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I Fondi di investimento alternativi si aprono agli investitori non professionali

La soglia per investire nei FIA riservati di diritto italiano scende dai 500 mila ai 100 mila euro, aprendo la possibilità di investire nei prodotti alternativi anche alla platea dei soggetti non professionali. Possibilità che si allarga anche ai FIA riservati comunitari. Ecco con quali obblighi e quali tutele da parte della Consob

Marina Mastrangelo
Marina-Mastrangelo

Come noto, il 15 marzo u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 13 gennaio 2022, n. 19, del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) avente ad oggetto il “Regolamento recante modifiche al  decreto 5 marzo 2015, n. 30, attuativo dell’articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di  investimento collettivi del risparmio (OICR) italiani”, la cui entrata in vigore è stabilita al 30 marzo 2022. 

Il decreto di nuova pubblicazione, nell’apportare alcune modifiche al D.M. 30/2015, introduce importanti novità riguardo alle condizioni di accesso degli investitori non professionali ai fondi di investimento alternativo (in breve “FIA”) riservati di diritto italiano, riconoscendo, a questa categoria di investitori, la facoltà di sottoscrivere quote o azioni di un FIA riservato anche per importi inferiori rispetto ai 500 mila euro fino ad ora imposti come soglia minima, non frazionabile, di partecipazione al FIA.

Detta soglia è stata ridotta a 100 mila euro in presenza di determinati presidi previsti dal nuovo testo dell’art. 14, comma 2, del D.M. 30/2015. La norma prevede ora la possibilità che al FIA riservato partecipino anche i seguenti soggetti:

– “investitori non professionali che nell’ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a centomila euro a condizione che, per effetto della sottoscrizione o dell’acquisto, l’ammontare complessivo degli investimenti in FIA riservati non superi il 10 per cento del  proprio portafoglio finanziario. La partecipazione minima iniziale non è frazionabile; 

– soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli che nell’ambito dello svolgimento di detto servizio sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del  FIA  per un importo iniziale non inferiore  a  centomila  euro  per  conto  di investitori non professionali.

È stato inoltre introdotto, nel testo dell’art. 14, un nuovo comma 2-bis, che rimette allo stesso investitore l’onere di fornire all’intermediario-consulente finanziario “informazioni accurate sul proprio portafoglio finanziario e sugli investimenti in FIA” affinché l’intermediario, nell’ambito della prestazione del servizio di consulenza, possa valutare la sussistenza del requisito del limite massimo di concentrazione (del 10%) del portafoglio finanziario in FIA riservati. Il decreto di nuova emanazione fornisce, inoltre, una definizione di “portafoglio finanziario” (introducendo la lettera aa) all’art. 1, comma 1, del D.M 30/2015), nei seguenti termini: “il valore complessivo del portafoglio costituito da depositi bancari, prodotti di investimento assicurativi e strumenti finanziari disponibili anche presso altri intermediari o gestori”.

Affinché si possa dare attuazione a quanto previsto dalle nuove disposizioni normative, resta inteso che condizione preliminare, imposta dal D.M. 30/2015, è che il regolamento del FIA, se questo è istituito in forma contrattuale, o lo statuto, se il FIA è costituito in forma societaria, ammetta espressamente l’accesso di investitori non professionali ad un prodotto che, per definizione, sarebbe riservato a clienti professionali. Pertanto è di fondamentale importanza che i documenti costitutivi del FIA contengano disposizioni volte a consentire la partecipazione al FIA di soggetti diversi dagli investitori professionali ai quali è destinato, per definizione, il FIA riservato.

La portata della modifica normativa, attesa e sollecitata da molto tempo, è rilevante poiché consente di ampliare la platea di sottoscrittori in prodotti alternativi, includendovi soggetti che, seppure non professionali, hanno una certa capacità di risparmio e che, grazie ad essa, possono supportare l’economia reale facendo investimenti che rappresentano, come spiegato da Assogestioni, “un’opportunità tanto per il risparmiatore quanto per il sistema economico nel suo complesso”.

Seppure disponga in merito ai FIA riservati di diritto italiano, l’art. 14 del D.M. 30/2015, come già nella formulazione precedente, risulta pienamente applicabile anche ai FIA riservati comunitari che, come noto, possono accedere al mercato italiano grazie al passaporto europeo riconosciuto al gestore del fondo alternativo (GEFIA) autorizzato ai sensi della “Direttiva AIFM” (Alternative Investment Fund Manager Directive, n. 2011/61/UE – anche “AIFMD”).

Resta inteso che il GEFIA che esegua la procedura di notifica per la commercializzazione in Italia delle quote o azioni del FIA riservato estero, ove intenda offrire il FIA non solo agli investitori professionali, secondo il regime dettato dalla AIFMD, ma altresì alle categorie di investitori non professionali individuati dall’art. 14 del D.M. 30/2015, dovrà specificarlo nella lettera di notifica, impegnandosi a svolgere l’attività di commercializzazione nel territorio nel rispetto dei presidi imposti dalla norma in esame.  

