EFFETTI DELLA BREXIT
Uk perde il primato di più ricco mercato dell’arte europeo

Con la Brexit la Gran Bretagna rischia di perdere il ruolo di porta di ingresso in Europa delle opere d'arte grazie a condizioni fiscali molto vantaggiose. Ecco come potrebbe cambiare lo scenario europeo per dealer, galleristi, e avvocati

Silvia Segnalini

Arte, fiscalità, Brexit: cosa succederà dal 1 gennaio alla fine del periodo di transizione? 

Nessuno lo sa ancora cosa esattamente, perché l’accordo sul commercio non è stato raggiunto, e questo rende incerta la situazione dal 1 gennaio 2021 alla fine del periodo di transizione della Brexit. Di certo fino ad ora la Gran Bretagna ha goduto di una posizione tale che ne ha fatto l’unica vera e propria porta, realmente efficiente per ragioni di politica fiscale, per l’ingresso in Europa di opere arte e oggetti di collezionismo. 

Facciamo un passo indietro e analizziamo le scelte (soprattutto di politica fiscale) che hanno fatto del Regno Unito il principale mercato europeo dell’arte, un primato che potrebbe perdere dopo la Brexit a tutto vantaggio di chi, tra gli altri Paesi europei, saprà approfittare della situazione con una rapida riforma fiscale e doganale. Perché di fatto potrebbe venire meno quella che è una eccezione all’interno della EU, tanto da aver attirato molti mercanti d’arte, anche e soprattutto italiani, che, non è un segreto per nessuno, per essere competitivi hanno spostato la loro sede principale a Londra, lasciando nel nostro Paese poco più che una vetrina.

E tutto questo è avvenuto in maniera direttamente proporzionale alla loro importanza: in altre parole, l’Italia ha perso i suoi più importanti galleristi, antiquari e mercanti d’arte, che sono andati là dove il collezionismo internazionale ha trovato le condizioni migliori (con tutto ciò che ne consegue in termini economici, di indotto).

Attualmente e fino al 31 dicembre, per far entrare opere d’arte e oggetti di collezionismo in Europa tramite il Regno Unito si paga solo un imposta del 5%, la più bassa in assoluto di tutti gli altri Paesi europei. Nessun altro dazio è dovuto per i successivi spostamenti delle opere all’interno dell’Unione: in questo modo è chiaro che un proprietario di un’opera d’arte sia invogliato a importarla proprio tramite il Regno Unito da un Paese extra EU, in quanto da lì è poi libero di trasferirla in altri Paesi europei, dove le tasse di importazione potrebbero essere più alte, senza incorrere nel pagamento di ulteriori tasse. Anche nel caso in cui il medesimo proprietario dell’opera d’arte volesse riportarla in UK, non pagherebbe tasse aggiuntive. 

In questo scenario, collezionisti, ma soprattutto art dealers e galleristi basati in UK, possono pagare solo la favorevole VAT al 5%, al momento dell’importazione dell’opera nel Regno Unito, non dovendo pagare nessuna tassa aggiuntiva anche se l’opera attraversasse diversi confini europei: per essere esposta in un Museo o galleria per un periodo, e poi riportata in Inghilterra o mandata in un altro stato membro dell’UE per restarvi anche per un lungo periodo.

Tali professionisti, che importano arte da Paesi extra EU, hanno nell’attuale regime addirittura due alternative: pagare subito la tassa del 5%, o importare l’opera o le opere in un regime dapprima di “tax-suspended”, per poi pagare l’imposta del 5% solo successivamente, nel momento in cui l’opera o le opere vengano vendute. In entrambi i casi, qualsiasi imposta VAT applicata al cliente non supererebbe comunque il 5% di cui si è detto, a fronte del 20% usualmente applicato in UK in contesti commerciali che riguardano altri beni. 

Non si ha allo stato ancora alcuna visibilità su quello che accadrà alla fine del periodo di transizione: la stampa internazionale sottolinea come il nuovo regime di importazione, dazi doganali e regolamentazione della VAT sia «on the statute books» — sarebbe quindi stato formalmente approvato — ma con rinvio ad una legislazione secondaria per tutti i dettagli applicativi, e soprattutto per le esenzioni ed i casi di sgravi fiscali, di cui però non si ha ancora nessuna notizia.

Il consiglio di molti colleghi art lawyer di oltremanica è quindi quello, in caso di necessità, di importare oggetti d’arte in UK o di movimentare opere d’arte che si trovano attualmente in UK verso altri Paesi europei, o al contrario di far tornare in UK opere che si trovano altrove all’interno dell’Unione, di approfittare di questo (ancora molto breve) periodo di transizione, e nel medio termine di chiedere invece specifici pareri per avere il quadro aggiornato delle regole di importazione UK, che potrebbero essere diverse a partire dal 1 gennaio 2021.

