La materia dei controlli nelle srl è stata oggetto negli ultimi anni di importanti interventi normativi, finalizzati a semplificarne gli oneri burocratici e di spesa delle piccole e medie imprese. In questa prospettiva, il D.L. n. 91/2014, convertito in l. 116/2014, ha previsto che nelle srl, con un capitale sociale uguale o maggiore a quello minimo stabilito per la costituzione di una società per azioni, non sia più obbligatoria, se non in alcune particolari ipotesi, la nomina né dell’organo di controllo nè del revisore legale. Con la conversione in legge del decreto, il legislatore ha stabilito che “la sopravvenuta insussistenza della nomina dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti” costituisce giusta causa di revoca dell’organo di controllo (intenso quale collegio sindacale) o del revisore legale dei conti. Quali gli effetti sulle cariche in essere? Sul punto sono intervenuti, con due differenti risultati, il Consiglio Nazionale del Notariato e il Ministero della Giustizia.
1. La riforma del diritto societario del 2003, d.lgs. 6/2003, ha contribuito a una modificazione del sistema dei controlli nelle società di capitali, in particolar modo nelle società per azioni non quotate, spogliando il collegio sindacale della funzione di controllo contabile [1] per affidarla a un soggetto esterno alla società e soggetto a vigilanza pubblica [2] , ossia un revisore o una società di revisione.
Tale separazione di funzioni non ha però sortito gli effetti sperati in quanto l’ampia derogabilità della norma ha consentito ad un gran numero di società per azioni non quotate di mantenere inalterata la propria struttura di controlli, affidata al collegio sindacale. L’art. 2409 bis, co.2, c.c., consente alle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato, tramite una espressa previsione nello statuto, di affidare la funzione di controllo contabile o di revisione legale dei conti al collegio sindacale, provocando una scarsa applicazione della novella legislativa. [3]
L’art 14, co.14, l. 183/2011 (c.d. legge di stabilità 2012) al fine di promuovere una semplificazione nelle società per azioni di minori dimensioni e quindi meno bisognose di un sistema di controllo interno così strutturato aveva previsto l’introduzione della figura del c.d. sindaco unico. Tale norma era stata successivamente sostituita dall’art. 35, co.1, d.l. 5/2012 (c.d. decreto semplifica-Italia) il quale aveva previsto la nomina del sindaco unico nei casi in cui lo statuto di una società per azioni non avesse disposto diversamente e se fossero ricorse le condizioni stabilite per la redazione del bilancio in forma abbreviata ex. art 2435 bis c.c.. Tale norma è stata successivamente abrogata in sede di conversione del d.l. 5/2012 in l. 4 aprile 2012, n. 35.
Allo stato attuale la composizione del collegio sindacale nelle società per azioni non quotate è rimasta immutata rispetto a quella prevista dal d.lgs. 6/2003 ed è disciplinata dall’art. 2397, co.1, c.c..
2. Il d.l. 5/2012, convertito, con modifiche, in l. 35/2012 aveva previsto la possibilità di nominare un organo di controllo monocratico non solo nelle S.p.A. bensì anche nelle S.r.l.. Tale previsione, che ha apportato una buona dose di flessibilità nel sistema dei controlli delle S.r.l.,è stata però confermata solo in quest’ultimo caso. [4]
L’art. 2477, co.1, c.c., rimette la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti ad una scelta dei soci da formalizzare nell’atto costitutivo della società. Se lo statuto non dispone diversamente la nomina dell’organo di controllo è da intendersi come monocratica e quindi tale organo sarà composto da un solo membro effettivo.
La norma prevede alcune ipotesi nelle quali la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti è obbligatoria ossia quando il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni ex art. 2477, co.2, c.c. [5] , e nei casi previsti dall’art. 2477, co.3, c.c..
La modificazione dell’art. 2477 c.c. ha determinato il conseguimento di una duplice finalità: da un lato l’aumento della flessibilità nella scelta del sistema di controllo, sia relativamente alla nomina dell’organo di controllo che del revisore legale dei conti e dall’altro una riduzione degli oneri burocratici e di spesa per le S.r.l. consentendo di adattare la struttura di controllo della società alla propria situazione.
3. Negli ultimi anni si è assistito, come detto, a una semplificazione in tema di società di capitali con l’obiettivo di ridurre gli oneri burocratici, amministrativi e fiscali che gravano sulle imprese.
Gli artt. 7, co. 20, e 8 del d.l. 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n.116, hanno contribuito a questa opera di semplificazione. L’art. 7, co. 20, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, ha previsto la riduzione del capitale sociale minimo necessario per la costituzione di una società per azioni. [6]
L’art. 8 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, ha invece abrogato il co.2 dell’art. 2477 c.c.. Risulta agevole comprendere come non sia più obbligatorio, se non in alcune particolari ipotesi, la nomina ne dell’organo di controllo ne del revisore legale dei conti nelle società a responsabilità limitata con un capitale sociale uguale o maggiore a quello minimo stabilito per la costituzione di una società per azioni.
In seguito a tale riforma, e in virtù dell’art.8 d.l. 24 giugno 2014 che ha abrogato l’art. 2477, co.2, c.c., ci si è interrogati sul destino degli organi di controllo nominati in quelle società nelle quali, ante riforma, la nomina dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti era obbligatoria.
