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I dubbi legali sull’accettazione delle cripto-attività in pagamento e sul loro trattamento contabile

L'impresa che ha accettato un pagamento con moneta virtuale si trova ad affrontare non poche difficoltà per rappresentarla in bilancio. Ecco gli orientamenti

Salvatore Luciano Furnari
Furnari-S

Sebbene accettare cripto-attività da parte di imprese in cambio della prestazione dei propri servizi sia, oggi, sempre più frequente, il panorama normativo attuale presenta ancora delle incertezze, le quali potrebbero avere dei riflessi circa il trattamento contabile delle cripto-attività così ricevute. 

Incertezze causate anche dal fatto che non esiste ancora una normativa specifica e completa sull’argomento che le parifichi alle monete avente corso legale o che detti delle regole precise in merito al loro trattamento contabile.

Le considerazioni che è possibile esprimere (e che creano i dubbi di cui si dirà) si basano, dunque, esclusivamente sulle pronunce (divergenti) sull’argomento dell’Agenzia dell’Entrate, dall’International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation) e dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

  1. La possibilità di accettare cripto-attività in pagamento. Dubbi irrisolti

Ogni cripto-attività può essere accettata come pagamento in cambio della prestazione di servizi o della fornitura di beni. 

Considerato, però, che le cripto-attività non rientrano nella definizione di valuta avente corso legale, l’unico requisito che deve essere soddisfatto prima di accettare cripto-attività come pagamento è che vi sia il consenso di entrambe le parti, ovvero dell’impresa che presta il servizio e del cliente che lo riceve. 

Allo scopo di ridurre i dubbi interpretativi anche in relazione all’esecuzione del contratto, è sicuramente preferibile (sebbene non sia necessario) ratificare questa decisione per iscritto.

In questo modo, poiché il pagamento deve avvenire in cripto-attività, non sarà applicabile l’art. 1277 c.c., secondo cui i debiti di natura pecuniaria si estinguono “con moneta avente corso legale”. 

Rimane ancora dubbia, invece, l’applicabilità dell’art. 1278 c.c.. Questa, infatti, dipenderà dall’interpretazione che si vorrà dare all’inciso “moneta non avente corso legale nello Stato” che, secondo alcuni, in linea con quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate – che ha ritenuto le cripto-attività parificabili alle valute estere -, potrebbe includere anche alcune categorie di criptovalute. Qualora si aderisse a questa interpretazione il cliente avrebbe la facoltà di pagare l’impresa non solo nelle cripto-attività convenute ma anche con il corrispettivo in moneta avente corso legale. In questo caso, però, sarà necessario definire con certezza il valore di cambio (e soprattutto la “fonte” dello stesso), onde evitare che la norma venga utilizzata a vantaggio del debitore. Dubbi che sarebbero ancora maggiori considerando quei contratti il cui corrispettivo è costituito da cripto-attività di nuova emissione o poco capitalizzate in cui non esiste una “fonte” diversa dall’emittente che fornisca un rapporto di cambio affidabile o veritiero.

Insomma, i dubbi applicativi sono così tanti (e alcuni di questi impossibili da superare) che sarebbe forse preferibile seguire l’interpretazione che nega l’applicabilità dell’art. 1278 c.c. ai debiti in cripto-attività in linea con quanto affermato dalla IFRS Foundation secondo cui le cripto-attività dovrebbero essere considerate alla stregua di beni immateriali.

2. Gli attuali dubbi in merito alla valutazione e alla contabilizzazione in bilancio delle cripto-attività ricevute in pagamento.

Una volta che le cripto-attività sono acquisite nel patrimonio dell’impresa, sarà necessario occuparsi della loro rappresentazione in bilancio. 

Operazione non facile in virtù dei menzionati orientamenti cui potrebbero corrispondere diverse soluzioni.

Se si aderisse all’orientamento dell’Agenzia delle Entrate secondo cui le cripto-attività devono essere considerate al pari di valute estere, ne conseguirebbe che queste alla fine di ogni esercizio, dovranno essere valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio.

Ora, se queste cripto-attività consistono in c.d. stablecoin (ovvero cripto-attività il cui valore riflette quello di altre valute avente corso legale), non sussistono problemi circa la valutazione delle stesse. 

Le difficoltà aumentano, invece, per la valutazione in bilancio delle cripto-attività diverse dalle stablecoin, il cui valore, come si immagina, può essere nettamente diverso (in aumento o in diminuzione) rispetto a quello che le stesse avevano al momento della loro acquisizione. Al riguardo, le pronunce dell’Agenzia delle Entrate sembrano fornire qualche suggerimento. Secondo l’Agenzia, infatti, si dovrebbe considerare il valore della media delle quotazioni rinvenibili negli exchange in cui quella singola cripto-attività può essere negoziata. 

Rispetto a quello appena menzionato, molto diverso è l’approccio suggerito a livello internazionale da parte della IFRS Fundation.

Secondo gli IAS/IFRS, le cripto-attività rientrano esclusivamente nella definizione di attività immateriale di cui allo IAS 38, non potendo essere classificate né come “cassa” né come “attività finanziarie”.

Di conseguenza, l’impresa che le ha accettate come pagamento, se seguisse questa linea interpretativa, dovrebbe classificarle come immobilizzazioni immateriali ai sensi dello IAS 38. 

Qualora, invece, vi fosse una strategia di investimento che ne preveda la vendita nel corso dell’esercizio, le cripto-attività ricevute possono bene essere qualificate come rimanenze, ai sensi dello IAS 2.

Le divergenze fra l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate e quello IFRS Fundation non sono state risolte dall’Organismo Italiano di Contabilità che si è limitato a pubblicare dei commenti alle soluzioni adottate a livello internazionale, senza però manifestare espressamente il proprio dissenso.

3. È possibile coniugare questi due opposti orientamenti? 

A ber vedere, la natura multiforme, tipica delle cripto-attività, dovrebbe comportare la possibilità di accogliere entrambi gli orientamenti, considerando, nel caso di specie, l’attività svolta dall’impresa e la categoria di cripto-attività accettata in cambio della prestazione dei propri servizi.

Si potrebbe quindi, ad esempio, seguire l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate con riferimento alle cripto-attività detenute che appartengono al tipo delle stablecoin, le quali, per funzione, sono molto vicine alle valute estere (considerato, poi, che in molti casi ne sono una vera a propria “replica”).  

Si dovrebbe, invece, accogliere l’orientamento della IFRS Foundation in relazione a tutte le altre cripto-attività che l’impresa di volta in volta deciderà di accettare in cambio della prestazione dei propri servizi.

Anche in questo caso un approccio di tipo “ibrido” o una valutazione caso per caso saranno indispensabili, almeno sino a quando il legislatore non aiuterà ad effettuare maggiore chiarezza. Per farlo, sarà necessario che la regolamentazione si occupi di disciplinare espressamente le diverse categorie di cripto-attività esistenti, distinguendo chiaramente almeno quelle avente funzione di mezzo di pagamento, come le stablecoin, da quelle che rappresentano un mero diritto con funzione di consumo, come gli utility token.