Una volta che la comunicazione di notifica – che, si ricorda, ai sensi dell’art. 32 della AIFMD deve essere presentata dal GEFIA UE alla propria Autorità di Vigilanza, per il successivo inoltro alla corrispondente Autorità italiana (nella fattispecie, la CONSOB) – abbia esplicitato l’intenzione del GEFIA di commercializzare il FIA alle categorie di investitori non professionali individuati dall’art. 14 del D.M. 30/2015, la sottoscrizione del prodotto potrà essere effettuata, in Italia, nel rispetto delle norme sopracitate.

Pertanto, il FIA riservato, anche estero, opportunamente registrato in Italia, potrà essere sottoscritto oltre che da investitori professionali, anche da:

i) investitori non professionali che effettuino un investimento minimo iniziale, non frazionabile, non inferiore a 500 mila euro, nel caso di investimento diretto;

ii) investitori non professionali disposti ad investire inizialmente non meno di 100 mila euro, non frazionabili, con un limite di concentrazione al 10% del proprio portafoglio finanziario (come sopra definito), purché effettuino l’investimento nell’ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti;

iii)  soggetti abilitati che sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA nell’ambito della prestazione del servizio di gestione di portafoglio, per conto di investitori non professionali, per un importo iniziale non inferiore a € 100.000.

Si rammenta che, una volta completata la notifica, affinché il FIA possa essere consigliato o distribuito (quindi, collocato) agli investitori non professionali in Italia, il GEFIA UE, in qualità di ideatore del prodotto, sarà tenuto a produrre e depositare presso la CONSOB, oltre che presso l’Autorità di Vigilanza del proprio Paese d’origine, il documento contenente le informazioni chiave (Key Information Document – KID) per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (packaged retail and insurance-based investment products – PRIIPs), la cui consegna all’investitore, prima della sottoscrizione del FIA, è obbligatoria. Il c.d. KID dovrà essere redatto in conformità ai criteri dettati dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 e tradotto in lingua italiana, affinché possa essere utilizzato sul mercato domestico; inoltre, esso dovrà contenere in un’apposita sezione, intitolata “Cos’è questo prodotto?”, una descrizione del tipo di investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il FIA in Italia. 

Al fine di agevolare il deposito del KID, a partire dal 1° marzo 2022 la CONSOB ha implementato un nuovo sistema che consente l’acquisizione dei documenti tramite la piattaforma elettronica DePROF fino ad ora utilizzata, dagli OICR esteri, soltanto per la pubblicazione presso la CONSOB dei documenti d’offerta relativi agli OICR armonizzati (c.d. UCITS). Si tratta di un intervento rilevante dal punto di vista pratico, considerato che, in precedenza, l’invio dei KID PRIIPs alla CONSOB poteva essere eseguito soltanto tramite e-mail nel rispetto di istruzioni operative piuttosto articolate e poco incentivanti.

Infine, nello svolgimento dell’offerta del FIA nei confronti degli investitori non professionali in Italia, bisognerà tener conto anche delle disposizioni del Regolamento Emittenti, in via di emanazione, relative al dovere del GEFIA di adottare local facilities finalizzate ad agevolare detta categoria di investitori, inter alia, nell’esecuzione delle operazioni di sottoscrizione, pagamento e rimborso delle azioni o quote del FIA e nell’ottenimento dei documenti e delle informazioni inerenti al FIA ed alla partecipazione ad esso.

Il documento della CONSOB contiene, infatti, alcune norme di nuova formulazione in merito alla necessità di includere, nel fascicolo di notifica per la commercializzazione del FIA alle categorie di investitori non professionali individuate dall’art. 14 del D.M. 30/2015, altresì le informazioni in merito alle strutture di cui il FIA riservato estero dovrà dotarsi per l’offerta delle proprie quote o azioni, in conformità all’articolo 43-bis della Direttiva AIFM (introdotto dalla Direttiva UE n. 2019/1160 relativa alla distribuzione transfrontaliera dei fondi, formalmente applicabile negli Stati membri dell’UE dal 2 agosto 2021). 

La consultazione sulla bozza del Regolamento Emittenti, messa a disposizione dalla CONSOB nel proprio sito web l’11 febbraio u.s., si è conclusa l’11 marzo, cosicché è attesa, a breve, l’emanazione del novellato Regolamento che recepirà, per quanto attiene alle aree di competenza della CONSOB, la normativa europea sulla distribuzione cross-border dei fondi non confluita nella legislazione primaria (TUF).

In conclusione, contestualmente e pressocché contemporaneamente all’intervento del MEF volto a ridurre le soglie di ingresso nei FIA riservati da parte di investitori non professionali con patrimoni di medie/grandi dimensioni (intervento che, già con la pubblicazione della bozza del decreto, nell’estate del 2020, aveva suscitato un certo fermento tra gli intermediari finanziari e i risparmiatori per le sue reali potenzialità di ampliamento dell’accesso ai fondi riservati e alle asset class alternative), si è dato conto di un ulteriore trend della normativa secondaria di settore.

Come illustrato, il quadro normativo è, infatti, in corso di completamento con l’emanazione di disposizioni, da parte della CONSOB, destinate a facilitare l’esecuzione pratica degli adempimenti prescritti a livello comunitario (quale l’acquisizione dei KID da parte dell’Autorità di Vigilanza) e l’organizzazione delle attività di offerta dei FIA a soggetti non professionali, che potranno contribuire, in uno con la riduzione della soglia di accesso rilevante ai FIA riservati, a diffondere nel nostro Paese i fondi alternativi esteri.