grado di riconoscere le cartiere per la corretta valutazione dell’operatività che all’impresa medesima fa capo, sia al fine di fornire un flusso segnaletico tempestivo e di buona qualità, scongiurando così le possibili sanzioni per omessa segnalazione di operazioni sospette (cfr. articoli 58 e 62 del d. lgs 231/2007), sia per evitare le potenziali ricadute negative in termini reputazionali, ove fosse acclarato che l’Intermediario Finanziario permette l’apertura e il mantenimento di rapporti intestati alle cartiere, il cui unico scopo è quello di essere funzionali al compimento di illeciti fiscali.

Come detto sopra, tra le caratteristiche tipiche di un’impresa cosiddetta cartiera vi è la durata, che la letteratura nazionale e internazionale definiscono genericamente come breve senza, peraltro, una specifica determinazione quantitativa delle varie fasi di vita come il primo trasferimento provinciale, la prima messa in liquidazione/scioglimento, il primo evento giudiziario e la cancellazione definitiva.

Dallo studio di alcune sentenze della Terza Sezione Penale della Cassazione nel periodo 2018 – 2020 è risultato che le imprese cosiddette cartiere effettuano in media (mediana): la prima cancellazione per il trasferimento di provincia in 2,9 anni (2,3 anni); sono messe in liquidazione/scioglimento per la prima volta dopo 5,3 anni (3,7 anni); subiscono il primo evento giudiziario in 6,4 anni (5 anni); si cancellano definitivamente dopo 9,4 anni (7,6 anni); subiscono il primo dei predetti eventi in 4,9 anni (3 anni). Questi risultati sono statisticamente inferiori a quelli delle imprese reali ossia imprese effettivamente produttive presenti nelle predette sentenze che sono state utilizzate – in quanto simili per forma giuridica, settore di attività e localizzazione territoriale – quale gruppo di controllo delle predette imprese cartiere.

Dai dati sopra riportati risulta che alcune fasi della vita di una cartiera sono, come atteso dalla letteratura, modeste: infatti, la prima cancellazione e la messa in liquidazione/scioglimento variano da 3 a 5 anni circa in media e da 2 a 4 anni circa in mediana. Viceversa, non appare così breve la durata complessiva di una cartiera che si aggira attorno ai 9 anni in media e 8 anni in mediana. La maggiore durata complessiva delle cartiere potrebbe comunque non essere collegata alla loro effettiva operatività, posto che è possibile che le stesse siano abbandonate dai reali titolari effettivi che di fatto non procedono alla cancellazione formale dal registro delle imprese trasformando la cartiera in una “shelf” company, ossia in una società lasciata inoperativa per lungo tempo.

La definizione di un primo dato quantitativo sulle diverse durate delle cartiere può aiutare gli Intermediari Finanziari nazionali ad impostare dei controlli antiriciclaggio di primo livello sulle imprese clienti al fine di identificare le potenziali cartiere per il successivo inoltro di una segnalazione di operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia.

Le queries da applicare al database dei propri clienti potrebbero essere, ad esempio, del tipo: “seleziona tutte le imprese che hanno effettuato il primo trasferimento di provincia in 3 anni circa” e/o “seleziona tutte le imprese che sono entrate in liquidazione/scioglimento in 5 anni circa”. Ovviamente, se ad essere confermate sono più di una delle durate qui analizzate allora aumentano le probabilità d’individuare una cartiera.

Naturalmente, il gruppo di imprese selezionato sulla base di questo primo screening andrà sottoposto all’ulteriore verifica della sussistenza degli indicatori di anomalia oggettivi e soggettivi come quelli definiti dalla Guardia di Finanza o dalla Unità d’Informazione Finanziaria per l’Italia come, ad esempio, quello relativo l’indicatore sintetico applicabile sui dati di bilancio.

Vale la pena evidenziare che la verifica di questi indicatori di durata può essere importante anche se le cartiere non sono più esistenti e/o operative, posto che la loro segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia può essere utile ad identificare il network di imprese reali che utilizzano le cartiere, per ridurre ad esempio illecitamente la base imponibile e/o ottenere indebiti crediti IVA; infatti, queste ultime hanno una vita media più lunga rispetto alle cartiere e quindi potrebbero essere ancora esistenti ed operative all’epoca della segnalazione e potenzialmente oggetto di indagini da parte delle Autorità Competenti.

Lo studio condotto è comunque solo alle prime fasi e, al fine di ottenere risultati più robusti statisticamente, occorrerà, ad esempio, allargare la base numerica delle imprese cartiere da verificare analizzando le sentenze anche di altre Sezioni della Cassazione comprese quelle civili ed estendendo contemporaneamente il periodo di analisi.


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* La versione integrale dell’articolo è di prossima uscita su Rivista Bancaria – Minerva Bancaria.