Da un lato infatti l’art.2400, co.2, c.c., ammette la revocabilità del collegio sindacale solamente per giusta causa e previa approvazione, attraverso un procedimento di volontaria giurisdizione, da parte del Tribunale competente, della deliberazione di revoca mentre dall’altra parte l’art.20, co.8, del d.l. 91/2014, convertito in l. 116/2014, ha espressamente tipizzato quale giusta causa di revoca dell’organo di controllo (intenso quale collegio sindacale) o del revisore legale dei conti “la sopravvenuta insussistenza della nomina dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti”. Mentre per la revoca del revisore legale dei conti, il d.lgs. 27 gennaio 2010 ha abrogato l’art.2409 quater c.c. che prevedeva il placet del Tribunale competente per la delibera di revoca assunta dall’assemblea, per il collegio sindacale, nonostante l’espressa previsione, nell’ipotesi sopra menzionata, di revocabilità per giusta causa, non vi è stata alcuna modificazione dell’art. 2400, co.2, c.c..
Sul punto sono intervenuti rispettivamente il Consiglio Nazionale del Notariato e il Ministero della Giustizia con due differenti risultati. [7]
4.Secondo l’opinione espressa dal Consiglio Nazionale del Notariato [8] , l’abrogazione del co.2, dell’art.2477 c.c., e l’espressa tipizzazione quale giusta causa di revoca dell’organo di controllo della sopravvenuta insussistenza dell’obbligatorietà di tale nomina rendono non necessario il decreto di approvazione del Tribunale della deliberazione assunta dall’assemblea. L’interpretazione del Consiglio Nazionale del Notariato fonda le proprie radici non solo sull’oggettività della previsione normativa ma anche e soprattutto sulla specialità della norma e sulla sua transitorietà. Tutti questi elementi fanno propendere per la deroga dell’art.2400, co.2, c.c., nel caso in cui la nomina dell’organo di controllo sia stata effettuata in funzione dell’abrogato art.2477, co.2, c.c., con la conseguente necessità della sola delibera assembleare al fine di revocare l’organo di controllo prima della sua scadenza naturale.
Tale orientamento non appare condiviso dal Ministero della Giustizia [9] per il quale l’applicazione dell’art.2400, co.2, c.c. rimane elemento
imprescindibile dell’attuale sistema normativo e in alcun modo derogabile. Il Ministero della Giustizia in risposta a una richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico sull’applicazione del nuovo regime normativo, in particolare sulle conseguenze relative all’abrogazione dell’art.2477, co.2, c.c., ha affermato che, nonostante il legislatore abbia tipizzato quale giusta causa di revoca dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti la “sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina di tali organi”, ciò non rende non applicabile l’art.2400, co.2, c.c., con la conseguenza dell’ulteriore necessaria approvazione della delibera assembleare da parte del Tribunale.
5. Risulta evidente, alla luce di quanto detto, come sia necessario conciliare da un lato la semplificazione dei controlli, in particolar modo nelle società più piccole e meno strutturate, e dall’altro l’esigenza di tutela degli stakeholders delle società.
L’espressa tipizzazione da parte dell’art.20, co.8, del d.l. 91/2014, convertito in l. 116/2014, quale giusta causa di revoca dell’organo di controllo (intenso quale collegio sindacale) o del revisore legale dei conti “la sopravvenuta insussistenza della nomina dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti” non consente la disapplicazione dell’art. 2400, co.2, c.c., che costituisce, pur sempre, una norma di carattere generale volta a favorire l’inamovibilità del collegio sindacale [10] , caratteristica indispensabile per garantire l’indipendenza di tale organo nell’eserciziodelle sue funzioni, in particolar modo di quella di tutela degli stakeholders della società.
[1] La funzione di controllo contabile rappresentava la funzione tradizionale del collegio sindacale, organo endosocietario introdotto dal codice di commercio del 1882 V. M.LIBERTINI, Commento agli articoli 2380-2451 del codice civile, estratto da Commentario romano al nuov diritto delle società, diretto da F.D’ALESSANDRO, volume II, tomo II, p.197, Piccin Nuova Libreria, Padova, 2011.
[2] M.VIETTI, Le società commerciali: organizzazione, responsabilità e controlli. Profili applicativi a dieci anni dalla “Riforma Vietti”, p.383, Utet Giuridica, Torino, 2014.
[3] Ibid.
[4] Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Il nuovo assetto dei controlli nella S.p.A. e nelle s.r.l. alla luce del decreto semplificazioni.
[5] Il co.2, art. 2477, c.c., è stato abrogato dall’art. 8 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n.116.
[6] A seguito delle novità introdotte dall’art.20, co.7, d.l.91/2014, convertito in l. 116/2014, ilcapitale minimo necessario per la costituzione di una società per azioni previsto dall’art. 2327 c.c. è stato ridotto da 120.000 € a 50.000 €.
[7] V. IGS, Nota di approfondimento, A. PAOLINI, Novità in materia di capitale di società per azioni e di collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata, 2015
[8] M.MALTONI, Consiglio Nazionale del Notariato n. 1129-2014/I, Questioni interpretative in ordine alla conseguente revocabilità per giusta causa degli organi (sindaco unico, revisore unico, collegi sindacale
[9]Nota Ministero della Giustizia n. 4865 del 2015.
[10] Si dubita sull’applicabilità dell’art. 2400, co.2, c.c., alla revoca del sindaco nominato dall’amministrazione pubblica o da un ente pubblico ex art. 2449, co.2, c.c., nelle società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. La revoca, come la nomina, dipenderebbe da un atto amministrativo e non da una deliberazione assembleare con la conseguenza che la “giusta causa” rimarrebbe assorbita dall’atto amministrativo stesso. Cfr. AA.VV., Diritto Commerciale, a cura di M.CIAN, volume II, p. 504, G.Giappichelli Editore, Torino, 2013.