Il DCMS (Department for Digital, Culture, Media & Sport) del Governo Britannico ha recentemente pubblicato delle linee guida (molto generali), rinviando in sostanza sia le aziende che i cittadini ad un (non ancora del tutto implementato: ma del resto sono miriadi le materie che possono essere rilevanti per un business di arte) sito web chiamato Transition Self-Checker (https://www.gov.uk/transition).

Se ne ricava solo che dal 1 gennaio 2021, le aziende UK avranno bisogno di dichiarazioni doganali quando importano o esportano beni da o verso l’Europa: in pratica esattamente come avviene per i beni provenienti dal resto del mondo, fino ad oggi. Il Governo britannico invita le aziende a dotarsi di un intermediario doganale che si occupi di tutta la documentazione – come già fanno le gallerie d’arte o in genere i mercanti d’arte affidando le opere a trasportatori d’arte specializzati – in quanto le imprese inglesi devono essere consapevoli che avranno bisogno di un codice EORI (Economic Operator Registration and Identification), che inizi con GB, per importare beni, a partire dall’inizio del nuovo anno (per ottenere il quale ci vorrà almeno una settimana, quindi il consiglio è di farne subito richiesta). I commercianti inglesi potrebbero aver bisogno anche di un codice EU EORI se le loro imprese dovranno fare dichiarazioni doganali o ottenerne una nell’area EU.

Il Dipartimento avverte inoltre  le imprese inglesi che, prima di poter esportare beni in Europa, devono assicurarsi che l’importatore europeo possa fare la necessaria dichiarazione doganale (e ottenere ogni necessaria licenza o certificato richiesto perché un oggetto d’arte possa essere importato in Europa); e invitano le imprese a controllare tramite il checker, caso per caso, l’importo VAT applicabile.

Le imprese inglesi devono in sostanza prepararsi a pagare o a caricare diritti doganali e VAT su tutte le importazioni di tutti i beni, incluse quelle dall’Europa, senza i benefici del regime ancora attualmente in vigore che ha reso l’Inghilterra la porta di accesso del mercato dell’arte, dell’antichità e del collezionismo europei. Col solo vantaggio, per chi regolarmente importa beni, di poter beneficare di un duty deferment account: che abilita tali soggetti a pagare in un’unica soluzione mensile, invece che per ogni singola spedizione, il totale dei diritti doganali dovuti (customs duty, excise duty e import VAT).

Le linee guida governative fra l’altro non fanno alcun cenno alla regolamentazione del caso, non indifferente per le dinamiche del mondo dell’arte, della temporanea importazione di beni, che — nel constesto post-Brexit —si verificherebbe anche nel momento in cui un art dealer con sedi a Londra e Parigi movimentasse le opere tra le due sedi. 

Infine, vi è un altro aspetto da prendere in considerazione per il mercato dell’arte: quando vengono esportati dal Regno Unito oggetti d’arte che abbiano un interesse culturale e raggiungano o superino soglie prestabilite di età e valore, per uscire dall’Inghilterra esistono due separati regimi di licenze di esportazione (un sistema adottato in tutta Europa, ma che in Italia solo recentemente è stato reso più o meno effettivo, dopo anni di battaglie degli operatori del settore costretti a scegliere se lavorare in un mercato irrilevante proprio per le storture legislative esistenti o se trasferirsi in Paesi come il Regno Unito).

È richiesta infatti una licenza UK per movimentare tali oggetti d’arte verso un altro Paese europeo, ed una licenza EU per esportare l’opera d’arte di interesse culturale verso un c.d. paese terzo, quindi extra EU. Dal 1 gennaio 2021, verrà meno in tali casi (logicamente) la necessità di una licenza europea, e quelle rilasciate prima di questa data rimarranno valide, per permettere l’uscita di beni culturali dai confini britannici, fino alla loro naturale scadenza (in genere tali licenze hanno validità di 12 mesi). Nel caso contrario, invece, di importazioni di oggetti di interesse culturale dall’Europa in Inghilterra, gli importatori britannici dovranno conformarsi con il regime delle licenze di esportazione europeo e attenersi a quanto previsto nei diversi stati dell’Unione.

A questo punto del discorso, è evidente quindi come l’ecosistema inglese — qualunque sia l’accordo, o il non accordo, sul commercio tra Gran Bretagna e Europa — non sarà più quello in cui i mercanti dell’arte si sono abituati a lavorare e a prosperare: gli avvocati inglesi consigliano i loro clienti di prepararsi per quanto possibile per la fine del periodo di transizione, ma chissà che nel frattempo non siano in corso anche altre manovre, da parte di qualche stato europeo più consapevole del fatto che tentare di rimpiazzare l’Inghilterra come porta di ingresso in Europa per gli oggetti d’arte e di collezionismo, sarebbe decisamente un buon affare.