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I Conti di Risparmio e Investimento nella prospettiva della Saving and Investment Union: il ruolo dei Prodotti di Investimento Assicurativo

Perché i Prodotti di Investimento assicurativo (IBIP) devono essere coordinati con l’architettura dei conti di risparmio e investimento

Stefano De Polis
DePolis

La Raccomandazione (UE) 2025/2029 sui Conti di Risparmio e Investimento (CRI), inserita nel progetto della Saving and Investment Union, mira a rafforzare la partecipazione dei risparmiatori retail ai mercati dei capitali. Il contributo esamina criticamente l’esclusione dei prodotti di investimento assicurativo (IBIP) dall’architettura dei CRI, evidenziando il ruolo strutturale del risparmio assicurativo nella mobilitazione del risparmio di lungo periodo. Si sostiene la necessità di un coordinamento tra CRI e IBIP, evitando effetti di spiazzamento e demandando agli Stati membri il compito di integrare il risparmio assicurativo in una visione unitaria del mercato del risparmio europeo.

La costruzione della Saving and Investment Union (SIU) rappresenta una delle principali direttrici dell’attuale agenda europea in materia di mercati dei capitali e di partecipazione degli investitori retail. In questo percorso, tuttavia, l’attenzione ai nuovi strumenti di canalizzazione del risparmio rischia di trascurare il ruolo già svolto, in modo strutturale, dal risparmio assicurativo, che costituisce una componente essenziale dell’investimento di lungo periodo nell’Unione europea.

È in questa prospettiva che si colloca l’analisi dell’esclusione dei prodotti di investimento assicurativo (Insurance-Based Investment Products – IBIP) dall’architettura dei Conti di Risparmio e Investimento delineata dalla Raccomandazione (UE) 2025/2029, e della necessità di un loro coordinamento con gli obiettivi della Saving and Investment Union.

Con la Raccomandazione (UE) 2025/2029, la Commissione Europea invita gli Stati membri a introdurre Conti di Risparmio e Investimento (CRI) destinati a facilitare l’investimento dei cittadini in strumenti finanziari non complessi, attraverso conti standardizzati e facilmente trasferibili tra intermediari, riducendo barriere informative e operative. I CRI sono concepiti come contenitori capaci di assicurare costi trasparenti, facilità di investimento e mobilità.

La Raccomandazione collega l’offerta dei CRI allo svolgimento di servizi di investimento ai sensi della direttiva MiFID II, con la conseguenza che tali conti possono essere offerti dagli intermediari a ciò autorizzati, mentre ne restano esclusi gli operatori assicurativi. Tale esclusione discende dal perimetro dei servizi rilevanti ai fini MiFID e non incide sulla qualificazione delle imprese di assicurazione come operatori del settore finanziario.

Quanto alla fiscalità, la Raccomandazione non procede ad una armonizzazione: la competenza resta nazionale. Gli Stati membri possono introdurre agevolazioni (esenzioni, deduzioni, differimenti fiscali) che auspicabilmente assicurino ai CRI un trattamento almeno pari al regime più favorevole già previsto nei rispettivi ordinamenti.

Nella visione della Commissione, i CRI rappresentano strumenti essenziali per gli obiettivi della SIU. Essi si propongono di affrontare la bassa partecipazione ai mercati finanziari dei cittadini europei, la frammentazione dei mercati e la limitata portabilità dei portafogli, temi centrali nella Capital Markets Union, ora ripresi e ampliati nella prospettiva della SIU.

Tuttavia, l’attuazione della SIU deve darsi un orizzonte più ampio. Una parte rilevante del risparmio europeo è allocata in prodotti assicurativi e previdenziali: gli IBIP e i fondi pensione assommano a circa 8 trilioni di euro, costituendo il principale aggregato di risparmio finanziario di lungo periodo nell’UE (Fonte: Banca Centrale Europea, Conti finanziari dell’area euro – S.14, dati 2023 – standard ESA 2010).

Integrazione tra CRI e IBIP: convergenze e considerazioni sistemiche

Gli IBIP non sono assimilabili ai CRI, ma presentano tratti che dialogano con gli obiettivi della SIU. Una prima area di convergenza riguarda la trasparenza: i CRI puntano su semplicità e comparabilità dei costi; gli IBIP presentano indubbiamente peculiarità ma il percorso può essere condiviso. Una seconda area è la portabilità: nei CRI dovrebbe essere piena; nelle polizze vita è limitata da vincoli contrattuali e civilistici, ma ciò non significa che non ci siano margini per progressi.

La terza area, e la più delicata, riguarda la fiscalità e il rapporto con le connotazioni finanziarie, previdenziali e successorie degli IBIP in Italia. Le polizze vita già oggi godono di taluni dei vantaggi auspicati per i CRI: differimento della tassazione fino alla liquidazione, assenza di imposizione intermedia sui redditi finanziari maturati, privilegi  civilistici e successori connessi alla loro funzione di risparmio previdenziale, sui quali si è recentemente soffermata la giurisprudenza (Corte costituzionale n. 32/2024 e  Cassazione Civ. 9418/2024 e 21022/2024) per ribadire che la funzione latu sensu previdenziale deve contraddistinguere tutte le polizze vita, anche quelle cd di puro investimento, e giustifica il regime di favore previsto dagli articoli 1923 c.c. e 12 del d.lgs. 346/1990.

L’esperienza dei Piani Individuali di Risparmio (PIR) mostra poi come il legislatore nazionale abbia già incluso strumenti assicurativi in piani con regimi fiscali dedicati all’investimento.

In questa prospettiva, gli IBIP potrebbero essere interpretati come conti di investimento previdenziale da ricomprendere in una nozione più ampia dei CRI, purché rispettino i requisiti minimi di durata, qualità e connotazione (ad es. ESG o di interesse strategico) degli investimenti e un’elevata trasparenza dei costi e snellezza operativa.

Una visione unitaria del risparmio

Il sistema italiano dimostra come sia possibile integrare finalità finanziarie, previdenziali e successorie in un quadro organico. Per questo, nel delineare eventuali implementazioni nazionali dei CRI non si potrà prescindere dalle polizze vita e di capitalizzazione, strumenti centrali per la gestione e la protezione del risparmio delle famiglie italiane ed europee.

Per assicurare coerenza nel mercato del risparmio, i CRI dovranno quindi essere costruiti in modo da non spiazzare gli IBIP preservandone la funzione previdenziale e la capacità di mobilitare risparmio di lungo periodo. Di qui l’esigenza di integrare polizze e CRI all’interno di un’unica visione di sistema, che valorizzi le peculiarità dei prodotti assicurativi.

La Raccomandazione sui CRI rappresenta un passaggio significativo nella costruzione della SIU che, per funzionare, non deve separare CRI e IBIP ma riconoscere il ruolo insostituibile dei prodotti assicurativi come veicoli di investimento con funzioni proprie. Spetta agli Stati membri integrare in questi nuovi strumenti anche il risparmio assicurativo, che costituisce il principale serbatoio di risorse finanziarie di lungo periodo dell’Unione.

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